§ 80.9.188 - Legge 12 agosto 1962, n. 1289.
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/08/1962
Numero:1289


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  [11]
Art. 10.  [12]
Art. 11.  [13]
Art. 12.  [14]
Art. 13.  [15]
Art. 14.  [16]
Art. 15.  [17]
Art. 16.  [18]
Art. 17.  [19]
Art. 18.  [20]
Art. 19.  [21]
Art. 20.  [22]
Art. 21.  [23]
Art. 22.  [24]
Art. 23.  [25]
Art. 24.  [26]
Art. 25.  [27]
Art. 26.  [28]
Art. 27.  [29]
Art. 28.  [30]


§ 80.9.188 - Legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro

(G.U. 30 agosto 1962, n. 219, S.O.)

 

     Art. 1. [1]

     Presso il Ministero del tesoro è istituita la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso.

 

          Art. 2. [2]

     I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

 

          Art. 3. [3]

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge, sono collegati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

     La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1° febbraio 1962. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

     Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata un vigore della presente legge - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 21, 22 e 23, primo comma, della presente legge - conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

     Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori.

     Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

     Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

 

          Art. 4. [4]

     Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente art. 3, è stabilito dall'anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'art. 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 5. [5]

     Gli impiegati nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, già addetti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II,III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 6. [6]

     Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

     Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

     I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 

          Art. 7. [7]

     Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

     Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

     Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

 

 

Dalle ore 22 alle ore 24

Dalle ore 0 alle ore 6

Impiegati con coefficiente 325 e superiore

L.

160

L.

240

Impiegati con coefficiente inferiore a 325

"

140

"

220

Impiegati della carriera ausiliaria e di IV categoria

"

100

"

190 [10]

 

          Art. 9. [11]

     Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformità dell'art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

 

          Art. 10. [12]

     Le mansioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti di stipendio 202, 180 e 157 sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11. [13]

     Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

     La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 12. [14]

 

          Art. 13. [15]

 

          Art. 14. [16]

 

          Art. 15. [17]

     Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22, 23 e dopo quelli che ai sensi dell'art. 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

     da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata che la presiede;

     da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

     Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

     Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

     L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

     Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

     Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

 

          Art. 16. [18]

     Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22 e 23 e dopo quelli che, ai sensi dell'art. 3, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

     La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

     La Commissione esaminatrice è composta:

     da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

     da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

     Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe assolve le funzioni di segretario.

     Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

     Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 17. [19]

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

     Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del tesoro.

 

          Art. 18. [20]

     Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

     La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 19.

     Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 19. [21]

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'art. 11 sono riservati per metà:

     a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;

     b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

     c) ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica cui aspirano;

     d) al personale indicato nel precedente art. 17.

 

          Art. 20. [22]

     Alla qualifica iniziale del ruolo dei servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al quadro I, tabella B, e del ruolo dei servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui al quadro I, tabella C, si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti del prescritto titolo di studio e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo.

     L'attuario consegue la promozione ad attuario superiore, ad attuario capo e ad ispettore generale attuario, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario capo.

     Gli impiegati che abbiano già rivestito la qualifica di statistico nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione sono collocati, a domanda, con qualifica corrispondente a quella rivestita alla data anzidetta, nel ruolo di cui al quadro I, tabella B, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità posseduta nella qualifica già ricoperta. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice attuario o di attuario sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro I, tabella C, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità complessiva raggiunta nelle qualifiche di vice attuario e di attuario.

 

          Art. 21. [23]

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

     I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

 

          Art. 22. [24]

     Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione centrale del tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III e IV.

     La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

     Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

     Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'art. 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

 

          Art. 23. [25]

     Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

 

          Art. 24. [26]

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi d'anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui periodi minimi d'anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

     Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

 

          Art. 25. [27]

     Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunti alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del tesoro ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

     Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

     Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto della metà, a domanda.

 

          Art. 26. [28]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni per l'esercizio 1962-63, si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 27. [29]

     Sono abrogati gli articoli 268, 269, 271, 272, 273 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'Ufficio generale dei servizi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, n. 894, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

          Art. 28. [30]

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Quadro I

     Ruoli delle carriere direttive della Amministrazione centrale del Tesoro

 

 

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

900

Direttori generali

9 (a)

Tabella A - Servizi amministrativi e ispettivi centrali

670

Ispettori generali

77 (b) (c)

500

Direttori di divisione - Ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro - Ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza

170 (d)

402

Direttori di sezione - Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro - Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza

246 (e)

325

Consigliere di 1ª classe

 

271

Consigliere di 2ª classe

420

229

Consigliere di 3ª classe

 

 

 

913

(a) [31]

(b) Di cui 1 preposto alla Zecca.

(c) Oltre 8 posti di ruolo, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro da riassorbire entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(d) Dei quali 19 ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e 13 ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

(e) Dei quali 25 ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro e 15 ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Tabella B - Servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro

670

Ispettore generale statistico

2

500

Statistico capo

 

402

Statistico superiore

 

325

Statistico

 

Tabella C - Servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza

670

Ispettore generale attuario

2

500

Attuario capo

 

402

Attuario superiore

 

325

Attuario

 

 

     Quadro II

     Ruolo della carriera di concetto della Amministrazione centrale del Tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

500

Segretari capi

34

402

Segretari principali

144

325

Primi segretari

297

271

Segretari

 

229

Segretari aggiunti

795

202

Vice segretari

 

 

 

1.270

 

     Quadro III

     Ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale del Tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

325

Assistenti tecnici

56

271

Archivisti capi

240

229

Primi archivisti

503

 

Assistente alla vigilanza

1

202

Archivisti - Operatori tecnici di 1ª classe - Dattilografi di 1ª classe

 

180

Applicati - Operatori tecnici di 2ª classe - Dattilografi di 2ª classe

2.000

157

Applicati aggiunti - Operatori tecnici aggiunti - Dattilografi aggiunti

 

 

 

2.800

 

     Quadro IV

     Ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

180

Commesso capo

1

173

Commessi

61

159

Uscieri capi

 

151

Uscieri

775

142

Inservienti

 

 

 

837

173

Agenti tecnici capi

8

159

Agenti tecnici

42

 

 

50

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[9] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[14] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

[15] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

[16] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[31] Nota abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.