§ 42.4.37 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:25/06/1983
Numero:346


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Contrattazione articolata e decentrata
Art. 3.  Programmazione e organizzazione del lavoro
Art. 4.  Produttività
Art. 5.  Formazione e qualificazione professionale
Art. 6.  Orario di lavoro
Art. 7.  Lavoro straordinario
Art. 8.  Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155
Art. 9.  Specialisti tecnici degli enti di ricerca
Art. 10.  Unificazione di qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico
Art. 11.  Conferimento della qualifica di dirigente
Art. 12.  Livelli retributivi
Art. 13.  Passaggi di qualifica
Art. 14.  Compensi incentivanti la produttività
Art. 15.  Inquadramento nei livelli retributivi
Art. 16.  Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione
Art. 17.  Scaglionamento degli oneri
Art. 18.  Inquadramento funzionale
Art. 19.  Aspetti normativo-organizzativi dell'attività legale
Art. 20.  Mobilità temporanea a domanda del dipendente
Art. 21.  Compensi incentivanti la mobilità territoriale
Art. 22.  Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero
Art. 23.  Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni
Art. 24.  Speciali concorsi transitori
Art. 25.  Autoregolamentazione degli scioperi
Art. 26.  Indennità di servizio all'estero
Art. 27.  Inquadramento nel ruolo professionale
Art. 28.  Sussidi, borse di studio, mutui edilizi


§ 42.4.37 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.

Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

(G.U. 20 luglio 1983, n. 197, S.O.)

 

 

     Art. unico.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nel testo annesso al presente decreto.

     La spesa relativa all'applicazione del presente decreto è valutata in lire 99,3 miliardi per l'anno 1983, lire 193 miliardi per l'anno 1984 ed in lire 270,4 miliardi per l'anno 1985; ad essa provvedono gli enti pubblici all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1° gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985.

     I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sarà rideterminato a cura degli enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982.

     Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilità.

     Rimangono in vigore, per la parte non modificata, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni.

 

          Art. 2. Contrattazione articolata e decentrata

     Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti nonché accordi decentrati per aree territoriali delimitate, nei limiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in attesa delle norme attuative dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, da realizzare con accordo intercompartimentale.

     Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello di unità funzionali costituite da almeno una unità organica complessa.

     La contrattazione articolata di cui al comma precedente riguarda le seguenti aree di intervento:

     programmi generali di formazione e aggiornamento professionale;

     metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture;

     criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro, la determinazione degli standards, i riscontri di produttività e l'attuazione di misure incentivanti;

     articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la più razionale e puntuale erogazione dei servizi;

     realizzazione di servizi sociali;

     rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

     criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     La contrattazione nazionale articolata è volta a definire, per le materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il territorio nazionale nonché gli ambiti dell'eventuale intervento sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale.

     La contrattazione decentrata è finalizzata ad adeguare, nel limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali.

     Gli accordi di cui ai precedenti commi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

     Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione soggette, ove comportino modifiche dei regolamenti organici, alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal presidente e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale.

     Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalità per l'immediata esecutività degli accordi decentrati, salvo il potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i limiti della rispettiva competenza.

 

          Art. 3. Programmazione e organizzazione del lavoro

     Gli enti, nello svolgimento dell'attività istituzionale, operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento di obiettivi di produttività e di efficacia e la programmazione degli interventi.

     I centri di responsabilità di prodotto sono individuati nelle unità organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo delle strutture.

     In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità organiche potranno essere costituiti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni all'unità stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure.

     Tali nuclei, costituenti "unità minime di produzione", possono identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati indipendentemente da essi.

     In questo ultimo caso il dirigente l'unità organica può sperimentalmente determinarne la costituzione e composizione caratterizzata da un'ampia fungibilità di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni di coordinamento.

     Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano, in materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicità organizzativa sia a livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilità e definiranno altresì entità, caratteristiche e funzionamento delle unità di progetto aventi per scopo attività scientifico-tecnica di particolare importanza con carattere di temporaneità programmata.

 

          Art. 4. Produttività

     I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttività da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in sede di contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

     Si terrà anche conto dei princìpi di cui agli articoli 4, ultimo comma, prima parte, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per il lavoro misurabile relativamente ad attività aventi carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elementari.

     Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente comma, saranno definite le modalità per la realizzazione di progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto ed al conseguimento degli obiettivi programmati.

 

          Art. 5. Formazione e qualificazione professionale

     Gli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono rivolti:

     a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego;

     b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza.

     Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

     Agli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale, dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa.

     In sede di contrattazione articolata sarà altresì disciplinata la partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale medesimo.

     I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo professionale ed alle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani, stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.

 

          Art. 6. Orario di lavoro

     La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalità saranno stabilite per particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2.

     L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata in conformità ai seguenti principi:

     flessibilità degli orari entro fasce predeterminate. Il completamento delle ore eventualmente effettuate in meno sarà definito secondo le esigenze dell'amministrazione;

     le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali ("settimana corta", "orario spezzato", "orario prolungato") sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno potrà essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno;

     le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro, una maggiore disponibilità delle strutture in favore dell'utenza e un migliore sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di amministrazione nonché per attività da espletare necessariamente nei giorni festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno individuati con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2, nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari, di carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche turnazioni. L'orario iniziale dei turni non può sovrapporsi all'orario normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30 minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni stessi;

     i dirigenti delle unità organiche sono responsabili del mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in particolare, sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve le diverse modalità contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 7. Lavoro straordinario

     Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.

     Il dirigente l'unità funzionale autorizza prestazioni oltre l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, che non possono superare in ogni caso le 120 ore annue per ciascun dipendente.

     Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate con riferimento sia alla programmazione dell'obiettivo sia al personale quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento, il direttore generale può autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite globale previsto dal primo comma.

     Le modalità, le articolazioni e le aree di lavoro interessate saranno individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente art. 2.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo modalità e procedure in atto negli enti.

     In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti al momento di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto derivante dalla dinamica della scala mobile.

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dalle presenti disposizioni, le maggiorazioni dello stipendio orario per turni di cui all'art. 27, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono ridotte al 15% per i turni pomeridiani e al 65% per quelli notturni o festivi, fatti salvi, se più favorevoli, i compensi già in vigore che restano congelati.

 

          Art. 8. Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155

     In relazione alle effettive esigenze organizzative derivanti dall'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione del lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti, all'art. 4, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, istituendo le qualifiche di esperto di gestione con distinti profili per l'area amministrativa e quella tecnica.

     Le dotazioni organiche per i singoli profili sono stabilite entro tre mesi, a norma degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     L'accesso alla qualifica di esperto di gestione è riservato al personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli amministrativo o tecnico.

     La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al presente articolo è contenuta nell'allegato n. 1.

     Al personale appartenente alla qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di responsabile dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative presso servizi di elaborazione automatica dei dati, è corrisposta un'indennità annua di L. 1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto compito.

 

          Art. 9. Specialisti tecnici degli enti di ricerca

     In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalità istituzionali degli enti di ricerca è previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali.

     Il suddetto livello differenziato è conferito agli assistenti tecnico-professionali, con anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalità e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti.

 

          Art. 10. Unificazione di qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico

     In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del lavoro ed al fine di contenere il fabbisogno di personale, gli ordinamenti dei servizi degli enti ed i relativi regolamenti organici possono unificare singole qualifiche del ruolo amministrativo con le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico.

     Il relativo mansionario è quello risultante dalla declaratoria delle mansioni per le singole qualifiche unificate.

 

          Art. 11. Conferimento della qualifica di dirigente

     La qualifica di dirigente è conferita, nei limiti dei posti di organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico coordinatore ed esperto di gestione, in possesso di una anzianità di complessivo servizio nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni.

     Il conferimento della qualifica di dirigente è effettuato con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     I regolamenti organici degli enti con personale in servizio stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio indicato nella norma citata nel precedente comma, che non richiedano la presenza in sede del candidato.

 

          Art. 12. Livelli retributivi

     Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali.

     La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8ª classe.

     Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6°, 12°, 18°, 24° anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva.

     Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti.

     Lo stipendio annuo onnicomprensivo dei vice direttori generali resta rapportato a quello previsto al 1° gennaio 1983 per i direttori generali, con la riduzione del 5%.

 

          Art. 13. Passaggi di qualifica

     Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiore conseguiti successivamente al 1° gennaio 1983, l'inquadramento nel livello retributivo superiore avverrà aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all'anzianità maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello.

     Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di qualifica si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione del 2% per ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, di anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza dirigenziali e direttive e calcolato sul relativo livello retributivo.

     In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di livello non sarà inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello.

 

          Art. 14. Compensi incentivanti la produttività

     Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente art. 2, compensi incentivanti la produttività.

     La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttività secondo i principi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

     I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove prevista, o con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.

