§ 98.1.31022 - D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.
Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1987
Numero:494


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 2, sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti
Art. 3.      1. Nell'art. 6 sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti
Art. 4.      1. Nell'art. 9 è inserito, tra i commi 3 e 5, il seguente
Art. 5.      1. Nell'art. 16 è inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente
Art. 6.      1. Dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo
Art. 7.      1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      1. Alla fine dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma
Art. 9.      (Il presente articolo non è stato ammesso al “visto” della Corte dei conti)
Art. 10.      1. Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli
Art. 11.      1. Dopo l'art. 36 è inserito il seguente articolo
Art. 12.      1. Nell'art. 41 è inserito il seguente comma
Art. 13.      1. Dopo l'art. 46 è inserito il seguente articolo
Art. 14.      1. Nell'art. 50, tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente
Art. 15.      1. Dopo l'art. 53 è inserito il seguente articolo
Art. 16.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del [...]
Art. 17.      1. Nell'art. 3 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti
Art. 18.      1. All'art. 13 è aggiunto il seguente comma
Art. 19.      1. Nell'art. 18 sono inseriti, tra i commi 1 e 5, i seguenti
Art. 20.      1. Dopo l'art. 23 è inserito il seguente articolo
Art. 21.      1. Dopo l'art. 25 è inserito il seguente articolo
Art. 22.      1. Dopo l'art. 34 è inserito il seguente articolo
Art. 23.      1. Dopo l'art. 37 è inserito il seguente articolo
Art. 24.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del [...]
Art. 25.      1. Il comma 1 dell'art. 4 è il seguente
Art. 26.      1. Il testo dell'art. 5 è il seguente
Art. 27.      1. Il testo dell'art. 10 è il seguente
Art. 28.      1. Il testo dell'art. 20 è il seguente
Art. 29.      1. Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti
Art. 30.      1. Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 è inserito il seguente
Art. 31.      1. Il testo dell'art. 38 è il seguente
Art. 32.      1. Il testo dell'art. 42 è il seguente
Art. 33.      1. Il testo dell'art. 43 è il seguente
Art. 34.      1. Il testo dell'art. 44 è il seguente
Art. 35.      1. Il testo dell'art. 45 è il seguente
Art. 36.      1. Il testo del comma 1 dell'art. 46 è il seguente
Art. 37.      1. Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 è inserito il seguente
Art. 38.      1. Il testo dell'art. 65 è il seguente
Art. 39.      1. Il testo dell'art. 72 è il seguente
Art. 40.      Il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del [...]
Art. 41.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti
Art. 42.      1. Il testo dell'art. 6 è il seguente
Art. 43.      1. Il testo dell'art. 7 è il seguente
Art. 44.      1. Il testo dell'art. 8 è il seguente
Art. 45.      1. Il testo dell'art. 9 è il seguente
Art. 46.      1. Il testo dell'art. 10 è il seguente
Art. 47.      1. Il testo dell'art. 35 è il seguente
Art. 48.      1. Il testo dell'art. 39 è il seguente
Art. 49.      1. Il testo dell'art. 44 è il seguente
Art. 50.      1. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 45 sono inseriti i seguenti
Art. 51.      1. Il testo dell'art. 46 è il seguente
Art. 52.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto delle [...]
Art. 53.      1. Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente
Art. 54.      1. Tra gli articoli 33 e 35 è inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale)
Art. 55.      1. Nell'art. 47, tra i commi 1 e 5 sono inseriti i seguenti
Art. 56.      1. Tra gli articoli 49 e 51 è inserito il seguente art. 50 (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale)
Art. 57.      (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)
Art. 58.      1. Tra gli articoli 73 e 75 è inserito il seguente art. 74 (Profili professionali)
Art. 59.      1. Tra gli articoli 75 e 77 è inserito il seguente art. 76 (Riserva)
Art. 60.      1. Tra gli articoli 81 e 83 è inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza)
Art. 61.      1. Tra gli articoli 88 e 90 è inserito il seguente art. 89 (Profili professionali)
Art. 62.      1. Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente lettera
Art. 63.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del [...]
Art. 64.      1. Nell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 4
Art. 65.      1. Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo
Art. 66.      1. Nell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 67.      1. Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente articolo
Art. 68.      1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente articolo
Art. 69.      1. Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente articolo
Art. 70.      1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87
Art. 71.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.31022 - D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(G.U. 7 dicembre 1987, n. 286, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

     Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87;

     Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono state autorizzate le sottoscrizioni delle ipotesi di accordo riguardanti i comparti del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e delle aziende e delle amministrazioni autonome dello Stato, della sanità e della scuola;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269, 20 maggio 1987, n. 270, 10 aprile 1987, n. 209;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento integrale degli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;

     Emana

     il seguente decreto:

 

Titolo I

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dei Ministeri, è integrato dai seguenti articoli del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 2, sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:

     “7 I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

     8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi".

