§ 80.9.214 - L. 27 febbraio 1967, n. 48.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e Istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/02/1967
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Nuova denominazione del Ministero
Art. 2.  (Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria)
Art. 3.  (Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica)
Art. 4.  Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa
Art. 5.  Organizzazione interna del Ministero
Art. 6.  Ragioneria centrale presso il Ministero
Art. 7.  Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica
Art. 8.  (Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica)
Art. 9.  (Commissione consultiva interregionale)
Art. 10.  Segretario della programmazione
Art. 11.  (Ruolo del personale per i compiti della programmazione)
Art. 12.  (Promozioni e nomina di consiglieri economici)
Art. 13.  (Delega e disposizioni per l'istituzione dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè del personale ausiliario, e per l'inquadramento in detti [...]
Art. 14.  (Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato)
Art. 15.  (Esecuzioni di indagini da parte di istituti di ricerca)
Art. 16.  (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)
Art. 17.  (Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica in materia di programmazione [...]
Art. 18.  (Soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria)
Art. 19.  (Costituzione e attribuzioni dell'I.S.P.E.)
Art. 20.  (Organi dell'I.S.P.E)
Art. 21.  Presidente dell'I.S.P.E.
Art. 22.  (Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)
Art. 23.  (Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)
Art. 24.  (Deliberazioni dello statuto e organizzazione interna dell'Istituto)
Art. 25.  (Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)
Art. 26.  (Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico)
Art. 27.  (Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.)
Art. 28.  (Controllo della Corte dei conti nei riguardi dell'I.S.P.E.)
Art. 29.  Spese per il funzionamento dell'ISPE
Art. 30.  (Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici)
Art. 31.  (Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero)
Art. 32.  (Abrogazione di disposizioni legislative)
Art. 33.  (Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica)


§ 80.9.214 - L. 27 febbraio 1967, n. 48. [1]

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e Istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

(G.U. 2 marzo 1967, n. 55)

 

TITOLO I

ATTRIBUZIONI ED ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Art. 1. Nuova denominazione del Ministero [2]

 

          Art. 2. (Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria)

     Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

     a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62;

     b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;

     c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'art. 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62;

     d) dà il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di più esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonchè alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.

 

          Art. 3. (Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica)

     Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

     a) provvede, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;

     b) partecipa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;

     c) dà preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonchè alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;

     d) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'art. 16 sull'attuazione del programma.

 

          Art. 4. Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa [3]

 

          Art. 5. Organizzazione interna del Ministero [4]

 

          Art. 6. Ragioneria centrale presso il Ministero [5]

 

          Art. 7. Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica [6]

 

          Art. 8. (Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica)

     È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione. Detta Commissione è presieduta dal Ministro e ne fanno parte il segretario della programmazione, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero.

     Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

     Alla nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei Ministri interessati.

     Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

 

          Art. 9. (Commissione consultiva interregionale)

     È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

     Detta Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.

     Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

 

          Art. 10. Segretario della programmazione [7]

 

          Art. 11. (Ruolo del personale per i compiti della programmazione)

     Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione è istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unità, distinta come dalla allegata tabella A.

     Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, saldo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

     a) liberi docenti;

     b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;

     c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;

     d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;

     e) impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno cinque anni alla data del bando di concorso. In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.

     Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'art. 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.

     I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di età, che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), c) ed e) è stabilita in anni quaranta.

 

          Art. 12. (Promozioni e nomina di consiglieri economici)

     La promozione a consigliere economico di seconda classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri economici di terza classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I consiglieri economici di prima classe sono nominati con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione, tra i consiglieri economici di seconda classe e il personale con qualifiche equiparate del Ministero che abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nella qualifica.

     Nella prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro, possono essere nominate consigliere economico di prima classe persone altamente qualificate esperte in discipline tecnico-economiche o giuridico-amministrative, per non più di un terzo dei posti dell'organico dei consiglieri economici di prima classe.

     Le persone predette debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo i limiti di età.