     L'erogazione dei compensi è effettuata a periodi di tempo predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di avanzamento nell'esecuzione dei progetti.

     La somma massima annualmente attribuibile a titolo di compensi incentivanti la produttività è commisurata alla differenza fra l'ammontare complessivo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati in ragione del numero di ore di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali prestazioni di cui al precedente art. 7.

 

          Art. 15. Inquadramento nei livelli retributivi

     L'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 è effettuato con i criteri seguenti:

     A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa qualifica, all'anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 38e39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al 29 dicembre 1978 è aggiunto per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1982. L'anzianità riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 citato è quella corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di figli, ovvero dall'applicazione del sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 medesimo, maggiorata dell'anzianità nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978. Per il personale assunto successivamente al 29 dicembre 1978 e rimasto nella stessa qualifica l'anzianità è valutata per intero;

     B) per il personale pervenuto a livello superiore o inquadrato in ruolo dopo il 29 dicembre 1978 l'anzianità posseduta nel livello inferiore o in posizione non di ruolo, determinata in base alla precedente lettera A), è valutata nelle misure percentuali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cui si aggiunge per intero l'anzianità maturata successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale pervenuto a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975 ed il 29 dicembre 1978 si applica l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. I livelli di riferimento sono quelli previsti dal presente decreto;

     C) le anzianità maturate in qualifiche ulteriormente inferiori non considerate ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono valutate al 2% per ogni anno o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio di ruolo ed in posizione di salariato di ruolo ed all'1% per ogni anno di servizio non di ruolo, calcolato sul corrispondente valore iniziale di livello. Il relativo valore monetario è temporizzato sul livello retributivo di definitivo inquadramento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima qualifica professionale o quella di collaboratore tecnico professionale;

     D) per il personale dirigente si considera per intero l'anzianità di qualifica posseduta; al valore così determinato si aggiunge quanto derivante dalla valutazione delle anzianità di servizio per gli anni trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2% annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il servizio prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni è valutato nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche dirigenziali superiori sulla base dello stipendio indicato nella nota 1 della tabella degli stipendi allegata al presente decreto. Le anzianità da direttivo da valutare nel settimo livello sono quelle trascorse in qualifiche inferiori a direttore od equiparato; le anzianità da valutare nell'8° livello sono quelle trascorse nella qualifica di direttore od equiparate.

     L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da conseguire.

     In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale, previsto dal presente decreto per il corrispondente livello retributivo.

     Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli tecnico, professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso il collaboratore, il suddetto beneficio non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della corrispondente qualifica del ruolo amministrativo.

     Le anzianità di inquadramento nei nuovi livelli retributivi o nelle qualifiche di cui all'art. 12 non possono essere comunque inferiori a quelle acquisite con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982.

     Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria direttiva con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende conferita, ai soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la quarta classe di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, dalla data, comunque non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 411, in cui abbia maturato l'anzianità complessiva di categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente ordinamento.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le maggiorazioni percentuali di cui al successivo art. 17 applicate alla differenza rispetto a tale stipendio di quello iniziale stabilito dal presente decreto.

 

          Art. 16. Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione

     In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area amministrativa è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la qualifica di direttore od equiparata del preesistente ordinamento. Per il numero degli anzidetti posti eventualmente residuo, la qualifica è conferita agli altri dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, appartenevano alla preesistente categoria direttiva con qualifica corrispondente a quella di collaboratore od equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di attuazione dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge, siano state affidate, organicamente, specifiche responsabilità direttive o di studio risultanti da atti certi dell'amministrazione.

     Con le modalità e nei tempi di cui al comma precedente, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore, al personale addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera gamma o di specialista di sistemi o di procedure, a più elevato livello di specializzazione e che rivesta le qualifiche predette.

     Le norme degli scrutini sono stabilite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, sentita la commissione del personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della relativa durata, dell'anzianità di servizio e degli altri giudizi espressi sulle qualità e capacità del dipendente nonché, per il profilo dell'area amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era prevista l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonché dell'eventuale idoneità conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata.

     Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo comma risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili della qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno nel contingente stesso.

 

          Art. 17. Scaglionamento degli oneri

     I benefici economici derivanti, nella prima applicazione del presente decreto, dall'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982, od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle maggiorazioni di cui all'art. 12 successivamente intervenuti, sono corrisposti nella misura percentuale di cui appresso:

 

Dal 1° al 9° livello

 

Dirigenti - Prima qualifica professionale e collaboratore tecnico professionale

dal 1° gennaio 1983

30%

25%

dal 1° luglio 1983

45%

40%

dal 1° gennaio 1984

60%

50%

dal 1° luglio 1984

90%

65%

dal 1° gennaio 1985

100%

100%

 

          Art. 18. Inquadramento funzionale

     Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sarà costituita entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali.

