§ 98.1.29526 - D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496.
Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/11/1954
Numero:1496


Sommario
Art. 1.      Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato A al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli aggiunti [...]
Art. 2.      Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato B al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i posti aggiunti [...]
Art. 3.      Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale direttivo [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale di governo (gruppo A), del personale ausiliario (gruppo B), del personale d'ordine (gruppo C), delle cariche [...]
Art. 5.      Salvo che col presente decreto non sia diversamente stabilito, il personale attualmente appartenente ai ruoli soppressi ai sensi del precedente art. 4 sarà trasferito [...]
Art. 6.      La ripartizione numerica del personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana fra le singole Amministrazioni dello Stato specificate nei [...]
Art. 7.      I singoli funzionari ed impiegati saranno inquadrati, presso le singole Amministrazioni e nei ruoli di assegnazione - negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti [...]
Art. 8.      Al personale appartenente ai ruoli aggiunti ed ai posti aggiunti ai ruoli ordinari od ai ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3, si applicano le [...]
Art. 9.      Per le promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori istituiti col precedente art. 3, si osserveranno le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e [...]
Art. 10.      Al personale inquadrato nei ruoli aggiunti, nei posti aggiunti ai ruoli ordinari e nei ruoli transitori istituiti con gli articoli 1, 2 e 3, è assegnato, nel proprio [...]
Art. 11.      Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari potrà essere distaccato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese [...]
Art. 12.      Il personale che abbia conseguito la nomina nei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, sarà trasferito [...]
Art. 13.      Il personale del ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. [...]
Art. 14.      Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 [...]
Art. 15.      Il personale del soppresso ruolo tecnico coloniale degli esperti agrari (gruppo B) il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti effettivo [...]
Art. 16.      Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono autorizzate a [...]
Art. 17.      Gli organici di cui al quadro a) delle tabelle contenute negli allegati A e C nonchè al quadro unico delle tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto, [...]
Art. 18.      L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, curerà la trasmissione alle singole [...]
Art. 19.      Alle spese relative al trattamento economico di attività spettante al personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, che sarà trasferito, in [...]
Art. 20.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri competenti e di quello per il tesoro, udito il [...]


§ 98.1.29526 - D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496. [1]

Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

(G.U. 28 marzo 1955, n. 71)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

     Visti gli articoli 2e11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato A al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato B al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i posti aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale direttivo amministrativo (gruppo A), del personale ausiliario amministrativo (gruppo B), del personale d'ordine (gruppo C) e del personale subalterno, quali risultano dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato C al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale di governo (gruppo A), del personale ausiliario (gruppo B), del personale d'ordine (gruppo C), delle cariche speciali (gruppi A, B e C) e del personale subalterno dell' ex Amministrazione dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni, sono soppressi.

     Con la stessa decorrenza, sono parimenti soppressi i ruoli tecnici coloniali dei medici (gruppo A), dei veterinari (gruppo A), dei chimici (gruppo A), degli ingegneri architetti (gruppo A), dei geometri (gruppo B), degli ingegneri minerari (gruppo A), degli aiutanti minerari (gruppo B), del personale direttivo dei centri agrari sperimentali (gruppo A), degli ispettori agrari (gruppo A), degli esperti agrari (gruppo B), degli interpreti redattori (gruppo A), degli interpreti traduttori (transitorio) (gruppo B), degli interpreti orali (gruppo C), del personale direttivo postelegrafico (gruppo A), degli ufficiali postali e telegrafici (gruppo C), istituiti con regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito, con modificazioni, della legge 10 giugno 1937, n. 1241, e successive modificazioni, nonchè i ruoli del personale direttivo corporativo (gruppo A) e del personale ausiliario corporativo (gruppo B) dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto 21 settembre 1938, n. 1470, e successive modificazioni.

     Sempre con la medesima decorrenza, è anche soppresso il ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Salvo che col presente decreto non sia diversamente stabilito, il personale attualmente appartenente ai ruoli soppressi ai sensi del precedente art. 4 sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 e collocato negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori istituiti con gli articoli stessi, appartenenti allo stesso gruppo, con le modalità, secondo le norme e col trattamento di cui al presente decreto.

     Agli effetti di cui al precedente comma, si prescinde, nei confronti dei funzionari ed impiegati interessati, dal possesso dei titoli di studio richiesti, secondo le disposizioni di carattere generale vigenti, per l'ammissione nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo A, B e C, nonchè di quelli specificatamente richiesti, dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, per l'accesso ai ruoli od alle carriere d'agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, nei quali il trasferimento deve attuarsi, fatta eccezione per i titoli di studio, generici o speciali, prescritti per l'accesso ai ruoli od alle carriere o per l'assegnazione a posti cui siano annesse funzioni di indole esclusivamente tecnica.

