§ 12.4.33 - D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:18/05/1987
Numero:269


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata.
Art. 2.  Livelli di contrattazione.
Art. 3.  Le materie.
Art. 4.  Soggetti titolari.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Art. 7.  Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 8.  Orari di lavoro plurisettimanali.
Art. 9.  Orario flessibile.
Art. 10.  Turni di lavoro.
Art. 11.  Permessi e ritardi.
Art. 12.  Profili professionali.
Art. 13.  Dotazioni organiche.
Art. 14.  Mobilità.
Art. 15.  Mobilità all'interno della singola azienda o settore.
Art. 16.  Mobilità di comparto.
Art. 17.  Riequilibrio territoriale.
Art. 18.  Reclutamento.
Art. 19.  Piano occupazionale.
Art. 20.  Progetti finalizzati occupazionali.
Art. 21.  Pari opportunità.
Art. 22.  Tutela della salute.
Art. 23.  Visite mediche di controllo.
Art. 24.  Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro.
Art. 25.  Libretto sanitario.
Art. 26.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
Art. 27.  Informazione.
Art. 28.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 29.  Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro.
Art. 30.  Locali per le rappresentanze sindacali.
Art. 31.  Attività culturali ricreative ed assistenziali.
Art. 32.  Diritto di affissione.
Art. 33.  Garanzie nelle procedure disciplinari.
Art. 34.  Patronato sindacale.
Art. 35.  Referendum.
Art. 36.  Assemblea.
Art. 37.  Formazione.
Art. 38.  Aumento del trattamento economico e nuovi stipendi.
Art. 39.  Aumenti annui al personale poste - A.S.S.T.
Art. 40.  Aumenti annui al personale monopoli di Stato.
Art. 41.  Aumenti annui al personale A.N.A.S.
Art. 42.  Aumenti annui al personale vigili del fuoco.
Art. 43.  Aumenti annui al personale Cassa depositi e prestiti.
Art. 44.  Aumenti annui al personale A.I.M.A.
Art. 45.  Stipendio.
Art. 46.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 47.  Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 48.  Lavoro straordinario.
Art. 49.  Passaggi di qualifica.
Art. 50.  Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.
Art. 51.  Trattamento di quiescenza.
Art. 52.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 53.  Bilinguismo.
Art. 54.  Nona qualifica funzionale.
Art. 55.  Dotazioni organiche.
Art. 56. 
Art. 57.  Trattamento economico.
Art. 58.  Accesso alla nona qualifica.
Art. 59.  Fondo di incentivazione.
Art. 60.  Verifica.
Art. 61.  Accordo intercompartimentale.
Art. 62.  Indennità oraria per il servizio notturno.
Art. 63.  Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive.
Art. 64.  Indennità di lingua estera agli interpreti e traduttori.
Art. 65.  Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone.
Art. 66.  Premio industriale.
Art. 67.  Indennità per i servizi viaggianti.
Art. 68.  Indennità per servizio svolto nelle isole minori.
Art. 69.  Indennità speciale.
Art. 70.  Decorrenza.
Art. 71.  Compenso annuale di incentivazione.
Art. 72.  Indennità di direzione.
Art. 73.  Accordi decentrati.
Art. 75.  Contingenti centrali e regionali.
Art. 76.  Riserva.
Art. 77.  Riposo compensativo.
Art. 78.  Intensificazione e abbinamenti.
Art. 79.  Compenso di intensificazione.
Art. 80.  Cumulo indennità.
Art. 81.  Limite del lavoro straordinario.
Art. 82.  Personale di vice dirigenza.
Art. 83.  Concorsi interni.
Art. 84.  Premio per l'incremento del rendimento industriale.
Art. 85.  Indennità di funzione.
Art. 86.  Maneggio valori.
Art. 87.  Servizi meccanografici.
Art. 88.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 89.  Profili professionali.
Art. 90.  Alte specializzazioni.
Art. 91.  Alloggi di servizio.
Art. 92.  Premio di produzione.
Art. 93.  Estensione dell'indennità di rischio.
Art. 94.  Turno.
Art. 95.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 96.  Maneggio valori.
Art. 97.  Orario di lavoro.
Art. 98.  Straordinario.
Art. 99.  Mobilità.
Art. 100.  Indennità di rischio.
Art. 101.  Indennità notturne e festive.
Art. 102.  Utilizzo del fondo di incentivazione.
Art. 103.  Locali per le rappresentanze sindacali.
Art. 104.  Altre indennità.
Art. 105.  Disposizioni particolari.
Art. 106.  Trattamento economico di raccordo.
Art. 107.  Premio di produzione.
Art. 108.  Turno.
Art. 109.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 110.  Servizi meccanografici.
Art. 111.  Maneggio valori.
Art. 112.  Lavoro straordinario.
Art. 113.  Premio di incentivazione.
Art. 114.  Turno.
Art. 115.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 116.  Servizi meccanografici.
Art. 117.  Maneggio valori.
Art. 118.  Competenze accessorie per la nona qualifica funzionale.
Art. 119.  Copertura finanziaria.
Art. 120.  Entrata in vigore.


§ 12.4.33 - D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(G.U. 11 luglio 1987, n. 160 – S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione e durata.

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 10 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protrarranno fino al 30 giugno 1988.

     3. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

TITOLO I

ACCORDI DECENTRATI

 

     Art. 2. Livelli di contrattazione.

     1. E' previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.

 

          Art. 3. Le materie.

