§ 80.9.238 - D.L. 24 luglio 1973, n. 428 .
Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/07/1973
Numero:428


Sommario
Art. 1.      Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 2.      E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1973 per sopperire alle particolari esigenze dei servizi del Comitato interministeriale dei prezzi [...]
Art. 3.      Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del [...]
Art. 4.      Per incarichi di studio conferiti dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica a docenti universitari si applicano le disposizioni previste dal primo [...]
Art. 5.      Per le esigenze dei servizi della programmazione economica possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altre [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5 valutato in lire 350 milioni in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 280 milioni e per lire 70 [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 80.9.238 - D.L. 24 luglio 1973, n. 428 [1] .

Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi.

(G.U. 24 luglio 1973, n. 189, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, collocano in posizione di comando presso la segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o presso i comitati provinciali dei prezzi il personale occorrente all'applicazione dei decreti in pari data concernenti la disciplina dei prezzi.

     Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1973 per sopperire alle particolari esigenze dei servizi del Comitato interministeriale dei prezzi connesse con il controllo generale dei prezzi, quali le spese per il personale assunto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, le spese per missioni, per fitto di locali e quelle di funzionamento.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica e alla politica dei prezzi. L'assunzione è effettuata con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità di utilizzazione del personale così assunto.

     La determinazione del contingente del personale da assumere e la disciplina del relativo rapporto sono stabiliti con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Per incarichi di studio conferiti dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica a docenti universitari si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

 

          Art. 5.

     Per le esigenze dei servizi della programmazione economica possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altre amministrazioni su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e non possono superare complessivamente le venti unità.

     Per le esigenze di cui al primo comma può essere altresì comandato, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, personale dipendente da enti pubblici. Il numero massimo di tale personale è stabilito in venti unità.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5 valutato in lire 350 milioni in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 280 milioni e per lire 70 milioni rispettivamente dei capitoli 1047 e 1055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1973 e corrispondenti degli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 4 agosto 1973, n. 497.