§ 15.8.6 - D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.
Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.8 tassi di cambio
Data:26/08/1998
Numero:319


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Funzioni dell'Ufficio.
Art. 3.  Organizzazione.
Art. 4.  Bilancio.
Art. 5.  Abrogazioni e norme interpretative, transitorie e finali.


§ 15.8.6 - D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

(G.U. 4 settembre 1998, n. 206).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "Ufficio": l'Ufficio italiano dei cambi;

     b) "Banca": la Banca d'Italia;

     c) "Statuto": lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Ufficio.

     1. L'Ufficio italiano dei cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione.

     2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma.

     3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.

 

     Art. 3. Organizzazione.

     1. L'Ufficio è retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca.

     2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca.

     3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio.

     4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilità sociale e determina le modalità e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto è approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente.

     5. L'ordinamento del personale è disciplinato dal Consiglio, in conformità dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificità organizzative dell'Ufficio.

 

     Art. 4. Bilancio.

     1. Il bilancio dell'Ufficio è allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari. Il fondo di dotazione è conferito integralmente dalla Banca [1].

     2. La contabilità e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa società di revisione cui è affidata la revisione del bilancio della Banca.

     3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.

 

     Art. 5. Abrogazioni e norme interpretative, transitorie e finali.

     1. Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, ad eccezione dell'art. 2, comma 3, e la nota (a) del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289.

     2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto.

     3. In caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca succede in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, nonchè‚ nella titolarità dei diritti reali. Per gli utili netti o le eventuali perdite si applica il comma 3 dell'articolo 4.

     4. Alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, si provvede, in sede di prima applicazione, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla stessa data è approvato lo statuto dell'Ufficio.

     5. Per l'esercizio 1998 l'utile netto dell'Ufficio, ferma restando l'attribuzione alla Banca della quota del 25 per cento, è attribuito al Tesoro dello Stato.

     6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1998.


[1] Comma così modificato dall'art. 98 della L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza ivi prevista.