§ 45.1.66 – L. 23 dicembre 1972, n. 822.
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:23/12/1972
Numero:822


Sommario
Art. 1.      L'art. 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni è sostituito dal seguente
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per il maggior contributo di [...]


§ 45.1.66 – L. 23 dicembre 1972, n. 822. [1]

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336).

 

     Art. 1.

     L'art. 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per il maggior contributo di 500 milioni all'ISPE, di cui all'art. 1, a carico del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per il maggior contributo di 250 milioni all'ISCO, di cui all'art. 2, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.250 milioni derivante nell'anno finanziario 1973 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.