§ 78.1.9 – D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896.
Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:15/09/1947
Numero:896


Sommario
Art. 1.      Il Comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti [...]
Art. 2.      Se, a seguito degli accertamenti di cui al successivo art. 13, risulti l'esistenza di scorte di prodotti industriali agricoli e alimentari in misura eccedente il normale [...]
Art. 3.      Nel caso di urgenza nelle materie di competenza del Comitato delibera una Giunta costituita in seno allo stesso, e composta del Ministro per l'industria e il commercio, [...]
Art. 4.      Il presidente del Comitato interministeriale o il Ministro delegato può emanare norme esecutive di deliberazioni del Comitato quando ne sia delegato
Art. 5.      La Commissione centrale dei prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è integrata con un rappresentante del Governo [...]
Art. 6.      I provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli adottati in base agli articoli 2 e 4 sono sottoscritti dal presidente o dal Ministro delegato
Art. 7.      I Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti dal Prefetto che li presiede, [...]
Art. 8.      I Comitati provinciali dei prezzi si valgono di una Commissione consultiva provinciale, presieduta da un membro del Comitato nominato dal Prefetto. Tale Commissione è [...]
Art. 9.      Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i Comitati provinciali dei prezzi e i prefetti, nella qualità di presidenti di tali Comitati, hanno i medesimi poteri e le [...]
Art. 10.      I provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi e quelli del prefetto presidente sono sottoscritti da questo ultimo
Art. 11.      I contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, prorogati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 545, sono [...]
Art. 12.      I prezzi determinati a norma del presente decreto e dei decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, sono di diritto inseriti [...]
Art. 13.      Il presidente del Comitato, sentito il parere di questo ultimo, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato [...]
Art. 14.      Chiunque vende o mette in vendita merci ovvero offre ed esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la [...]
Art. 15.      Per il reato previsto all'articolo precedente si procede a giudizio direttissimo a norma dell'art. 502 del Codice di procedura penale
Art. 16.      Chi sia denunciato per i reati previsti dall'art. 14 viene segnalato al Comitato interministeriale dei prezzi e ai Ministri competenti. I Ministri, se sia iniziata [...]
Art. 17.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per far fronte agli oneri derivanti [...]
Art. 18.      La Commissione e il Comitato istituiti rispettivamente con gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 370, continuano ad esercitare le funzioni a [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ufficiale della Repubblica italiana


§ 78.1.9 – D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896. [1]

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

(G.U. 22 settembre 1947, n. 217).

 

     Art. 1.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi, può istituire casse di conguaglio e stabilire le modalità delle relative contribuzioni.

 

          Art. 2.

     Se, a seguito degli accertamenti di cui al successivo art. 13, risulti l'esistenza di scorte di prodotti industriali agricoli e alimentari in misura eccedente il normale fabbisogno delle singole imprese, il Comitato interministeriale può disporre la requisizione delle eccedenze stesse, e stabilire il prezzo al quale queste devono essere vendute.

     La requisizione prevista dal comma precedente si esegue per tramite dei prefetti con le modalità indicate negli articoli 41 e seguenti del regio decreto 18 agosto 1940, n. 741, ferma la competenza del Consiglio di Stato per la decisione sui ricorsi avverso i relativi provvedimenti, nel caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

     Le merci requisite restano a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, secondo le rispettive competenze.

 

          Art. 3.

     Nel caso di urgenza nelle materie di competenza del Comitato delibera una Giunta costituita in seno allo stesso, e composta del Ministro per l'industria e il commercio, che la presiede, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

     Le deliberazioni della Giunta sono sottoposte a ratifica del Comitato nella riunione immediatamente successiva al giorno in cui esse sono prese.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Comitato interministeriale o il Ministro delegato può emanare norme esecutive di deliberazioni del Comitato quando ne sia delegato.

 

          Art. 5.

     La Commissione centrale dei prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è integrata con un rappresentante del Governo regionale della Sicilia e con un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna. Fanno parte della Commissione inoltre rappresentanti dei consumatori e degli utenti nel numero stabilito dal Comitato interministeriale. Essi sono nominati dal presidente del Comitato su designazione di quelle associazioni a carattere nazionale anche se prive di personalità giuridica, che siano interessate alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

     La Commissione centrale dei prezzi per la trattazione di particolari questioni, può valersi dell'opera di esperti.

 

          Art. 6.

     I provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli adottati in base agli articoli 2 e 4 sono sottoscritti dal presidente o dal Ministro delegato.

     Ai provvedimenti che determinano i prezzi è data efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 7.

     I Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti dal Prefetto che li presiede, dall'Intendente di finanza, dall'ingegnere capo del Genio civile, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dall'ispettore agrario, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal presidente della Camera di commercio.

 

          Art. 8.