     1. La contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ha per oggetto le seguenti materie:

     a) i criteri per l'organizzazione del lavoro;

     b) i criteri per la determinazione dei tempi, dei carichi di lavoro e dei relativi moduli organizzativi;

     c) i criteri, la struttura e la programmazione dell'orario di lavoro e le modalità di accertamento del suo rispetto;

     d) i criteri per l'utilizzo del lavoro straordinario;

     e) le proposte per l'assunzione del personale a tempo definito;

     f) le proposte per la determinazione delle dotazioni organiche;

     g) le proposte di modifica di eventuali indici misuratori delle prestazioni lavorative previsti nelle diverse aziende;

     h) i criteri per la mobilità del personale e per l'erogazione di eventuali incentivi economici;

     i) le direttive per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro;

     l) i piani per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale, nonché i relativi programmi e le necessarie strutture;

     m) le proposte di programmi per l'introduzione delle nuove tecnologie intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

     n) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali (mense, tempo libero, etc.) ed i relativi criteri di gestione;

     o) le proposte per la determinazione dei profili professionali, loro modifiche, integrazioni e soppressioni all'interno delle qualifiche, dei livelli e/o categorie;

     p) piani di azioni positive in favore delle lavoratrici per la realizzazione delle pari opportunità;

     q) criteri, sistemi, quantificazioni dei piani e controllo di produttività ed incentivazioni connesse.

     2. La contrattazione decentrata territoriale ha per oggetto le seguenti materie:

     a) applicazione dei criteri di erogazione degli incentivi di produttività;

     b) l'organizzazione del lavoro in rapporto alla struttura dei servizi anche ai fini di formulare proposte per la determinazione delle consistenze organiche;

     c) la verifica del funzionamento dei servizi e delle strutture produttive in favore dell'utenza;

     d) le proposte in ordine alle misure per la sicurezza la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

     e) le mense, i servizi per il tempo libero a livello territoriale e l'accesso dei patronati sindacali sui posti di lavoro;

     f) la struttura degli orari (turni, flessibilità, straordinari, permessi, apertura e chiusura degli uffici);

     g) la mobilità aziendale a domanda, regionale, zonale e provinciale;

     h) i corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione nell'ambito di programmi nazionali aziendali.

 

     Art. 4. Soggetti titolari.

     1. Titolari della negoziazione decentrata sono:

     Per la parte pubblica

     Una delegazione composta:

     a) dal ministro competente o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi decentrati.

     Per la parte sindacale

     Una delegazione composta:

     a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonché dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.

     3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.

     4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.

     2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto [1].

     3. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

     4. Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.

     5. Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.

     6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1 [2].

     7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo [3].

     8. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.

     9. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

     10. L'accordo è recepito con decreto del ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

     11. Il decreto del ministro o altro atto previsto dai rispettivi ordinamenti è comunque necessario;

     a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;

     b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

     c) se le norme introdotte dall'accordo innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

     12. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

TITOLO II

ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 6. Riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

     1. La durata dell'orario di lavoro settimanale del personale di cui all'art. 1 viene ridotta di un massimo di due ore, in modo da non essere in ogni caso inferiore alle 36 ore settimanali.

     2. La riduzione della prima delle predette due ore avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; la riduzione della seconda eventuale ora a partire dal 31 dicembre 1987.

     3. Esclusa ogni forma di tolleranza in merito alla durata complessiva dell'orario di lavoro, si farà ricorso a controlli anche di tipo automatico nonché saltuari.

     4. Le aziende procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario ad armonizzare l'utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri per ricorso a lavoro straordinario.

 

     Art. 7. Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro.

     1. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri:

     rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge;

     migliore efficienza e produttività dell'azienda;

     più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     rispetto dei carichi di lavoro;

     ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.

     2. L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato in termini di flessibilità e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estenderà a titolo di riferimento, fino alle ore 18.

     3. Il suddetto orario potrà essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.

     4. Saranno definite le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.

     5. Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.

     6. In sede di accordi decentrati per unità organiche, così come definite nel comma 2 del precedente art. 5, saranno altresì individuate le modalità di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.

     7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.

 

     Art. 8. Orari di lavoro plurisettimanali.

     1. In relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative, amministrative e produttive che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita, in sede di accordi decentrati nazionali e territoriali e previa identificazione delle attività interessate e dei criteri, da operarsi in sede di accordi aziendali, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purché sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per il nucleo centrale dell'orario di lavoro che è di 4 ore, di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio, servizio o struttura operativa.

     2. Tale programmazione, fatti salvi i limiti fissati per legge, sarà materia di contrattazione decentrata nelle singole aziende o settori.

 

     Art. 9. Orario flessibile.

     1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà assicurando, però al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di lavoro provoca o può provocare nei confronti dell'organizzazione produttiva e dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4. Di norma tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore 9 e le ore 13, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

     6. In sede di negoziazione decentrata, al fine di escludere dai turni di flessibilità, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, addetti agli archivi correnti, centralinisti, addetti alle macchine e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

     7. I periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da individuarsi nella contrattazione nazionale di azienda o settore.

     8. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori della sede di ufficio, secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

     9. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

     10. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica. Può essere attuato su singoli gruppi di dipendenti nei casi in cui sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro.

 

     Art. 10. Turni di lavoro.

     1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.