 

          Art. 6.

     La ripartizione numerica del personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana fra le singole Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2 e 3, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, fra i singoli ruoli e gradi, risulta determinata nelle tabelle contenute negli allegati A, B e C al presente decreto.

     L'assegnazione nominativa del personale stesso alle singole Amministrazioni dello Stato, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, da indicarsi specificamente, sarà effettuata con applicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed all'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, in corrispondenza dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle tabelle contenute negli allegati A, B e C al presente decreto, salvo le variazioni, in aumento od in diminuzione, che eventualmente dovessero rendersi necessarie o rivelarsi opportune nell'interesse dei servizio, da contenersi, in ogni caso, nel numero dei posti di ciascun gruppo complessivamente assegnato alle singole Amministrazioni. Il personale che, per effetto di tali variazioni, dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle annesse tabelle, sarà considerato in soprannumero fino a rettifiche compensative degli organici tabellari cui le variazioni stesse ineriscono, da disporsi, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri interessati, sentito il Consiglio di Ministri.

     L'assegnazione sarà disposta:

     a) con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per i funzionari di grado superiore al 5° ;

     b) con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

     I decreti di cui al precedente terzo comma saranno pubblicati nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministeri interessati.

 

          Art. 7.

     I singoli funzionari ed impiegati saranno inquadrati, presso le singole Amministrazioni e nei ruoli di assegnazione - negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3 - in grado uguale o corrispondente a quello rivestito all'atto dell'inquadramento e nell'ordine spettante in base alla rispettiva anzianità di grado, computata a norma delle vigenti disposizioni. Essi conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nei ruoli di rispettiva provenienza.

     L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro competente ed ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1955.

     Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento di cui ai precedenti commi - da disporsi, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1955 - il personale interessato continuerà, transitoriamente, a prestare servizio, nell'attuale posizione, presso le singole Amministrazioni ed i singoli Uffici, Istituti ed Enti pubblici cui risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuerà ad essere amministrato, in base agli ordinamenti propri dei rispettivi ruoli di appartenenza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, fermo restando il disposto dell'art. 12, quinto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

 

          Art. 8.

     Al personale appartenente ai ruoli aggiunti ed ai posti aggiunti ai ruoli ordinari od ai ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di carattere generale concernenti l'ordinamento gerarchico, lo stato giuridico, il trattamento economico e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ferma l'osservanza, per quanto in essi specificamente previsto, degli ordinamenti particolari relativi al personale delle singole Amministrazioni ed alle carriere di rispettivo inserimento, nonchè delle norme speciali del presente decreto.

     Il personale appartenente ai ruoli aggiunti od ai posti aggiunti ai ruoli ordinari ha gli stessi doveri, diritti, benefici, funzioni, prerogative e trattamento economico del personale di pari grado dei ruoli ordinari d'agganciamento dei ruoli aggiunti o d'inserimento dei posti aggiunti. Nei rapporti reciproci di gerarchia fra il personale appartenente ai ruoli ordinari e quello appartenente ai rispettivi ruoli o posti aggiunti si osserveranno le norme del capo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Per le promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori istituiti col precedente art. 3, si osserveranno le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni; le promozioni del personale inquadrato sia nei ruoli aggiunti che nei posti aggiunti istituiti coi precedenti articoli 1 e 2 saranno conferite in base alle norme in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli ordinari, salvo l'osservanza delle particolari disposizioni e modalità di cui ai successivi commi.

     Le nomine ai gradi superiori al 5° potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari e nei limiti degli organici da essi previsti, ed a tali effetti il personale appartenente ai ruoli o posti aggiunti ha gli stessi titoli del personale appartenente ai predetti ruoli ordinari.

     I posti di grado 4° e 3° contemplati nelle tabelle III e XVI contenute nell'allegato A al presente decreto, allorchè si renderanno vacanti per la nomina a grado superiore o per cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dei funzionari che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto, potranno essere, tuttavia, conferiti, secondo le norme vigenti, ai funzionari appartenenti agli stessi ruoli aggiunti o ad altri ruoli aggiunti di gruppo A istituiti, col presente decreto, presso le rispettive Amministrazioni interessate.

