§ 76.4.53 - Legge 9 febbraio 1979, n. 49.
Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:09/02/1979
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, [...]
Art. 2.      Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:
Art. 3.      Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a [...]
Art. 4.      Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza [...]
Art. 5.      Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle [...]
Art. 7.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali [...]
Art. 9.      A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:
Art. 10.      L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'art. 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'art. 7 della legge 12 marzo [...]
Art. 12.      In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi [...]
Art. 13.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per [...]
Art. 14.      Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.


§ 76.4.53 - Legge 9 febbraio 1979, n. 49.

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 19 febbraio 1979, n. 49).

 

     Art. 1.

     Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'art. 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo art. 28.

 

          Art. 2.

     Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

     a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici [1];

     c) per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo art. 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo art. 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici [2].

     Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate:

     in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

     in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario e il costo medio di una unità di personale [3].

     I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione [4].

 

          Art. 3.

     Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo art. 4.

     Con il medesimo decreto verranno altresì determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

     1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

     2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

     3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

 

          Art. 4.

     Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 [5].

     Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

     Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione è maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo è ripartito in sei giorni.

     Qualora l'impiegato usufruisca di permesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero è ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non è corrisposto.

     Il premio non viene, altresì, corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non è stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

 

          Art. 5.

     Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonchè la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

     Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

     L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

     L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

     L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

     Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o più unità non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, è corrisposto - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalità di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

 

          Art. 7.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non può essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazione, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 9.

     A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

     il compenso di supercottimo previsto dall'art. 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'art. 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

     l'indennità di località disagiata prevista dall'art. 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'art. 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

     il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'art. 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

     i compensi particolari previsti dall'art. 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

     il compenso di reperibilità previsto dall'art. 2 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

     In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

     Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna azienda, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 2.

     La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

     Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

     va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

     è ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

     va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per il collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

     va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

     non va corrisposto qualora le assenze comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i centottanta giorni;

     non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

     non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

     L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 10.

     L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

     "Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80% della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

     Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

     L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona".

 

          Art. 11.

     I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'art. 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

 

          Art. 12.

     In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli 102 e 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire 157.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 10.800 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

     anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire 600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 110, 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 76.000 milioni con i prodotti del traffico postale e telegrafico;

     anno 1979: quanto a lire 104.800 milioni, con riduzione, rispettivamente per lire 10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire 600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900 milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire 165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 110, 113, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 284 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 52.500 milioni con i proventi del traffico postale e telegrafico;

     Azienda di Stato per servizi telefonici:

     anno 1978: quanto a lire 2.750 milioni, con riduzione, rispettivamente per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 201 e 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni con i prodotti del traffico telefonico;

     anno 1979: quanto a lire 5.860,5 milioni, con la riduzione, rispettivamente per lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 35,5 milioni, lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 109, 115, 116, 123, 127, 128, 171 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 milioni con i prodotti del traffico telefonico.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.


[1] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 6 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 6 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.