 

          Art. 13. (Delega e disposizioni per l'istituzione dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè del personale ausiliario, e per l'inquadramento in detti ruoli)

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione degli altri ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi risultanti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La consistenza organica complessiva dei ruoli da istituire ai sensi del comma precedente dovrà essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili alle esigenze dei servizi e non superare, comunque, le 270 unità da ripartire nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

     Le norme delegate disciplineranno, altresì, la prima formazione dei ruoli in base al criterio di inquadrare in essi, a domanda, il personale statale di ruolo, che sia in servizio al Ministero del bilancio od alla Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), almeno dal 30 giugno 1966. Detto inquadramento verrà effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica rivestita o equiparata ovvero in quella immediatamente superiore, se in possesso dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo per la promozione alla qualifica stessa.

     Il provvedimento delegato di istituzione dei ruoli potrà prevedere, per la durata di non oltre un triennio, la riduzione pari alla metà - e comunque di un massimo di trenta mesi - dell'anzianità prevista per l'avanzamento o per l'ammissione agli esami. Tale riduzione non può essere utilizzata per più di una promozione.

     In sede di attuazione degli inquadramenti di cui ai precedenti commi per gli impiegati delle carriere speciali, muniti di titolo di studio, che siano stati dichiarati vincitori dei concorsi per esame speciale, previsti dall'art. 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 361 lettera c) e 368 lettera a) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei posti eventualmente disponibili dopo l'inquadramento di cui al terzo comma potrà prevedersi l'inquadramento, con le stesse modalità ivi stabilite, del personale statale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che ne faccia domanda.

     Nel ruolo della carriera esecutiva potranno essere inquadrati anche impiegati della carriera ausiliaria e della carriera ausiliaria tecnica che abbiano espletato, almeno per un biennio, presso il Ministero del bilancio o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) mansioni proprie della carriera esecutiva conseguendo il giudizio di ottimo.

     Un quarto dei posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dopo gli inquadramenti disposti dai precedenti commi può essere attribuito con le modalità previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

     Il provvedimento delegato potrà anche stabilire che una aliquota non superiore alla metà dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti comma, sia conferita mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato da altri Enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) almeno dal 30 giugno 1966 e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, salvo quello del limite di età.

     (Omissis) [8]

     Le norme delegate disciplineranno, altresì, l'inquadramento a domanda dei sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o la Segreteria generale del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, nei ruoli organici ai sensi del precedente terzo comma con le opportune norme di equiparazione.

 

          Art. 14. (Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato)

     In relazione a particolari esigenze il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'art. 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, cori la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

     Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere personale specializzato per compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, è determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

 

          Art. 15. (Esecuzioni di indagini da parte di istituti di ricerca)

     Per le indagini, gli studi e le rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si avvale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), di cui all'art. 19.

     Si avvale, inoltre, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) e dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.).

     L'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri Enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorché straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con quello per il tesoro, dovessero richiederlo.

     Le Regioni e le province di Trento e di Bolzano possono richiedere agli Istituti, di cui al primo e secondo comma, elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione economica.

 

TITOLO II

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

          Art. 16. (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

     È costituito il "Comitato interministeriale per la programmazione economica".

     Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa [9].

     In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età [10].

     Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali [11] .

     Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati [12] .

     Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. [13]

     Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato [14] .

     Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione [15] .

     Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

     Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

     Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. [16]

     Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.

     Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

     I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 17. (Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica in materia di programmazione economica)

     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica, ferme restando, per la vigilanza dell'Istituto le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

     A modifica dell'art. 5, n. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio.

     Il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica è chiamato a far parte anche del Comitato amministrativo di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

 

          Art. 18. (Soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria)

     Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) istituito in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è soppresso.

     I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere alla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali, istituito in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., istituito in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, distinguendo, in relazione alle esigenze di coordinamento con la programmazione, le attribuzioni da trasferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad apposito Sottocomitato costituito in seno a tale organo, da quelle da attribuire rispettivamente alla competenza del Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero dell'industria e commercio.

     Con la stessa legge delegata saranno disciplinate le funzioni trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica o al Sottocomitato secondo i criteri rispettivamente previsti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Comitato permanente per le partecipazioni statali e dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un più efficace svolgimento dei compiti trasferiti.