     2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

     a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario o dell'orario flessibile;

     b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa, oppure dalle esigenze dell'utenza e del razionale utilizzo degli impianti;

     c) l'adozione dei turni può essere altresì correlata - e quindi limitata nel tempo - allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

     d) l'adozione dei turni può anche prevedere una sovrapposizione da definirsi in sede di negoziazione decentrata con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

     e) il ricorso al lavoro su turni presuppone - specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo - la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse funzionale del servizio reso dall'amministrazione;

     f) la contrattazione nazionale di azienda o settore determina il numero massimo dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali quelle derivanti da calamità o eventi naturali, nonché quelle proprie della programmazione ordinaria dell'orario di lavoro e le esigenze riscontrabili in differenti realtà operative.

 

     Art. 11. Permessi e ritardi.

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     4. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     5. Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio.

     6. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

 

TITOLO III

PROFILI PROFESSIONALI, DOTAZIONI ORGANICHE,

MOBILITA' E RECLUTAMENTO

 

     Art. 12. Profili professionali.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.

     2. In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.

     3. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

     4. Le singole aziende individuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al precedente comma, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     5. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

     6. E' fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa speciale vigente, nelle materie del presente Art., per le singole aziende ed amministrazioni autonome.

 

     Art. 13. Dotazioni organiche.

     1. Le aziende forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti in particolare alle dotazioni organiche ed al personale in servizio con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, profili e qualifiche funzionali, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

     2. Le aziende forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

     3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, o per le modifiche dei misuratori delle prestazioni lavorative previsti a tal fine nelle diverse aziende.

     4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna azienda, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse sulla base del fabbisogno funzionale.

     5. Al riguardo, le singole aziende d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 procedono a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione, standards di attività e parametri volti a misurarne i carichi di lavoro.

     6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro.

     7. I risultati dell'indagine sono riassunti a livello centrale dell'azienda e costituiscono la base per la determinazione - da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale purché diretti da personale con qualifica dirigenziale - dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

     8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da portare al medesimo livello di negoziazione decentrata nazionale di azienda o settore e decentrata territoriale indicata nel comma 7, si terrà conto anche delle situazioni specifiche dei singoli uffici, strutture operative o stabilimenti, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.

     9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

     a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'azienda sentito il consiglio di amministrazione, entro i limiti consentiti dalle dotazioni organiche;

     b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale.

     10. I commi 5 e seguenti non si applicano alle aziende e settori che hanno istituito strumenti e procedure per la determinazione e verifica delle dotazioni organiche.

 

     Art. 14. Mobilità.

     1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità previste dai successivi articoli 15, 16 e 17, concernenti rispettivamente la mobilità all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.

 

     Art. 15. Mobilità all'interno della singola azienda o settore.

     1. Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

     2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.

     3. La graduatoria degli aspiranti è formata tenendo conto dei seguenti requisiti:

     a) condizioni di famiglia;

     b) eventuali necessità di studio del dipendente del coniuge e dei figli;

     c) servizio già prestato in sedi disagiate;

     d) anzianità di servizio;

     e) anzianità di sede di provenienza;

     f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale.

     4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.

     5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.

 

     Art. 16. Mobilità di comparto.

     1. Le aziende o i settori del comparto, dopo l'attuazione di tutte le norme previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, forniranno, ad un'apposita commissione centrale che si costituirà presso il Dipartimento della funzione pubblica con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, i dati relativi alle vacanze ed esuberi esistenti suddivisi per profilo professionale e per territorio. La commissione sulla base dei dati forniti, accerterà la possibilità di attuare la mobilità di comparto.

     2. Le aziende, mediante bandi di disponibilità, pubblicizzate mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre aziende, le cui dotazioni organiche siano risultate sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'azienda di appartenenza con i procedimenti di mobilità interna e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

     3. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri previsti dalle aziende riceventi per la mobilità interna.

     4. Il dipendente, trasferito ad altra azienda, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.

 

     Art. 17. Riequilibrio territoriale.

     1. Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale delle piante organiche, a livello di contrattazione nazionale aziendale, è definito un apposito piano con l'obiettivo di:

     attivare flussi incentivati e volontari di lavoratori occupati in unità operative delle regioni con esuberi, verso unità operative con carenze organiche;

     incentivare l'insediamento duraturo per il personale in servizio e per i nuovi assunti quando vi siano evidenti carenze di personale.

 

     Art. 18. Reclutamento.

     1. I posti che si rendano disponibili in seguito a cessazioni dal servizio, a seguito di aumenti di organici, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti ai cittadini, sono messi a concorso secondo i rispettivi ordinamenti.

     2. I concorsi articolati per compartimento, regione, zona e/o provincia sono banditi per profilo professionale o per qualifica e, ove è possibile, per gruppi di aziende.

     3. Per la copertura dei posti disponibili si provvederà anche utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

     4. I titoli acquisiti durante il servizio prestato in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni pubbliche sono valutabili nei concorsi interni per passaggi di livello retributivo o categoria.

 

TITOLO IV

OCCUPAZIONE

 

     Art. 19. Piano occupazionale.

     1. Al fine di favorire l'occupazione si procede ad un ridimensionamento delle prestazioni del lavoro straordinario ed alla riconsiderazione di particolari istituti incentivanti le attività per una loro graduale programmazione in sede aziendale.

     2. I piani occupazionali, oggetto della politica programmatica del lavoro, coordinati dal Dipartimento della funzione pubblica, devono realizzare la totale copertura dei posti in organico.

     3. Tali piani, nel rispetto del presente decreto, saranno formulati in sede aziendale previo confronto con le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 4 e sulla base delle informazioni preventivamente fornite. Essi terranno conto del "turn-over", della revisione degli assegni, della introduzione e diffusione del "part-time", della estensione dei servizi all'utenza e delle modificazioni dell'organizzazione del lavoro e saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ogni anno.

