§ 80.3.a - Legge 18 marzo 1926, n. 562.
Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:18/03/1926
Numero:562


Sommario
Art. unico.      Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed [...]


§ 80.3.a - Legge 18 marzo 1926, n. 562. [1]

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi.

(G.U. 3 maggio 1926, n. 102).

 

 

     Art. unico.

     Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

     Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:

     Ministero dell'economia nazionale.

     Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:

     All'art. 1, seconda riga, dopo la parola “contratto" aggiungere:

     “ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso" così che l'articolo risulta il seguente:

     “Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso, i locatori di fondi rustici indicati nel regio decreto 10 settembre 1923, n. 2023,avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto".

     Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:

     Alla quinta riga dell'articolo unico, dopo la parola: “alle",aggiungere “votazioni nelle", così che l'articolo risulta il seguente:

     “ I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle".

     Sono altresì convalidati i decreti reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

 

     ALLEGATI

     Tabella A (Omissis)

 

     Tabella B (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.