§ 80.5.28a - Legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/02/1970
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 [...]
Art. 2.      Il premio industriale di cui all'art. 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui [...]
Art. 3.      Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, degli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui all'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta [...]
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per [...]


§ 80.5.28a - Legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 23 febbraio 1970, n. 47)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il premio industriale di cui all'art. 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui all'art. 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

     Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennità, compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     A partire dal 1° gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

     A partire dal 1° gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

     Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1° gennaio 1971, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento più favorevole.

     Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennità di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, degli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1° gennaio 1969.

     Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'art. 38 dell'allegato alla presente legge è corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 200 dal 1° gennaio 1970 e di lire 220 dal 1° gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima è dovuto nella misura di lire 30 dal 1° gennaio 1969, di lire 60 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90 dal 1° gennaio 1971.

     I compensi di cui all'art. 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2.

     Il compenso festivo di cui all'art. 52 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 440 dal 1° gennaio 1970 e di lire 660 dal 1° gennaio 1971.

     Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui all'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosità previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     L'onere di complessive lire 26.500.000.000 a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'art. 77 della legge 24 dicembre 1969, n. 986.

     L'onere di complessive lire 2.160.000.000 a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà così fronteggiato:

     con riduzioni di lire 640.000.000 e di lire 720.000.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 196 e n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'anno finanziario 1970;

     mediante prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda per il medesimo anno finanziario 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ALLEGATO

Disposizioni sulle competenze accessorie

 

Capo I

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

 

Art. 1. Applicazione di norme comuni

     Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennità di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

     Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle amministrazioni dello Stato.

 

Art. 2. Indennità forfettaria

     Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

     Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

     Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

     Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

 

Art. 3. Misura dell'indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche

     Al personale di cui al secondo comma dell'art. 1 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure [1]:

 

Fra le ore 6 e le ore 22 lire

Fra le ore 22 e le 6 lire

Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai di prima categoria

192

400

Rimanente personale

170

364

 

     Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

     Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

     La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

     Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

 

Art. 4. Indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

     Al personale agenti e operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     La circoscrizione di ciascun gruppo è stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Allo stesso personale si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

 

Art. 5. Indennità di percorrenza - Rimborso spese

     Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'art. 1 un compenso di lire 35 al chilometro.

     Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

     Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato.

     Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

     La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

     Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

 

Art. 6. Adempimenti

     Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano appositi i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

 

Art. 7. Casi particolari in cui è corrisposto il trattamento di missione

     L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

     Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

     Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

 

Art. 8. Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi

     Le indennità di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica.

     Le indennità e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

 

Art. 9. Permessi per trasferimento

     Per gli atti inerenti al trasferimento è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore.

     Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

 

Capo II

INDENNITÀ PER SERVIZIO STRAORDINARIO E COTTIMI

 

Art. 10. Lavoro straordinario

     E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

     Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro: in tali casi l'impiegato può optare per i compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi ovvero per l'astensione dal lavoro in altro giorno feriale da stabilire dall'amministrazione [2] .

     Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

     Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

     E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

     Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresì, ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

 

Art. 11. Determinazione dei compensi orari

     Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo.

     Tale compenso orario è aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

 

Art. 12. Espletamento di lavoro straordinario

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente.

     Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

 

Art. 13. Straordinario per mansioni di custodia

     Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario d'obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di un'ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili.

     Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

 

Art. 14. Cottimi

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

     Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.

     I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo art. 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 11 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

     a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

     b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

     (Omissis) [3].

     Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; i compensi stessi sono comulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei essi speciali autorizzati del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     I telegrammi e gli espressi recapitati dei fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

     Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

     Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

 

Art. 15. Compensi di intensificazione

     Ai direttori o reggenti di ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali dell'amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

     Uffici locali di gruppo E che, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1250 = ore 2;

     Uffici locali di gruppo D = ore 3;

     Uffici locali di gruppo C = ore 4;

     Uffici locali di gruppo B e A = ore 5.