     4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le parti verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale triennale predisposto dal Governo per la parte relativa allo specifico aziendale e concorderanno i tempi e le modalità per avviare le procedure in precedenza indicate al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la formulazione, entro il termine previsto al comma precedente, delle variazioni annuali al suddetto piano.

 

     Art. 20. Progetti finalizzati occupazionali.

     1. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, predispongono progetti speciali occupazionali finalizzati agli obiettivi previsti dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

     2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale, la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

     3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente art. 19, le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

     4. Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

TITOLO V

TUTELA DEI LAVORATORI

 

     Art. 21. Pari opportunità.

     1. Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.

     2. Le modalità di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparità di opportunità fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, ecc.).

     3. Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

     4. In sede di contrattazione decentrata nazionale potrà essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parità che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunità e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternità e la salute delle gestanti.

 

     Art. 22. Tutela della salute.

     1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

 

     Art. 23. Visite mediche di controllo.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

     2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione è portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     3. Il dipendente che fa domanda di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, deve dichiarare che la malattia che ha determinato la infermità è insorta nei sei mesi precedenti la data della domanda. A tal fine correda la stessa di idonea documentazione.

 

     Art. 24. Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro.

     1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.

     2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni di legge hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle aziende.

 

     Art. 25. Libretto sanitario.

     1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

     Art. 26. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

     1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

TITOLO VI

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 27. Informazione.

     1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole aziende assicurano rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata, una preventiva costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

     2. L'informazione sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre e sui programmi degli investimenti avviene solo a livello aziendale.

     3. Sulle materie che precedono gli organi competenti delle singole aziende informano le organizzazioni sindacali nazionali di settore attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro attività.

     4. Con pari periodicità sono fornite le informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale.

 

     Art. 28. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

     1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

 

     Art. 29. Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro.

     1. E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

     2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

 

     Art. 30. Locali per le rappresentanze sindacali.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità amministrativa con almeno cento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

 

     Art. 31. Attività culturali ricreative ed assistenziali.

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2. Per l'attuazione delle predette attività le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.

 

     Art. 32. Diritto di affissione.

     1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

     Art. 33. Garanzie nelle procedure disciplinari.

     1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

     Art. 34. Patronato sindacale. [4]

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.

     2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

     Art. 35. Referendum.

     1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

 

     Art. 36. Assemblea.

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

 

TITOLO VII

 

     Art. 37. Formazione.

     1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente.

     2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica.

     3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

     4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83.

     5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico [5].

 

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 38. Aumento del trattamento economico e nuovi stipendi.

     1. Gli aumenti annui di stipendio derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985 sono riportati azienda per azienda nei prospetti di cui agli articoli che seguono.

 

     Art. 39. Aumenti annui al personale poste - A.S.S.T.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

 

Categoria

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli 1986 e del 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

255.000

552.500

850.000

3

342.000

741.000

1.140.000

4

381.000

825.500

1.270.000

5

465.000

1.007.500

1.550.000

6

522.000

1.131.000

1.740.000

7

645.000

1.397.500

2.150.000

8

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     2. La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti della terza categoria e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.

 

     Art. 40. Aumenti annui al personale monopoli di Stato.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

240.000

520.000

800.000

3

342.000

741.000

1.140.000

4

369.000

799.500

1.230.000

5

444.000

962.000

1.480.000

6

489.000

1.059.500

1.630.000

7

645.000

1.397.500

2.150.000

8

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     Art. 41. Aumenti annui al personale A.N.A.S.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

240.000

520.000

800.000

3

342.000

741.000

1.140.000

4

375.000

812.500

1.250.000

5

474.000

1.027.000

1.580.000

6

570.000

1.235.000

1.900.000

7

645.000

1.397.500

2.150.000

8

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     Art. 42. Aumenti annui al personale vigili del fuoco.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

240.000

520.000

800.000

3

342.000

741.000

1.140.000

4

390.000

845.000

1.300.000

5

450.000

1.092.000

1.680.000

6

570.000

1.235.000

1.900.000

7

645.000

1.397.500

2.150.000

8

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     Art. 43. Aumenti annui al personale Cassa depositi e prestiti.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

     (Omissis).

     2. La differenza tra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti del terzo livello e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.

 

     Art. 44. Aumenti annui al personale A.I.M.A.

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

240.000

520.000

800.000

3

342.000

741.000

1.140.000

4

369.000

799.500

1.230.000

5

444.000

962.000

1.480.000

6

489.000

1.059.500

1.630.000

7

645.000

1.397.500

2.150.000

8

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     Art. 45. Stipendio.

     1. In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 2 dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all'art. 2 dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all'art. 3 dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, relativo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 1° luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonché all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono così modificati:

 

Livello

Nuove tabelle

1

3.800.000

2

4.400.000

3

4.940.000

4

5.700.000

5

6.480.000

6

7.400.000

7

8.550.000

8

10.400.000

 

     2. Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo è rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650.000 e 7.470.000.

 

     Art. 46. Effetti dei nuovi stipendi

     1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti determinati nel precedente art. 38, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica, con esclusione quindi di quelli di cui al comma precedente.

 

     Art. 47. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianità di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonché al capo V del titolo XI, del presente decreto.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di retribuzione di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali [6].

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988 [7].

     4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988 [8].

     5. Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

     Art. 48. Lavoro straordinario.

