§ 80.5.86 – D.Lgs. 8 maggio 1948, n. 839.
Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, riguardante il trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/05/1948
Numero:839


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, si applicano anche al personale che sia rimpatriato [...]
Art. 2.      Il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, è quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 del [...]
Art. 4.      Sono convalidati i comandi disposti in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e relativi al personale rimpatriato solo successivamente alla data dell'11 [...]
Art. 5.      I provvedimenti per l'applicazione del presente decreto sono emanati di concerto fra i Ministri interessati e quello per il tesoro
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.5.86 – D.Lgs. 8 maggio 1948, n. 839. [1]

Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, riguardante il trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana trattenuto nel territorio metropolitano a causa dello stato di guerra.

(G.U. 7 luglio 1948, n. 155).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940.

 

          Art. 2.

     Il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, è quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale è destinato o comandato in servizio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, sono estese al personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

     In caso di mancata assegnazione ad altre Amministrazioni o di rifiuto di assumere servizio, detto personale straordinario è licenziato dal giorno di scadenza del congedo coloniale.

     Qualora il comando di detto personale presso altre Amministrazioni, per causa di forza maggiore, decorra da data posteriore alla scadenza del congedo coloniale di cui esso può fruire nel territorio metropolitano, nessuno assegno è dovuto al personale medesimo per il periodo intercorrente fra la scadenza del congedo e la data del comando stesso.

 

          Art. 4.

     Sono convalidati i comandi disposti in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e relativi al personale rimpatriato solo successivamente alla data dell'11 giugno 1940.

     Sono altresì convalidati i comandi di personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, disposti successivamente al 15 aprile 1947.

 

          Art. 5.

     I provvedimenti per l'applicazione del presente decreto sono emanati di concerto fra i Ministri interessati e quello per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.