     I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2ª classe.

     Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto del precedente art. 12.

 

Art. 16. Compensi speciali

     In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni, con le norme di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

 

Capo III

INDENNITÀ DI LOCALITÀ

 

Art. 17. Indennità di zona malarica

     A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa una indennità giornaliera di lire ventisette.

     Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

 

Art. 18. Indennità di località disagiate [4]

     Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

     Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, può essere corrisposta una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località nonchè la misura della indennità spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

Capo IV

INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

 

Art. 19. Indennità per servizio serale e notturno

     Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.

     Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

     Detta indennità compete pure ai direttori dei treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

 

Art. 20. Indennità per servizio notturno ridotto

     Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8.

     Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'art. 19, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

     Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire 277.

 

Capo V

INDENNITÀ PER L'USO DI MEZZO MECCANICO

 

Art. 21. Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende

     Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

     Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

     La predetta indennità non è frazionabile.

     In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 22. Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente

     Il personale di cui al precedente art. 21 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennità globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

     a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri [5] ;

     b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero [6] .

     Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

 

Capo VI

INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI

 

Art. 23. Indennità per i servizi viaggianti

     Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

     1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

     Direttori di treni postali e capiturno L. 254

     Rimanente personale L. 228

     2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali L. 51

Capiturno L. 46

Impiegati L. 42

Agenti in servizio di messaggere L. 41

Agenti in servizio di ambulante L. 36

     Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

     3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente art. 19;

     4) indennità di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

     Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

 

Art. 24. Indennità per ritardo di treni o natanti

     Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 23, compete un'indennità uguale a quella stabilita dall'art. 11 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'art. 19, per il servizio serale e notturno.

 

Capo VII

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

 

Art. 25. Indennità per funzioni superiori

     Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

     Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

     L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

     L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del consiglio di amministrazione o della competente commissione centrale del personale sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

     In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

     L'indennità prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

 

Art. 26. Indennità di reggenza di ufficio locale

     All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione è concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui è in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza.

     Oltre che nei casi previsti dall'art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione.

     Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso è affidato con accertamento dello stato di cassa.

     Le indennità previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

 

Art. 27. Conferimento di mansioni superiori al Personale della carriera ausiliaria

     Con provvedimenti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, può essere conferito:

     a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

     b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche;

     c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali [7] .

     All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione.

     I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.

 

Capo VIII

PREMIO INDUSTRIALE

 

Art. 28. Premio industriale

     Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B.

     Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, la equiparazione è determinata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

Art. 29. Criteri di erogazione

     Il premio industriale di cui al precedente art. 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali [8] .

     All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

     Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

 

Capo IX

PREMIO DI RENDIMENTO

 

Art. 30. Premio di rendimento ai telegrafisti [9]

 

Art. 31. Premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti [10]

 

Art. 32. Premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica [11]

 

Art. 33. Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico [12]

 

Art. 34. Assegno di operosità

     Nel mese di luglio di ogni anno è corrisposto un assegno di operosità al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette aziende.

     La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

     I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nell'annessa tabella C.

     L'assegno di operosità è esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

 

Art. 35. Compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

     E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario - anche con il sistema del cottimo - nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

     I criteri, le misure e le modalità per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro.

     Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

     Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo -- nel periodo dell'eccezionale lavoro verificatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto -- è corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del compenso [13] .

 

Capo X

COMPENSI DIVERSI

 

Art. 36. Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici [14]

 

Art. 37. Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

     Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete un'indennità giornaliera di lire duecentosessanta.

     Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta.

     Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, semprechè coincidenti con giornate feriali.

 

Art. 38. Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale

     Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di una lingua estera, è corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

     Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

     Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di tre, è corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.

     Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

 

Art. 39. Premio di cointeressenza al personale telefonico

     Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

 

Art. 40. Compensi particolari

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria è concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonchè di assistente capo e disegnatore capo è concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

     Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva del capiturno e assistenti di commutazione è concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

     Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

 

Art. 41. Indennità di servizio centri meccanografici

     Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta un'indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Capo di ciascun centro meccanografico L. 600

Capo reparto e programmatore L. 550

Operatore L. 400

Perforatore L. 400

 

Capo XI

COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E

LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO NEGLI UFFICI LOCALI

 

Art. 42. Determinazione del compenso e delle relative quote

     Il compenso speciale previsto dall'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

     1) versamenti e pagamenti in conto corrente;

     2) emissione e pagamenti di vaglia postali;

     3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;

     4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;

     5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;

     6) marche assicurative vendute;

     7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

 

Art. 43. Quota speciale

     Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

     Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

 

Art. 44. Ripartizione del compenso

     Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'art. 45, sarà assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

     direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;

     direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;

     direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;

     direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;

     direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;

     titolare di agenzia: coefficiente 24.

     Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

     In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

     Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

     Il restante 50 per cento sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

 

Art. 45. Ripartizione quota parte

     Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200.

     La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

     La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

     Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

     Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

 

Art. 46. Limite del compenso

     Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente art. 42 non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

     L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

     Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

Capo XII

COMPENSI INCENTIVANTI

 

Art. 47. Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni [15]

 

Art. 48. Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici [16]

 

Art. 49. Limite massimo dei compensi [17]

 

Art. 50. Adempimenti e misura dei compensi [18]

 

Art. 51. Mantenimento dell'indennità di reggenza

     Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente art. 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

 

Art. 52. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto un compenso di lire 660.

     Detto compenso è corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

 

Art. 53. Servizi di vigilanza serale e notturna

     L'indennità serale e notturna prevista dal precedente art. 19 compete anche al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

 

     Tabella A [19]

     Premio industriale

 

Raggruppamento

Funzioni

[1] [2] Importo giornaliero al netto lire

1

Ispettore generale ad esaurimento

2.100

2

Direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale

1.900

3

Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, escopost e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza

1.520

4

Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza

1.080

5

Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario V. R. Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio V. R. Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo A - Controllore cassa provinciale

1.520

6

Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina p. t. - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo Cassiere di circolo CC. TT. - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e auto rimessa - Gestore centrale V. R. e depositi vari - Ordinatore V. R. - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gruppi B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri

1.080

7

Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Capo sezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gruppi D ed E - Dirigente agenzia ULA - Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)

920

8

Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco-posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali

920

9

Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapieghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capo camerata portalettere - Capo zona - Capo squadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza

860

10

Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260, 262, 293 e 302) - Stenotipista

640

11

Sportellisti promiscui e altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA

800

12

Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere

580

13

Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)

560

14

Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio

400

     [1] Il premio industriale di cui alla presente tabella non spetta al personale direttivo inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     [2] Le misure del premio industriale di cui alla presente tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

 

 

     Tabella B [20]

     Premio industriale

 

Raggruppamento

Funzioni

[1] [2] [3] Importo giornaliero al netto lire

1

Ispettore generale ad esaurimento

2.100

2

Direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione - Dirigente di reparto presso la amministrazione centrale di divisione presso l'ispettorato di zona

1.900

3

Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circoscrizionale

1.520

4

Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica

1.080

5

Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle Direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del deposito centrale materiali

1.520

6

Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di seconda classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio

1.160

7

Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale

1.080

8

Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)

920

9

Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica

870

10

Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza

860

11

Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302)- Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi

640

12

Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere

740

13

Agenti addetti nelle sale di commutazione alla accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi

680

14

Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)

560

15

Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)

400

     [1] Il premio industriale di cui alla presente tabella non spetta al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     [2] Le misure del premio industriale di cui alla presente tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

     [3] Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'art. 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

 

 

     Tabella C

     Assegno di operosita'

 

Qualifiche

Somma massima da attribuire al netto lire

Direttore generale

130.000

Ispettore generale superiore telecomunicazioni

117.000

Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici

104.000

Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni

93.600

Ispettore generale - Ispettore generale P. S.