     1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

     2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione ed esigenze delle aziende.

     3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;

     indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

     4. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

     5. In concomitanza con l'incremento della tariffa è proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazioni straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

     6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

 

     Art. 49. Passaggi di qualifica.

     1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti con decorrenza successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

     2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nonché per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432/1981, continua ad applicarsi l'art. 25 della citata legge n. 312/1980.

     3. Il meccanismo di cui al comma 1 non si applica ai passaggi di categoria o qualifica che avvengano ai sensi di disposizioni particolari relative all'introduzione, verificatasi prima del 31 dicembre 1986, di nuovi ordinamenti.

 

     Art. 50. Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale. [9]

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazione ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta è ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilità attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

     Art. 51. Trattamento di quiescenza.

     1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 52. Trattenute per scioperi brevi.

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro, salvo che l'interruzione non comporti blocco dell'intero ciclo produttivo giornaliero, e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 53. Bilinguismo.

     1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

 

TITOLO IX

NONA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Art. 54. Nona qualifica funzionale.

     1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

     a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

     b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

     c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;

     d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

     e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

     f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

 

     Art. 55. Dotazioni organiche.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, il numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attività di istituto, si provvede, con la procedura dell'art. 12, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

 

     Art. 56. [10]

 

     Art. 57. Trattamento economico.

     1. Il trattamento economico tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è di lire dodicimilionitrecentomila.

     2. Per l'anno 1987 è fissato in L. 11.635.000.

 

     Art. 58. Accesso alla nona qualifica.

     1. Dopo gli inquadramenti di cui al precedente art. 56, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti, e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami, riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre o cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

 

TITOLO X

FONDO D'INCENTIVAZIONE, VERIFICA,

ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

 

     Art. 59. Fondo di incentivazione.

     1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, è costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonché con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie.

     2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata.

     3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

     4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unità di beni e servizi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.

     5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi.

     6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

     7. Per progetti di particolare rilievo, si potrà richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica.

     8. I predetti nuclei sono composti di dieci unità, cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende.

     9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione.

     10. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto.

     11. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una più larga apertura degli uffici.

     12. La realizzazione dei predetti progetti è affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale.

     13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività aziendali.

 

     Art. 60. Verifica.

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

     Art. 61. Accordo intercompartimentale.

     1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

     a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;

     b) disciplina del congedo ordinario;

     c) disciplina del congedo straordinario;

     d) disciplina dell'aspettativa;

     e) disciplina del trattamento di missione;

     f) disciplina del trattamento di trasferimento;

     g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

     h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota I.I.S. di L. 48.480;

     i) reperibilità;

     l) indennità di rischio.

     2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

 

TITOLO XI

SPECIFICITA' DELLE DIVERSE AZIENDE E

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

AD ORDINAMENTO AUTONOMO

 

CAPO I

PERSONALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

 

     Art. 62. Indennità oraria per il servizio notturno.

     1. La misura dell'indennità oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, è aumentata di L. 700.

 

     Art. 63. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive.

     1. Le misure indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.

 

     Art. 64. Indennità di lingua estera agli interpreti e traduttori.

     1. Le misure di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentate di L. 310 e di L. 140.

 

     Art. 65. Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone.

     1. Gli importi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentati di L. 310 e di L. 140.

 

     Art. 66. Premio industriale.

     1. Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

     (Omissis).

     2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

     3. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale è maggiorata del 20 per cento.

     4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione.

     5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili.

 

     Art. 67. Indennità per i servizi viaggianti.

     1. Al personale di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, è concessa, in aggiunta alle vigenti indennità per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.

 

     Art. 68. Indennità per servizio svolto nelle isole minori.

     1. Al personale in servizio nelle isole minori, prive di collegamento giornaliero con la terraferma compatibile con l'orario di ufficio, compete, per ogni giornata di effettivo servizio, una indennità di L. 4.000.

 

     Art. 69. Indennità speciale.

     1. Al personale in servizio presso gli uffici postali ubicati nelle località di Gorgona, Pianosa, Mamone e Asinara-Cala d'Oliva, sedi di stabilimento di pena, è corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, una speciale indennità di L. 6.000.

     2. La presente indennità non è cumulabile con la precedente di cui all'art. 68.

 

     Art. 70. Decorrenza.

     1. I miglioramenti previsti dagli articoli da 62 a 66 sono corrisposti dal 1° febbraio 1987.

     2. Le indennità di cui agli articoli 67, 68 e 69, competono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 71. Compenso annuale di incentivazione.

     1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui al precedente art. 39, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.

 

     Art. 72. Indennità di direzione.

     1. Al personale dell'esercizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrato nella ottava categoria, che svolga funzioni di direzione di uffici o servizi di particolare rilevanza, compete una indennità di direzione per ogni giornata di effettiva dirigenza.

     2. La stessa indennità compete al sostituto del titolare in caso di assenza e quindi di non corresponsione della indennità a quest'ultimo.

     3. I criteri per la individuazione degli uffici di cui sopra sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale in modo che i destinatari non superino il 18% delle dotazioni organiche del personale di esercizio di ottava categoria.

     4. La misura di detta indennità è fissata in L. 2.500 dal 1° gennaio 1987 e in L. 4.000 dal 1° gennaio 1988.

 

     Art. 73. Accordi decentrati.

     1. Le materie relative alle lettere b), f), g) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.

 

          Art. 74. Profili professionali. [11]

          1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.