     I Comitati provinciali dei prezzi si valgono di una Commissione consultiva provinciale, presieduta da un membro del Comitato nominato dal Prefetto. Tale Commissione è composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti uffici: Intendenza di finanza, Ufficio del genio civile, Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, Ufficio provinciale del lavoro, Ispettorato agrario, Sezione provinciale dell'alimentazione, Camera di commercio.

     Fanno parte inoltre della Commissione rappresentanti dei consumatori, degli utenti, dei produttori e dei commercianti nel numero stabilito dal Prefetto, presidente del Comitato provinciale. Questi rappresentanti sono nominati dal Prefetto su designazione di quelle associazioni a carattere provinciale anche se privi di personalità giuridica, che siano interessati alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

 

          Art. 9.

     Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i Comitati provinciali dei prezzi e i prefetti, nella qualità di presidenti di tali Comitati, hanno i medesimi poteri e le medesime facoltà che spettano al Comitato interministeriale dei prezzi e al presidente o al Ministro delegato, limitatamente, quanto ai prezzi determinati dal Comitato interministeriale, alle fasi di scambio successivo a quelle da esso considerate.

     Sono comunque esclusi dalla competenza dei Comitati provinciali le facoltà spettanti al Comitato interministeriale in virtù dell'art. 2.

 

          Art. 10.

     I provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi e quelli del prefetto presidente sono sottoscritti da questo ultimo.

     Ai medesimi è data efficacia, nella provincia o nei comuni ai quali si riferiscono, mediante la loro pubblicazione nel Foglio per gli annunzi legali.

 

          Art. 11.

     I contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, prorogati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 545, sono ulteriormente prorogati fino a quando avranno vigore le disposizioni che assoggettano a disciplina i relativi prezzi.

 

          Art. 12.

     I prezzi determinati a norma del presente decreto e dei decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, sono di diritto inseriti nei contratti se più favorevoli ai consumatori o agli utenti.

     Il maggior prezzo corrisposto in violazione delle disposizioni predette può essere ripetuto entro sei mesi dal giorno del pagamento e, se questo termine sia scaduto alla entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da questa data.

 

          Art. 13.

     Il presidente del Comitato, sentito il parere di questo ultimo, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato e fornite di particolare competenza, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi.

     Gli ispettori predetti possono prendere in esame registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle stesse tutti quei dati, elementi e documenti che potranno ritenersi necessari ai fini dell'espletamento della loro funzione.

     Il trattamento economico dei suddetti ispettori è stabilito col provvedimento di incarico anche in deroga alla misura stabilita dal citato art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

     Il Comitato interministeriale prezzi può affidare lo svolgimento di indagini, accertamenti e rilievi anche a qualsiasi ufficio od organo delle amministrazioni statali.

     Il Comitato interministeriale e quelli provinciali, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e gli Ispettorati del lavoro vigilano sulla osservanza delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto e a tal fine possono valersi anche dell'opera degli organi di polizia.

 

          Art. 14.

     Chiunque vende o mette in vendita merci ovvero offre ed esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a dieci milioni di lire.

     Se il fatto riveste carattere di particolare gravità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e la multa fino a lire venti milioni.

     Se il fatto è di lieve entità si applica soltanto la multa fino a lire quindicimila.

 

          Art. 15.

     Per il reato previsto all'articolo precedente si procede a giudizio direttissimo a norma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 16.

     Chi sia denunciato per i reati previsti dall'art. 14 viene segnalato al Comitato interministeriale dei prezzi e ai Ministri competenti. I Ministri, se sia iniziata l'azione penale, sentito il Comitato interministeriale, possono escludere il denunciato, per un tempo non superiore ad un anno dalle assegnazioni di materie prime, dei prodotti industriali e agricoli e dei contingenti di esportazione e di importazione e dalle concessioni di permessi relativi, nonchè dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

     Il presidente del Comitato interministeriale, udito il Comitato stesso, può inoltre sospendere il denunciato per non più di un anno, da qualsiasi licenza permanente o temporanea o da autorizzazioni inerenti all'attività che abbia dato luogo alla infrazione.

     Se dal provvedimento deriva sospensione o riduzione dell'attività dell'imprenditore, suscettibile di recare danno ai consumatori, il presidente, sentito il Comitato interministeriale può adottare i provvedimenti opportuni al fine di evitare tale danno.

 

          Art. 17.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 18.

     La Commissione e il Comitato istituiti rispettivamente con gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 370, continuano ad esercitare le funzioni a ciascuno attribuite relativamente agli atti ed ai contratti indicati nell'art. 3 del citato decreto.

     I prezzi, fissati dalle leggi e dalle competenti autorità anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere variati, soltanto con la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali, secondo le rispettive competenze.

     Rimane in vigore il potere di requisizione spettante in base alle leggi vigenti al Ministro per l'industria e il commercio, al Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, di prodotti industriali, agricoli ed alimentari, e rimane altresì in vigore ogni altra disposizione in materia di prezzi che sia compatibile con l'osservanza del presente decreto.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Comma abrogato dall'art. unico della L. 20 ottobre 1975, n. 525.