§ 98.1.26297 - Legge 8 agosto 1985, n. 439.
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1985
Numero:439


Sommario
Art. 1.      L'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Nell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'ISPE restano disciplinati dalla normativa prevista per gli enti di ricerca di cui al punto VI della [...]
Art. 7.      Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 8.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi annui, si provvede


§ 98.1.26297 - Legge 8 agosto 1985, n. 439.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

(G.U. 23 agosto 1985, n. 198)

 

     Art. 1.

     L'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonchè alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.

     L'ISPE inoltre cura:

     1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;

     2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;

     3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.

     L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.

     L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto".

 

          Art. 2.

     Nell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Può altresì avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto".

 

          Art. 3.

     L'art. 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente dell'ISPE è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.

     Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita l'indennità spettante per detto incarico".

 

          Art. 4.

     L'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato amministrativo è composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Fanno altresì parte di diritto del comitato il presidente del CNR, il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.

     Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo".

 

          Art. 5.

     L'art. 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nell'art. 19 della presente legge l'Istituto provvede:

     a) con il contributo annuo dello Stato;

     b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonchè di organizzazioni internazionali;

     c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

     d) con i proventi derivanti dalle attività di cui al quarto comma dell'art. 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

     A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato è determinato in 5 miliardi di lire.

     Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".

 

          Art. 6.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'ISPE restano disciplinati dalla normativa prevista per gli enti di ricerca di cui al punto VI della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla piena attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego ed alla definizione dei relativi comparti.

     Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda e previo riscatto, sono riconosciuti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di fine rapporto, i periodi di attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1968 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 7.

     Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà a rivedere l'ordinamento interno e la consistenza organica del personale per renderli più rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge. In tale ambito oltre alle unità organiche potranno prevedersi unità operative per esigenze specifiche di carattere temporaneo.

     Nel caso in cui la ristrutturazione di cui al precedente comma del presente articolo renda necessaria una riduzione della consistenza numerica del personale, i dipendenti che risulteranno in eccedenza saranno trasferiti, sentite le organizzazioni sindacali, ad altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero, su richiesta degli enti interessati e previa accettazione del dipendente, presso enti territoriali, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     Nell'effettuazione dei trasferimenti dovrà essere data priorità agli altri enti del parastato e, nell'ambito di questi, a quelli di ricerca ovvero al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, successivamente, alle altre amministrazioni.

     I trasferimenti presso altri enti del parastato verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     I trasferimenti presso le altre amministrazioni pubbliche saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di apposita tabella di equiparazione predisposta dal comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle disponibilità presso le amministrazioni di destinazione, delle preferenze dei dipendenti interessati.

 

          Art. 8.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi annui, si provvede:

     quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi";

     quanto a lire 500 milioni, da destinare all'acquisto di attrezzature, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi";

     quanto a lire 500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.