 

     Art. 75. Contingenti centrali e regionali.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti è inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione.

     3. I concorsi per l'accesso dall'esterno nonché quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale.

     4. Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti.

     5. I criteri e le modalità per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonché per la mobilità interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale.

     6. Per la mobilità interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorità e le percentuali stabilite in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici.

     7. Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Il contingente della regione Valle d'Aosta è compreso in quello della regione Piemonte.

 

     Art. 76. Riserva. [12]

     1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

     Art. 77. Riposo compensativo.

     1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato - nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale - nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

 

     Art. 78. Intensificazione e abbinamenti.

     1. Entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio.

 

     Art. 79. Compenso di intensificazione.

     1. La disposizione recata dalla lettera b) del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, va intesa nel senso che il compenso di intensificazione in misura di quattro ore spetta anche negli uffici locali di media entità con punteggio non inferiore a 11.601.

 

     Art. 80. Cumulo indennità.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

 

     Art. 81. Limite del lavoro straordinario.

     1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 82. Personale di vice dirigenza. [13]

     1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima.

     2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 83. Concorsi interni.

     1. Per i concorsi interni di passaggio di categoria con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 1985 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53.

 

CAPO II

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

     Art. 84. Premio per l'incremento del rendimento industriale.

     1. Dal 1° gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 483 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, è fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse.

     2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 85. Indennità di funzione.

     1. Dal 1° gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonché di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione.

     2. La corresponsione della medesima è revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.

 

     Art. 86. Maneggio valori.

     1. Dal 31 dicembre 1987 è soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928.

     2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

 

     Art. 87. Servizi meccanografici.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

     2. L'indennità vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, è soppressa.

 

     Art. 88. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

     2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

     Art. 89. Profili professionali. [14]

     1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98,104,110 e111 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 90. Alte specializzazioni.

     1. Il limite di trecentocinquanta unità indicato al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sarà gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verrà attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto.

 

CAPO III

PERSONALE DELL'AZIENDA NAZIONALE

AUTONOMA DELLE STRADE

 

     Art. 91. Alloggi di servizio.

     1. Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri, operai e gli addetti al centro di manutenzione) di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio esistenti.

     2. Nei casi in cui l'alloggio venga concesso a titolo oneroso ad altro personale dell'Azienda, il relativo canone di concessione, quale determinato dall'U.T.E., ridotto del 60% è aggiornato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'equo canone.

 

     Art. 92. Premio di produzione.

     1. Il premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all'art. 9 dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire:

 

Livello

 

1

68.000

2

81.600

3

87.500

4

105.800

5

110.100

6

118.400

7

153.100

8

171.400

9

210.000

 

     2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttività, della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente.

     3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1° febbraio 1987.

 

     Art. 93. Estensione dell'indennità di rischio.

     1. Dal 1° luglio 1987 l'indennità di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'A.N.A.S. adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone.

     2. La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennità di rischio di cui alla legge sopracitata e le attività comportanti rischio da esse prestate è in ogni caso determinata secondo le modalità di cui all'art. 8, primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

 

     Art. 94. Turno.

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

     2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

 

     Art. 95. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

     2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

     Art. 96. Maneggio valori.

     1. Dal 31 dicembre 1987 al personale che, in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

 

CAPO IV

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

     Art. 97. Orario di lavoro.

     1. Fermo restando quanto stabilito nella parte generale del presente decreto in maniera di orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro settimanale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ridotta a 36 ore settimanali a decorrere dal 31 dicembre 1987.

     2. Dalla stessa data il numero massimo dei turni di servizio continuativi diurni e notturni effettuabili da ciascun lavoratore nell'arco dell'anno verrà stabilito con la contrattazione decentrata nazionale di settore.

 

     Art. 98. Straordinario.

     1. Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di 140 ore pro-capite.

     2. Col medesimo provvedimento è determinata una ulteriore attribuzione annua di 80.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili.

     3. Lo stanziamento di bilancio, da stabilirsi in non oltre il corrispettivo di ore specificato nei commi 1 e 2, è destinato a fronteggiare ogni prestazione oltre l'orario d'obbligo, fatta eccezione per quelle da rendersi in caso di calamità.

     4. Ferma restando annualmente la spesa complessiva nel limite dello stanziamento di bilancio, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono determinati in sede di contrattazione decentrata nazionale.

 

     Art. 99. Mobilità.

     1. Con contrattazione decentrata nazionale di settore saranno stabilite le procedure e le modalità di attuazione della mobilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle particolari esigenze di servizio.

 

     Art. 100. Indennità di rischio.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:

 

Livello

 

4

L. 250.000

5

L. 300.000

6

L. 400.000

7

L. 460.000

8

L. 500.000

 

     2. Le misure delle indennità predette assorbono tanto la indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennità mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1° luglio 1986.

     3. L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennità di cui sopra competono a decorrere dal 1° gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilità non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennità mensile è fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000.

     5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 è fissata in L. 550.000 lorde mensili.

     6. A decorrere dal 1° luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura è aumentata di L. 25.000 mensili [15].

     7. Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni [16].

 

     Art. 101. Indennità notturne e festive.

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennità oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di L. 1.500.

     2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto e Natale l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura doppia.

 

     Art. 102. Utilizzo del fondo di incentivazione.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del presente decreto, è utilizzato per far fronte agli oneri della retribuzione accessoria di cui ai precedenti articoli 100 e 101.

 

     Art. 103. Locali per le rappresentanze sindacali.

     1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente art. 30.

