§ 76.4.30 - Legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:14/12/1965
Numero:1376


Sommario
Art. 1.      I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del presente comma sono collocati, [...]
Art. 2.      Previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore [...]
Art. 3.      Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 76.4.30 - Legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 22 dicembre 1965, n. 318).

 

     Art. 1.

     I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del presente comma sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

     a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'art. 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

     b) il personale esecutivo non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché gli agenti ausiliari di ruolo e gli operai di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, disimpegnano mansioni di esercizio o tecnica delle carriere esecutive, purché tali mansioni siano state attribuite con atto formale dell'Amministrazione centrale.

     Per il personale di cui alla lettera b) del primo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni disimpegnate, mediante graduatorie di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.

     Sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

     a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'art. 2 della legge 8 novembre 1962, n. 1633, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

     b) il personale ausiliario non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'art, 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.

     Per il personale di cui alla lettera b) del terzo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di assunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Le nomine previste dalle lettere a) dei commi primo e terzo sono disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le nomine di cui alle lettere b) dei commi primo e terzo sono disposte:

     1) per la carriera esecutiva dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia disimpegnato mansioni esecutive, di esercizio o tecniche, per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo;

     2) per la carriera ausiliaria dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo.

     Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendo dai limiti di età, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio, per motivi militari, per comprovata infermità o per gravidanza e puerperio.

 

          Art. 2.

     Previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che, alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purché in base ad atto formale dell'Amministrazione centrale, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

     Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza e, ove necessario anche in soprannumero.

 

          Art. 3.

     Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

     Per tali assunzioni - rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche Amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione - i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle Commissioni consultive per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

     Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

     Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;

     c) buona condotta;

     d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

     e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.

     Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

     Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

     Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 [1].

     Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.

     Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 27 ottobre 1973, n. 674.