78.000

Direttore di divisione - Vice questore P. S.

71.500

Direttore di sezione - Segretario capo ed equiparati - Commissario capo e commissario di P. S.

58.500

Consigliere di 1ª e 2ª classe - Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Direttore ufficio locale A, B, C

52.000

Consigliere di 3ª classe - Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati - Direttore ufficio locale D, E - Primo ufficiale ULA

49.400

Ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati - Personale dei ruoli d'archivio - Titolare agenzia - Agente di esercizio superiore ed equiparati - Sottufficiali, appuntati e guardie di P. S. addetti ai nuclei di polizia P. T.

45.500

Agente d'esercizio di 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati - Fattorini ed equiparati - Operai - Personale del ruolo di anticamera compreso quello ad esaurimento dell'A.S.S.T. - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi

41.600

     Nota: Al personale non di ruolo, compresi gli impiegati, gli agenti straordinari e i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto nella misura relativa all'ex coefficiente cui corrisponde lo stipendio in godimento. Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

 

 

     Tabella D

     Mansioni dei servizi esecutivi delle poste e telecomunicazioni da considerare ai fini della attribuzione del compenso di supercottimo

     I. Personale dell'Amministrazione centrale.

     Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

     II. Personale degli uffici principali.

     A) Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici corrispondenze e pacchi:

     1) Ripartitori.

     2) Agenti interni che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.

     3) Operatori addetti agli sportelli.

     4) Sezioni raccomandate:

     a) capoturno;

     b) aiuto;

     c) ripartitore-descrittore;

     d) agenti addetti.

     5) Portalettere e portastampe.

     6) Personale che recapita gli espressi.

     7) Pacchi transito:

     a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;

     b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sulla entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati, 8) Pacchi domicilio:

     a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartiere;

     b) portapacchi;

     c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.

     9) Pacchi dogana:

     addetti (operatori ed agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

     B) Uffici di ferrovia:

     a) operatori addetti alle operazioni di instradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;

     b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;

     c) capiturno;

     d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati:

     trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliteratrici;

     e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

     C) Verificatori negli uffici di movimento.

     D) Sezione movimento postale:

     a) capoturno d'ambulante;

     b) impiegato d'ambulante;

     c) commesso d'ambulante;

     d) messaggere d'ambulante.

     E) Autisti e personale dei centri e sottocentri automezzi:

     a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;

     b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;

     c) Trattoristi;

     d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie.

     F) Uffici telegrafici e radiotelegrafici:

     a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);

     b) operatori agli sportelli;

     c) capiturno;

     d) commessi interni;

     e) personale che recapita telegrammi;

     f) agente ripartitore (dove in assegno).

     G) Banco posta:

     a) sportellisti;

     b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;

     c) cassieri, aiuto cassieri, depositari carte valori, e aiuto depositari carte valori, controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali.

     Nota: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere A), B), F) e G) (Uffici promiscui di porto, di aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

     III. Personale degli uffici locali e delle agenzie.

     1) Direttori d'ufficio locale gruppo C, D, ed E.

     2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).

     3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere A), B), F) e G)

     4) Agenti addetti al recapito, servizi di ricevitoria e di procacciato.

     5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.

     6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.

     7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata della prestazione giornaliera).

 


[1] Misure modificate dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1972, n. 820.

[2]  Comma modificato dall'art. 5 della L. 31 dicembre 1977, n. 998.

[3]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[4]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[5]  Lettera sostituita dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1972, n. 819.

[6]  Lettera sostituita dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1972, n. 819.

[7]  Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 12 agosto 1974, n. 370.

[8]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 27 agosto 1993, n. 326.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 novembre 1973, n. 728.

[19]  Tabella sostituita dall'art. 5 della L. 27 ottobre 1973, n. 674 e modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1980, n. 929.

[20]  Tabella sostituita dall'art. 5 della L. 27 ottobre 1973, n. 674 e modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1980, n. 929.