 

     Art. 104. Altre indennità.

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue.

     2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di L. 1.700.000 annue.

     3. Dette indennità sono cumulabili con l'indennità mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.

 

CAPO V

PERSONALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

     Art. 105. Disposizioni particolari.

     1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto:

     a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197.

     L'orario di lavoro è disciplinato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto;

     b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all'art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, è di spettanza del direttore generale, quale organo cui è demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5, comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell'art. 7, lettera a), della legge 13 maggio 1983, n. 197;

     c) il personale della Cassa depositi e prestiti è ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984, e 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 1986, emessi a norma dell'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ed attuati ai sensi dell'art. 8, lettera g), della predetta legge.

     d) il comitato paritetico, già costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 13 maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'art. 21;

     e) le disposizioni sulla mobilità di comparto contenuto nell'art. 16 e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenuti negli articoli 19 e 20 si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197;

     f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti [17].

 

     Art. 106. Trattamento economico di raccordo.

     1. Visto l'accordo sulla definizione del trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984, siglato il 1° luglio 1986, se ne riportano qui di seguito i contenuti:

     a) le corrispondenze di inquadramento per livello tra ordinamento ministeriale di provenienza e nuovo ordinamento della Cassa sono così indicate:

 

Ministeri

Cassa DD.PP.

-

-

-

 

     b) per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984 il trattamento tabellare base è il seguente:

 

Livello

Stipendio

4.050.000

5.100.000

5.730.000

6.400.000

7.700.000

 

     c) al personale che alla data 1° luglio 1983 rivestita nelle amministrazioni di provenienza la settima ed ottava qualifica funzionale viene attribuito rispettivamente il beneficio convenzionale annuo lordo di L. 563.200 e L. 670.000.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dal nuovo tabellare, si applicano gli scaglionamenti previsti dall'accordo recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53;

     d) l'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle classi e scatti posseduti dal personale alla data di cui alla lettera c), rimanendo inalterato il tempo già maturato ai fini della classe o scatto successivi;

     e) il valore delle classi e scatti si computa in ragione del 6% biennale sul trattamento tabellare indicato, fino al sedicesimo anno, e del 2,50% biennale computato sull'ultima classe. Gli accorpamenti previsti per i livelli retributivi di cui alla lettera a) si intendono attuati con il meccanismo del maturato economico così come previsto dall'art. 25 della legge n. 312/1980;

     f) i nuovi trattamenti tabellari hanno effetto, dalla medesima decorrenza, sulla tredicesima mensilità, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo; non hanno effetto sul premio di produzione corrisposto fino alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo;

     g) il lavoro straordinario effettuato dal personale della Cassa dal 1° luglio 1983 viene riliquidato sulla base del meccanismo di calcolo in vigore alla stessa data presso l'Azienda delle poste e telecomunicazioni;

     h) dal 5 febbraio 1985 il personale che a seguito di concorso o promozione o inquadramento, con esclusione degli accorpamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, consegue un livello retributivo superiore a quello di appartenenza viene inquadrato nel nuovo livello con relativo stipendio iniziale cui si aggiunge quanto maturato per classi e scatti, compreso il maturato "in itinere", nel livello di provenienza trasformato in classi e scatti nel nuovo livello; l'eventuale eccedenza sui valori delle classi e degli scatti, corrisposta come assegno, viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione economica;

     i) al finanziamento del riallineamento retributivo sopra esposto si provvede con la riduzione delle misure mensili del premio in godimento al 30 giugno 1986 del 7,5%;

     l) il premio di produzione in godimento al 1° luglio 1986 è così ridefinito:

     un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo;

     un premio mensile così articolato:

 

Livelli

Premio mensile lire

110.000

140.000

170.000

200.000

235.000

 

     Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5%, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese.

     Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantità e qualità di lavoro sulla base di standards individuali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali.

     Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile;

     m) vengono fatte salve le somme percepite a titolo di premio di produzione fino al 30 giugno 1986 e quelle erogabili per recupero di produttività fino a tale data.

 

     Art. 107. Premio di produzione.

     1. Resta inalterata la struttura del premio di produzione precedentemente esposto.

     2. Il premio annuo è corrisposto negli importi del punto 1-sub a), dell'art. 106.

     3. Il premio mensile di cui al precedente punto 1-sub b), dell'art. 106, è così rideterminato:

 

Livello

Lire

130.000

160.000

190.000

220.000

255.000

290.000

 

 

     Art. 108. Turno.

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

     2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

 

     Art. 109. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

     2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

     Art. 110. Servizi meccanografici.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

 

     Art. 111. Maneggio valori.

     1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

 

CAPO VI

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO

PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

 

     Art. 112. Lavoro straordinario.

     1. I reali fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare in ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. La formulazione della proposta prevista nel comma 1 ed i criteri di utilizzazione saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 del presente decreto.

     3. Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987, il compenso orario per lavoro straordinario spettante è quello in vigore nell'Azienda dei monopoli di Stato.

     4. Il 30% della spesa per lavoro straordinario prevista per il 1987 confluisce nel fondo di incentivazione di cui all'art. 59.

 

     Art. 113. Premio di incentivazione.

     1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilità, qui appresso indicata, di lire:

 

Livello

Lire

1

115.000

2

132.000

3

160.000

4

177.000

5

195.000

6

220.000

7

255.000

8

306.000

9

345.000

 

     2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.

     3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 14 gennaio 1986.

     4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza.

 

     Art. 114. Turno.