     Per le promozioni fino al grado 5°, il personale dei ruoli aggiunti e dei ruoli transitori di cui al precedente art. 3 sarà promosso nei ruoli di rispettiva appartenenza, nei limiti dei posti vacanti nei singoli gradi del ruolo predetto, quali risultano tenendo conto degli organici di ciascun grado di cui al quadro b) delle tabelle contenute negli allegati A e C al presente decreto. Il personale inquadrato, invece, in attuazione del presente decreto, nei posti aggiunti, a seguito della promozione sarà collocato in soprannumero nel grado conferitogli nel ruolo ordinario di appartenenza. Qualora il personale stesso ottenga, con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative agli avanzamenti, nel ruolo ordinario in cui sarà stato collocato in soprannumero, una successiva promozione, sarà considerato in soprannumero nel nuovo grado. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore, od a seguito a cessazione dalla appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati promossi in soprannumero.

     Ove si tratti di promozioni da conferirsi per merito assoluto o per anzianità congiunta al merito, il personale appartenente ai ruoli aggiunti e quello appartenente o proveniente dai posti aggiunti non potrà, in ogni caso, essere promosso, fino a quando non siano promuovibili gl'impiegati dei ruoli ordinari di agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, di pari anzianità.

     Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma valgono anche per le promozioni del personale subalterno. Le promozioni a commesso capo ed a capo agente tecnico potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari; il posto di capo agente tecnico previsto nella tabella XVIII contenuta nell'allegato A al presente decreto sarà, in conseguenza, soppresso allorchè si renderà vacante per cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dell'attuale titolare.

 

          Art. 10.

     Al personale inquadrato nei ruoli aggiunti, nei posti aggiunti ai ruoli ordinari e nei ruoli transitori istituiti con gli articoli 1, 2 e 3, è assegnato, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base alla anzianità maturata nel grado stesso nei ruoli di provenienza, fermi restando i benefici acquisiti in base alle disposizioni in vigore concernenti la corresponsione di aumenti periodici anticipati, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 5,6e8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, modificato dal regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, e dall'articolo unico del regio decreto 23 novembre 1931, n. 1737, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello goduto dai singoli funzionari ed impiegati all'atto dell'inquadramento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nelle successive variazioni di stipendio per effetto di promozioni di grado e di aumenti periodici.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli interessati in forza dell'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dell'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779.

     Restano anche fermi i diritti eventualmente acquisiti a congedi o frazioni di congedi coloniali maturati alla data del 31 dicembre 1954, nonchè i diritti eventualmente acquisiti, alla medesima data, ai sensi degli articoli 7,8e9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

     Il personale destinato, a seguito e per effetto dell'inquadramento nei ruoli e nei posti aggiunti di cui al precedente primo comma, presso Uffici aventi sede in località diverse da quelle ove ha sede l'Ufficio presso il quale presti servizio all'atto dell'inquadramento stesso, ha diritto al trattamento economico di trasferimento e di prima sistemazione previsto dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 11.

     Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari potrà essere distaccato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, nella posizione di comando, senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

     Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli o nei posti aggiunti, presti effettivo servizio presso uffici e servizi periferici delle Amministrazioni di assegnazione provvisti di separati ruoli, e viceversa, o presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, potrà essere confermato in tale servizio, nella posizione di comando, ugualmente senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

     I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto tra i Ministeri interessati e quello del tesoro; nel caso di distacco presso Istituti ed Enti non statali, è necessario il concerto del Ministero che esercita il controllo o la vigilanza sugli Istituti ed Enti stessi.

     Gli oneri lordi inerenti al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, spettante al personale distaccato, sono, in ogni caso, a carico del bilancio dell'Amministrazione dello Stato, Istituto od Ente di distacco.

 

          Art. 12.

     Il personale che abbia conseguito la nomina nei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, sarà trasferito nei ruoli ordinari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo corrispondente, col grado rivestito e con l'anzianità di grado e complessiva di servizio maturata nel ruolo di provenienza e col trattamento economico acquisito, a seconda delle rispettive precostituite posizioni giuridiche, in forza, rispettivamente, del quinto comma dell'art. 13 e del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, quest'ultimo integrato con l'art. 22 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e con l'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

     L'assegnazione nominativa del personale alle singole Amministrazioni e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, sarà disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, tenuto prevalente conto dell'Amministrazione e dell'Ufficio cui ciascun impiegato risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi ed in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

     L'inquadramento nei singoli ruoli e gradi sarà disposto, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1955, con decreto del Ministro competente, osservati, per quanto riguarda il personale dei gradi iniziali, i criteri stabiliti dall'art. 13, terzo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Per il personale che abbia conseguito nei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana grado superiore all'iniziale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nonchè delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, ed alla legge 30 dicembre 1929, n. 2201, e successive modificazioni, l'inquadramento è effettuato in soprannumero nel grado rivestito.