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 6 sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti:

     “3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.

     4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5".

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 9 è inserito, tra i commi 3 e 5, il seguente:

     “4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unità organiche così come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti".

 

          Art. 5.

     1. Nell'art. 16 è inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente:

     “2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata).

     1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".

 

          Art. 7.

     1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.

     All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".

 

          Art. 8.

     1. Alla fine dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

     “6. “Agli accordi concernenti il personale servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si dà attuazione con provvedimenti di questi ultimi".

 

          Art. 9.

     (Il presente articolo non è stato ammesso al “visto” della Corte dei conti).

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio).

     1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI).

     1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 36 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 37 (Patronato sindacale).

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".

 

          Art. 12.

     1. Nell'art. 41 è inserito il seguente comma:

     “1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici".

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'art. 46 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianità).

     1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.

     3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.

     4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

     6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".

 

          Art. 14.

     1. Nell'art. 50, tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente:

     “2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali".

 

          Art. 15.

     1. Dopo l'art. 53 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3.Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso di cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".

 

Titolo II

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R.  5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)

 

          Art. 16.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del comparto enti pubblici non economici, è integrato dai seguenti articoli.

 

          Art. 17.

     1. Nell'art. 3 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:

     “7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realtà degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.

     8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le posizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonché a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e/o variazioni delle dotazioni organiche".

 

          Art. 18.

     1. All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

     “4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1° gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".

 

          Art. 19.

     1. Nell'art. 18 sono inseriti, tra i commi 1 e 5, i seguenti:

     “2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".

 

          Art. 20.

     1. Dopo l'art. 23 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 24 (Permessi retribuiti).

     1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni:

     per lutto di famiglia: fino a cinque giorni;

     per nascita di figli: fino a tre giorni".

 

          Art. 21.

     1. Dopo l'art. 25 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 26 (Patronato sindacale).

     1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro".

 

          Art. 22.

     1. Dopo l'art. 34 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 35 (Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

     4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per il conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale".

 

          Art. 23.

     1. Dopo l'art. 37 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 38 (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976).

     1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria".

 

Titolo III

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)

 

          Art. 24.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del comparto enti locali, è integrato dai seguenti articoli.

 

          Art. 25.

     1. Il comma 1 dell'art. 4 è il seguente:

     "A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro".

     2. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti:

     “3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

     4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

     a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

     b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

     5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93".

 

          Art. 26.

     1. Il testo dell'art. 5 è il seguente:

     “Norme per l'accesso.

     1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, numero 13.

     3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

     4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

     6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

     7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8.

     9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

     12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al comma 10.

     13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.

     17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

     18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

     19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

     20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

     21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

     22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.

     23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984".

 

          Art. 27.

     1. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

     “Organizzazione del lavoro.

     1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

     3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:

     a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

     b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";

     c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;

     e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro;

     g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

     h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".

 

          Art. 28.

     1. Il testo dell'art. 20 è il seguente:

     “Struttura organizzativa.

     1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:

     a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;

     b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;

     c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;

     d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione".

 

          Art. 29.

     1. Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti:

     “3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.

     4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale.

     5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

     6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".

 

          Art. 30.

     1. Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 è inserito il seguente:

     “3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".

 

          Art. 31.

     1. Il testo dell'art. 38 è il seguente:

     “Clausola di garanzia.

     1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

     2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".

 

          Art. 32.

     1. Il testo dell'art. 42 è il seguente:

     “Responsabilità dei dirigenti.

     1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

     2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale.

     4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione e in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività".

 

          Art. 33.

     1. Il testo dell'art. 43 è il seguente:

     “Accesso alle qualifiche dirigenziali.

     1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

     2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

     5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.

     6. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali.

     7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilità è data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125.

     8. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

     9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".

 

          Art. 34.

     1. Il testo dell'art. 44 è il seguente:

     “Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni.

     1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.

     2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".

 

          Art. 35.

     1. Il testo dell'art. 45 è il seguente:

     “Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale.

     1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalità seguenti:

     a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente decreto;

     b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento".

 

          Art. 36.

     1. Il testo del comma 1 dell'art. 46 è il seguente:

     “1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

     a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

     b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;

     c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".

 

          Art. 37.

     1. Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 è inserito il seguente:

     “4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere".

 

          Art. 38.

     1. Il testo dell'art. 65 è il seguente:

     “Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".

 

          Art. 39.

     1. Il testo dell'art. 72 è il seguente:

     “Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore.

     1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".

 

Titolo IV

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

 

          Art. 40.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, è integrato dai seguenti articoli.

 

          Art. 41.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:

     “2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali è invece richiesto il titolo, è effettuata per chiamata diretta con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     Ruolo sanitario

     Profilo professionale:

     operatori professionali di 2ª categoria.