     Salvo quanto disposto nei precedenti commi, il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria. Tale riordinamento sarà informato ai seguenti criteri direttivi:

     revisione delle attribuzioni dei singoli Comitati al fine di eliminare duplicazioni o interferenze e di coordinare l'azione di detti organismi con quella del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

     soppressione di Comitati di Ministri, le cui attribuzioni possono essere trasferite, per identità di compiti o per un più efficace svolgimento degli stessi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad appositi Sottocomitati da costituirsi in seno al Comitato stesso.

 

TITOLO III

 

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (I.S.P.E.)

 

          Art. 19. (Costituzione e attribuzioni dell'I.S.P.E.) [17]

     L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonchè alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.

     L'ISPE inoltre cura:

     1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;

     2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;

     3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.

     L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.

     L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto.

 

          Art. 20. (Organi dell'I.S.P.E)

     Sono organi dell'Istituto di studi per la programmazione economica:

     il Presidente;

     il Comitato amministrativo;

     il Collegio dei revisori.

 

          Art. 21. Presidente dell'I.S.P.E. [18]

     Il presidente dell'ISPE è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.

     Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita l'indennità spettante per detto incarico.

 

          Art. 22. (Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.) [19]

     Il comitato amministrativo è composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Fanno altresì parte di diritto del comitato il presidente del CNR, il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.

     Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo.

 

          Art. 23. (Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

     Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare.

     a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

     b) autorizza le spese di carattere straordinario;

     c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo art. 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

     I bilanci preventivi e consuntivi, nonchè copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente art. 19.

     Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 24. (Deliberazioni dello statuto e organizzazione interna dell'Istituto)

     Nella sua prima sessione il Comitato amministrativo delibererà lo statuto dell'Istituto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Lo statuto determinerà l'organizzazione dell'Istituto.

 

          Art. 25. (Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)

     Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica è nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.

     Esso è composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, è designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.

     Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:

     a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;

     b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;

     d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.

 

          Art. 26. (Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico)

     La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 27. (Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.)

     Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 28. (Controllo della Corte dei conti nei riguardi dell'I.S.P.E.)

     La gestione finanziaria dell'Istituto è assoggettata al controllo della Corte dei conti a norma degli articoli 4,5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 29. Spese per il funzionamento dell'ISPE [20]

     Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nell'art. 19 della presente legge l'Istituto provvede:

     a) con il contributo annuo dello Stato;

     b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonchè di organizzazioni internazionali;

     c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

     d) con i proventi derivanti dalle attività di cui al quarto comma dell'art. 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

     A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato è determinato in 5 miliardi di lire.

     Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

 

          Art. 30. (Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici)

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 31. (Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero)

     Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

 

          Art. 32. (Abrogazione di disposizioni legislative)

     Sono abrogati gli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1584, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente legge, la quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 33. (Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica)

     Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonchè con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio.

     Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 29 per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A — Ruolo della carriera dei consiglieri economici

 

Qualifica

Numero

Tabella di equiparazione ai soli fini del trattamento economico

Cons. ec. 1ª cl.

6

Ispettore Generale Capo

Cons. ec. 2ª cl.

24

Ispettore Generale

Cons. ec. 3ª cl.

 

Direttore di Divisione

Totale

30

 

 


[1] Nella presente legge, i richiami al Comitato interministeriale per la programmazione economica devono intendersi riferiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per effetto dell'art. 1 bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs.430/1997.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997.

[5] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997.

[7] Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1985, n. 439, dalla L. 17 dicembre 1986, n. 878 e abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997.

[8] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[9] Comma modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e così sostituito dall'art. 1 della L. 24 giugno 2013, n. 71.

[10] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[11] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[12] Comma inserito dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n. 468, e così modificato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362.

[13] Comma inserito dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[14] Comma inserito dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[15] Comma inserito dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[16] Comma sostituito dall'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 giugno 2013, n. 71.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 439.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 8 agosto 1985, n. 439.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 439.

[20] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1972, n. 822 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 439.