§ 96.2.10 - Legge 23 giugno 1961, n. 520.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:23/06/1961
Numero:520


Sommario
Art. 1.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà [...]
Art. 2.      Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato [...]
Art. 3.      Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Art. 4.      I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del [...]
Art. 5.      Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti [...]
Art. 6.      Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Art. 7.      Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento [...]
Art. 8.      Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante. Sono, altresì, riportate le [...]
Art. 9.      Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purchè non incompatibili con la presente legge.
Art. 10.      Il personale a prestazione saltuaria è utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.
Art. 11. 
Art. 12.      Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.
Art. 13.      Gli incarichi già conferiti a norma dell'art. 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 14. 


§ 96.2.10 - Legge 23 giugno 1961, n. 520.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(G.U. 5 luglio 1961, n. 164).

 

     Art. 1.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonchè di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

     Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.

 

          Art. 2.

     Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:

     gruppo 1° : redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicità turistica;

     gruppo 2° : stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;

     gruppo 3° : operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.

     Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato dall'Amministrazione.

 

          Art. 4.

     I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.

     La retribuzione, distintamente per gruppo, è stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

 

          Art. 5.

     Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.

     L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale può essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

     a) scarso rendimento;

     b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

     c) gravi motivi disciplinari;

     d) abbandono del servizio.

     Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

 

          Art. 6.

     Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

     Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

 

          Art. 7.

     Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

     L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'art. 5, ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

     Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

 

          Art. 8.

     Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante. Sono, altresì, riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonchè quelle contenute in apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purchè non incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 10.

     Il personale a prestazione saltuaria è utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.

     Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonchè, per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.

 

          Art. 11. [1]

     Il personale di cui al precedente art. 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè ad indennità di licenziamento.

 

          Art. 12.

     Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.

 

          Art. 13.

     Gli incarichi già conferiti a norma dell'art. 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze indicate nei precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui ha effetto il disciplinare previsto dall'art. 8.

 

          Art. 14. [2]

     La spesa annua per il personale a contratto a termine rinnovabile di cui all'art. 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria di cui all'art. 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 281 milioni e 292 mila, di cui lire 243 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 38 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

     A tale onere si farà fronte:

     a) per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 143 (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

     b) per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'art. 5 si provvederà con gli stanziamenti già iscritti in bilancio negli appositi capitoli.

     L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotta a lire 22.500.000 [3].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 marzo 1993, n. 121, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro straordinario.

[2] Per una modifica dell’importo di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della L. 11 maggio 1967, n. 367.

[3] Per una modifica dell’importo di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della L. 11 maggio 1967, n. 367.