     Per il personale che abbia chiesto d'essere ammesso nei ruoli organici o nei corrispondenti ruoli speciali transitori del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1062, e che, alla data del 1° gennaio 1955, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, al collocamento in ruolo sarà provveduto direttamente, secondo le disposizioni vigenti, dalle Amministrazioni presso le quali esso risulti assegnato alla data predetta, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'art. 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale stesso conserva nei confronti di dette Amministrazioni i diritti di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

 

          Art. 13.

     Il personale del ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, e successive modificazioni, e soppresso per effetto del precedente art. 4, resta definitivamente assegnato ai ruoli magistrali nazionali.

 

          Art. 14.

     Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono istituiti un posto di grado 7° ed un posto di grado 8°, con le qualifiche, rispettivamente, di capo sezione e di segretario capo, da attribuirsi, con l'anzianità di grado e con quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza, al personale del ruolo di governo (gruppo A) del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in effettivo servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Corte dei conti.

     Agli effetti della progressione di carriera del personale di cui al precedente comma, nel ruolo transitorio previsto dal comma stesso è istituito altresì un posto di grado 6° con la qualifica di direttore capo divisione.

     Detto personale potrà essere promosso al grado 7°, al grado 6° e al grado 5°, al compimento di tre anni di servizio, rispettivamente, nei gradi 8°, 7° e 6°, previo, in ogni caso, giudizio del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 15.

     Il personale del soppresso ruolo tecnico coloniale degli esperti agrari (gruppo B) il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti effettivo servizio presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, sarà inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1955, nel ruolo del personale di segreteria, di biblioteca e degli esperti agrari (gruppo B), quadro degli esperti agrari, dell'Istituto stesso, col grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduto nel ruolo di provenienza. Esso conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza.

     Il personale che, per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, dovesse risultare in eccedenza ai posti organici di ciascun grado, sarà considerato in soprannumero nel grado stesso. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi saranno collocati.

     L'inquadramento di cui al precedente primo comma sarà disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri.

 

          Art. 16.

     Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono autorizzate a bandire, secondo le norme vigenti, appositi concorsi per esami per l'ammissione al grado iniziale dei ruoli organici ordinari dei gruppi A, B e C, esclusi quelli di cui all'art. 8, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per un numero di posti non inferiore ad un terzo di quelli disponibili in detto grado alla data suddetta, riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana appartenente a ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce.

     Per i ruoli organici di gruppo C i concorsi possono essere effettuati per titoli anzichè per esami.

     I posti vacanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultassero messi a concorso, si considerano non disponibili agli effetti di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 17.

     Gli organici di cui al quadro a) delle tabelle contenute negli allegati A e C nonchè al quadro unico delle tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto, determinano, sia nel loro totale complessivo, sia nella loro ripartizione fra i singoli gradi, il numero degli impiegati dei ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana soppressi ai sensi del precedente art. 4 cui saranno conferiti i posti dei singoli ruoli e gradi all'atto del primo inquadramento; gli organici di cui al quadro b) delle tabelle contenute negli allegati A e C al presente decreto, determinano il numero dei posti di ciascun grado valutabili ai fini dell'avanzamento di carriera. Il personale inquadrato in ciascun grado che dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti organici del grado stesso previsto nel predetto quadro b), sarà considerato, ai fini delle promozioni, in soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozione al grado superiore od a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, del personale stesso.

     I posti aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto si estingueranno allorchè si renderanno vacanti per promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto.

     Nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato A al presente decreto e nei ruoli transitori di cui alle tabelle contenute nell'allegato C al presente decreto, non possono effettuarsi reclutamenti di personale ma soltanto promozioni del personale in essi collocato, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 9. Detti ruoli si estingueranno col verificarsi, man mano, delle vacanze nei gradi meno elevati per effetto di progressione di carriera e di cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati.

 

          Art. 18.

     L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, curerà la trasmissione alle singole Amministrazioni interessate, entro il più breve tempo, degli stati matricolari, delle situazioni partitarie, dei fascicoli personali e di tutti gli altri atti, anche riservati, riguardanti il personale a ciascuna di esse assegnato ai sensi e per effetto del presente decreto.

 

          Art. 19.

     Alle spese relative al trattamento economico di attività spettante al personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, che sarà trasferito, in applicazione del presente decreto, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui ai precedenti articoli, sarà fatto fronte, per il residuo corrente esercizio finanziario 1954-1955, con i fondi iscritti, agli stessi titoli, al cap. 518 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, in quanto tali spese non gravino già sui bilanci delle singole Amministrazioni di assegnazione del personale predetto.

     Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie ripartizioni di detti fondi a norma dell'art. 19 della legge 31 luglio 1954, n. 612.

 

          Art. 20.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri competenti e di quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme particolari eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegati

     (Allegati omessi)


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.