     Ruolo tecnico

     Profilo professionale:

     operatori tecnici coordinatori;

     operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.

     Profilo professionale:

     agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.

     3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".

 

          Art. 42.

     1. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

     “Requisiti generali di ammissione.

     1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonché le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e la validità della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.

     2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.

     3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".

 

          Art. 43.

     1. Il testo dell'art. 7 è il seguente:

     “Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:

     Ruolo sanitario:

     Operatore professionale di 2ª categoria:

     età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;

     diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.

     Ruolo tecnico:

     Operatore tecnico coordinatore:

     anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione.

     Operatore tecnico:

     età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;

     diploma di scuola dell'obbligo;

     titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.

     Agente tecnico:

     età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;

     diploma di scuola dell'obbligo;

     certificazione abilitativa obbligatoria".

 

          Art. 44.

     1. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

     “Composizione della commissione giudicatrice.

     1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione è così costituita:

     presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;

     un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;

     un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;

     un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.

     2. Per ogni componente viene, altresì, nominato un supplente.

     3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".

 

          Art. 45.

     1. Il testo dell'art. 9 è il seguente:

     “Prove d'esame e punteggi.

     1. Le prove di esame sono le seguenti:

     a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;

     b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

     2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     30 punti per i titoli;

     70 punti per le prove d'esame.

     3. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

     40 punti per la prova pratica;

     30 punti per la prova orale.

     4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     titoli di carriera: punti 20:

     a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

     nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;

     nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.

     I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

     I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;

     b) altri servizi, punti 0,60 per anno;

     titoli vari: punti 10:

     il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".

 

          Art. 46.

     1. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

     “Lavoro a tempo parziale.

     1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilità operative.

     2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.

     3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilità previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attività libero-professionale.

     5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, né può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).

     6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.

     7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.

     8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:

     a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;

     b) delle condizioni di salute del dipendente.

     9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.

     10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.

     11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".

 

          Art. 47.

     1. Il testo dell'art. 35 è il seguente:

     “Santo Patrono.

     1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva".

 

          Art. 48.

     1. Il testo dell'art. 39 è il seguente:

     “Patronato sindacale.

     1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".

 

          Art. 49.

     1. Il testo dell'art. 44 è il seguente:

     “Istituzione 8° bis.

     1. E' istituito un livello retributivo 8° bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".

 

          Art. 50.

     1. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 45 sono inseriti i seguenti:

     “3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

     4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".

 

          Art. 51.

     1. Il testo dell'art. 46 è il seguente:

     “Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".

 

Titolo V

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)

 

          Art. 52.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, è integrato dai seguenti articoli.

 

          Art. 53.

     1. Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente:

     “2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".

     2. Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti:

     “6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.

     7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".

 

          Art. 54.

     1. Tra gli articoli 33 e 35 è inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale):

     “1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.

     2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".

 

          Art. 55.

     1. Nell'art. 47, tra i commi 1 e 5 sono inseriti i seguenti:

     “2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di retribuzione di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".

 

          Art. 56.

     1. Tra gli articoli 49 e 51 è inserito il seguente art. 50 (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale):

     “1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazione ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta è ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilità attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".

 

          Art. 57.

     (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

 

          Art. 58.

     1. Tra gli articoli 73 e 75 è inserito il seguente art. 74 (Profili professionali):

     “1. I commi 2, 3 e 5 dell' art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797".

 

          Art. 59.

     1. Tra gli articoli 75 e 77 è inserito il seguente art. 76 (Riserva):

     “1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101".

 

          Art. 60.

     1. Tra gli articoli 81 e 83 è inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza):

     “1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima.

     2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente".

 

          Art. 61.

     1. Tra gli articoli 88 e 90 è inserito il seguente art. 89 (Profili professionali):

     “1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

 

          Art. 62.

     1. Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente lettera:

     “f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti".

 

Titolo VI

COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68

(PERSONALE DELLA SCUOLA)

 

          Art. 63.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale della scuola, è integrato dai seguenti articoli.

 

          Art. 64.

     1. Nell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 4:

     “4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui ai commi precedenti verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".

 

          Art. 65.

     1. Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 8 (Indennità di carica).

     1. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennità da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennità di carica relative agli anni precedenti".

 

          Art. 66.

     1. Nell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione.

     5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".

 

          Art. 67.

     1. Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali).

     1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

     2. Il Ministro della pubblica istruzione individuerà, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     3. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".

 

          Art. 68.

     1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 27 (Patronato sindacale).

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".

 

          Art. 69.

     1. Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 33 (Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo, mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".

 

Titolo I

NORME FINALI

 

          Art. 70.

     1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87.

 

          Art. 71.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.