§ 50.3.14 – D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589.
Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:05/05/1948
Numero:589


Sommario
Art. 1.      Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad [...]
Art. 2.      All'eliminazione dell'arretrato esistente in materia di risconto consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 30 giugno 1944 si provvede con le norme degli [...]
Art. 3.      A ciascuna Sezione speciale giurisdizionale per le pensioni di guerra è assegnato, oltre il presidente titolare, un presidente aggiunto
Art. 4.      Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore
Art. 5.      Per particolari esigenze di servizio gli accertamenti di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto [...]
Art. 6.      Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami
Art. 7.      L'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è modificato come segue
Art. 8.      Gli impegni e gli ordini di spesa relativi alla Corte dei conti, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal [...]
Art. 9.      I ruoli organici della Corte dei conti sono stabiliti dalle annesse tabelle A e B, viste e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro
Art. 10.      Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, sono istituiti quattro posti di grado quinto con [...]
Art. 11.      Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto i limiti di anzianità di servizio richiesti dalle vigenti norme per le promozioni nei ruoli del personale [...]
Art. 12. 


§ 50.3.14 – D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589. [1]

Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

(G.U. 4 giugno 1948, n. 128).

 

     Art. 1.

     Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

     Il presidente di sezione ed i consiglieri di cui al precedente comma fanno parte della Sezione di controllo.

     Restano salve le disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.

 

          Art. 2.

     All'eliminazione dell'arretrato esistente in materia di risconto consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 30 giugno 1944 si provvede con le norme degli articoli 81, 82 e 84, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

     Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

     a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali, alla data del 30 giugno 1944, non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli, non ancora pervenuti, per le gestioni a tutto l'esercizio 1943-44;

     b) i giudizi di responsabilità relativi a denuncie anteriori al 1° luglio 1944.

     Resta ferma la disposizione del primo comma dell'art. 84, del citato testo unico limitatamente ai giudizi, ai decreti di discarico e alle dichiarazioni di regolarità, attribuiti alla competenza della Sezione speciale dal testo unico stesso.

 

          Art. 3.

     A ciascuna Sezione speciale giurisdizionale per le pensioni di guerra è assegnato, oltre il presidente titolare, un presidente aggiunto.

 

          Art. 4.

     Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore.

     I vice procuratori generali sono nominati con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e con le stesse modalità è disposto il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a loro domanda o per esigenze di servizio.

     Al procuratore generale ed ai vice procuratori generali è estesa la disposizione dell'art. 8, ed ai vice procuratori generali quella dell'art. 9 del citato testo unico.

 

          Art. 5.

     Per particolari esigenze di servizio gli accertamenti di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonchè gli adempimenti previsti dagli articoli 34, 35 e 36 del citato testo unico possono essere affidati anche al personale di revisione.

 

          Art. 6.

     Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

     a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato "ottimo";

     b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

     c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo", ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali [2].

     Nella durata del servizio di cui alle lettere a) e c) è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore.

 

          Art. 7.

     L'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Gli impegni e gli ordini di spesa relativi alla Corte dei conti, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente della Corte stessa. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

 

          Art. 9.

     I ruoli organici della Corte dei conti sono stabiliti dalle annesse tabelle A e B, viste e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 10.

     Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, sono istituiti quattro posti di grado quinto con la qualifica di ispettore capo di revisione.

     Nel primo comma del citato art. 9 sono soppresse le parole: "continuando però a svolgere la propria carriera come se ancora appartenesse al ruolo di gruppo B nel quale di dovranno considerare non disponibili i relativi posti".

     I posti del predetto ruolo transitorio che si renderanno vacanti saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato.

 

          Art. 11.

     Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto i limiti di anzianità di servizio richiesti dalle vigenti norme per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

     Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

 

          Art. 12. [3]

     Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

     Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 1949, n. 968. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dalla L. di ratifica 24 dicembre 1949, n. 968.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di ratifica 24 dicembre 1949, n. 968.