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

     2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

 

     Art. 115. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

     2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

     Art. 116. Servizi meccanografici.

     1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

 

     Art. 117. Maneggio valori.

     1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

 

CAPO VII

 

     Art. 118. Competenze accessorie per la nona qualifica funzionale.

     1. Per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, le indennità e compensi accessori previsti dal presente decreto, ove non specificato diversamente, competono nella misura prevista per il personale di ottava qualifica funzionale maggiorata del 18%.

 

     Art. 119. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, valutato in complessive lire 529 miliardi, di cui lire 14 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 21 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 346 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 19 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 129 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 497 miliardi e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     2. All'onere complessivo di lire 503 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, di cui lire 17 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 22 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 366 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 21 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 77 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 476 miliardi e lire 27 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto alla Cassa depositi e prestiti ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, rispettivamente in lire 1 miliardi e lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986, 1988 e 1989, provvedono gli enti predetti utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 120. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO A

 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDERAZIONI SINDACALI:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - USPP

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI CITATE

 

     Premessa

 

     Punto 1.

     Il diritto di sciopero costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione.

 

     Punto 2.

     Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

 

     Punto 3.

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

 

     Punto 4.

     Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), legge n. 93/1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

 

     Punto 5.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

     Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende e quelli relativi le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festività natalizie.

     La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

     Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto stradale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

     il 17/12 ed il 7/1;

     il 26/6 ed il 4/7;

     il 28/7 ed il 3/8;

     il 10/8 ed il 5/9;

     il 30/10 ed il 5/11.

     Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

     Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario.

 

     Punto 6.

     Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

 

     Oggetto

 

     Punto 7.

     La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali.

     Gli scioperi aziendali ovvero per singola unità amministrativa/produttiva la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

     La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

 

     Punto 8.

     In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore).

 

     Punto 9.

     Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

 

     Punto 10.

     Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

     Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto.

     In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

 

     Punto 11.

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

 

     Salvaguardia

 

     Punto 12.

     La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

     Pertanto è indispensabile garantire:

     i servizi di soccorso ai cittadini;

     il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

     l'integrità della materia prima;

     l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature;

     l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale.

     Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sarà regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.

 

 

ALLEGATO B

 

Capo I

 

     Articolo 1.

     Il diritto di sciopero che costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983.

 

     Articolo 2.

     Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

 

     Articolo 3.

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

 

     Articolo 4.

     Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a). Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

 

     Articolo 5.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

     Sono pertanto esclusi dagli scioperi, i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende.

     Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto statale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

     il 17/12 ed il 7/1;

     il 26/6 ed il 4/7;

     il 28/7 ed il 3/8;

     il 10/8 ed il 5/9;

     il 30/10 ed il 5/11.

     Le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le feste natalizie.

     La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

     Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

     Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.

 

     Articolo 6.

     Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

 

Capo II

 

     Articolo 7.

     La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie di ciascuna organizzazione sindacale.

 

     Articolo 8.

     Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

 

     Articolo 9.

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

 

Capo III

 

     Articolo 10.

     La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

     Pertanto è indispensabile garantire:

     i servizi di soccorso ai cittadini;

     il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

     l'integrità della materia prima;

     l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

     Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sarà regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.

 

     Articolo 11.

     Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui gli articoli 1, 4 e10 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari e contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

 

 

 

ALLEGATO C

 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDERAZIONE SINDACALE: CISNAL

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE CITATA

 

     Punto 1.

     Il diritto di sciopero costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione.

 

     Punto 2.

     La CISNAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nei punti successivi.

 

     Punto 3.

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

 

     Punto 4.

     La CISNAL conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/ 1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

 

     Punto 5.

     In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi. Sono esclusi dagli scioperi i periodi relativi alle cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festività natalizie; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali; i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende. Per il personale ANAS addetto al trasporto stradale e quello dei vigili del fuoco addetto a quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi tra:

     il 17/12 ed il 7/1;

     il 26/6 ed il 4/7;

     il 28/7 ed il 3/8;

     il 10/8 ed il 5/9;

     il 30/10 ed il 5/11.

     Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

     Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario.

 

     Punto 6.

     Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

 

     Punto 7.

     La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali.

     Gli scioperi aziendali ovvero per singola unità amministrativa/produttiva la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

     La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

 

     Punto 8.

     In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore).

 

     Punto 9.

     Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

 

     Punto 10.

     Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

     Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto.

     In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

 

     Punto 11.

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

 

     Punto 12.

     La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

     Pertanto è indispensabile garantire:

     i servizi di soccorso ai cittadini;

     il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

     l'integrità della materia prima;

     l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature;

     l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale.

     Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le Organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sarà regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda, con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo a garantire le prestazioni descritte.


[1] Comma inserito dall' art. 53 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[2] Comma inserito dall' art. 53 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[3] Comma inserito dall' art. 53 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[4] Articolo inserito dall' art. 54 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[5] Comma così sostituito dall' art. 27 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.

[6] Comma inserito dall' art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[7] Comma inserito dall' art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[8] Comma inserito dall' art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[9] Articolo inserito dall' art. 56 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[10] Articolo non ammesso al visto della Corte dei conti.

[11] Articolo inserito dall' art. 58 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[12] Articolo inserito dall' art. 59 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[13] Articolo inserito dall' art. 60 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[14] Articolo inserito dall' art. 61 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[15] Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 26 della L. 5 dicembre 1988, n. 521.

[16] Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 26 della L. 5 dicembre 1988, n. 521.

[17] Lettera inserita dall' art. 62 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.