§ 76.4.41 - Legge 27 ottobre 1973, n. 674.
Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:27/10/1973
Numero:674


Sommario
Art. 1.  Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico.
Art. 2.  Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.
Art. 3.  Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo.
Art. 4.  Snellimento di alcune procedure concorsuali.
Art. 5.  Premio industriale.
Art. 6.  Trattamento economico di missione.
Art. 7.  Ritenute erariali e assistenziali.
Art. 8.  Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche.
Art. 9.  Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici.
Art. 10.  Modificazioni all'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
Art. 11.  Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi.
Art. 12.  Copertura della spesa.


§ 76.4.41 - Legge 27 ottobre 1973, n. 674.

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 12 novembre 1973, n. 291).

 

     Art. 1. Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e della tabella XV dell'art. 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

 

          Art. 2. Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

     In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonché i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'art. 115 del richiamato decreto presidenziale.

     Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

 

          Art. 3. Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo.

     In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

     Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

     Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.

     Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.

     I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4. Snellimento di alcune procedure concorsuali.

     Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di tests la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilità.

     I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

     Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

 

          Art. 5. Premio industriale.

     Con effetto dal 1° gennaio 1973 le tabelle A e B, di cui alla legge 11 febbraio 1970. n. 29, e richiamate dall'art. 28 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

 

          Art. 6. Trattamento economico di missione.

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'art. 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.

     Il trattamento economico, di cui all'art. 4 della legge 15 aprile 1961, numero 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso.

     L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell'art. 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 è dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi.

     Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località viciniori, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo.

     L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.

     Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennità spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.

 

          Art. 7. Ritenute erariali e assistenziali.

     Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'art. 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

 

          Art. 8. Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche.

     All'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 9. Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. [1]

     1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

     2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352.

 

          Art. 10. Modificazioni all'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

     Il terzultimo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307".

 

          Art. 11. Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi.

     L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso art. 5, non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 [2] .

 

          Art. 12. Copertura della spesa.

     All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in L. 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:

     a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

     b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per L. 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle A - B - C - D - E - F – G

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 12 agosto 1974, n. 370.