     I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proporzioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la vigenza contrattuale.

 

          Art. 19. Aspetti normativo-organizzativi dell'attività legale

     L'attività legale negli enti è espletata presso uffici legali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, giusto il disposto dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la cui organizzazione è assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli centrali e periferici.

     Agli uffici legali sarà garantito il necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato qualitativamente - quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici stessi, nonché idonea dotazione di mezzi strumentali.

     Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto attiene alle esigenze di collaborazione degli uffici legali con il direttore generale ed i dirigenti delle unità funzionali ed operative, nonché la rilevazione della osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego sono fissati dall'ordinamento dei servizi.

     Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e peculiari esigenze di funzionalità dei singoli uffici.

 

          Art. 20. Mobilità temporanea a domanda del dipendente

     Sentita la commissione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il direttore generale può disporre a domanda, per seri e gravi motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità, senza corresponsione di indennità o rimborso di spesa.

 

          Art. 21. Compensi incentivanti la mobilità territoriale

     Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilità per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli enti con le disponibilità finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni già disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio.

 

          Art. 22. Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero

     Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre amministrazioni si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

 

          Art. 23. Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni

     Il personale della prima qualifica professionale che rivestiva una qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva corrispondente alla qualifica di direttore centrale, direttore superiore o direttore principale, secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni dirigenziali in virtù della precedente qualifica, in posizione di distacco o di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi particolari, attestati dalle stesse, può a domanda, ed in presenza delle necessarie disponibilità dei posti di organico, essere inquadrato nei ruoli della dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente superiore a quella come sopra rivestita.

 

          Art. 24. Speciali concorsi transitori [1]

 

          Art. 25. Autoregolamentazione degli scioperi

     Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contenente la presente disciplina adotteranno e depositeranno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 26. Indennità di servizio all'estero

     Alla tabella allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in corrispondenza del livello funzionale del Ministero degli affari esteri "capo di consolato" nella colonna posizione del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunto "esperto di gestione".

 

          Art. 27. Inquadramento nel ruolo professionale

     La tabella allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, relativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali, è rettificata prevedendo l'equiparazione del personale già appartenente alla categoria direttiva del ruolo amministrativo del preesistente ordinamento anche alla prima qualifica del ruolo professionale del nuovo ordinamento.

 

          Art. 28. Sussidi, borse di studio, mutui edilizi

     L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 500.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.

     Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.

     Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è così modificato:

     "I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, né assegnatari e locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.

     I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".

     Lo stesso punto 5) dell'allegato 6 viene così integrato:

     "A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".

     Al citato allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 è aggiunto il seguente comma:

     "In tale limite dovrà essere ricompreso il "costo reale" inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse legale a carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli enti".

 

     Allegato 1 - Declaratoria delle mansioni

     Esperto di gestione per l'area amministrativa. - A livello di unità funzionale e di unità organica complessa, nell'ambito degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile e per le conseguenti decisioni allo stesso spettanti, assicura, con piena autonomia operativa:

     l'attuazione delle procedure di pianificazione delle attività e del controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, elaborazione dei piani, verifica del loro stato di attuazione e di gestione degli scostamenti;

     l'analisi delle procedure di lavoro e delle altre condizioni organizzative. In particolare individua la gamma delle posizioni di lavoro, degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione; quantifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali; cura la rilevazione dei flussi produttivi anche in rapporto alla valutazione dell'attività in termini di costo; predispone gli elementi per la determinazione degli standards di produttività e cura gli adempimenti connessi all'applicazione dei meccanismi di incentivazione del rendimento.

     In relazione alla specifica esperienza e professionalità possedute, può fornire consulenza per le esigenze di unità funzionali diverse da quella di appartenenza, o a livello di comparto territoriale, o in funzione di supporto ai competenti uffici centrali.

     E' preposto a unità operative ed organizzative non attribuibili ai dirigenti, individuate con specifici provvedimenti dell'amministrazione. Sostituisce il dirigente dell'unità organica in caso di assenza o impedimento, secondo quanto sarà stabilito dall'ordinamento dei servizi.

     Esperto di gestione per l'area tecnica. - Assicura nell'ambito delle aree automatizzate, con piena autonomia operativa e sulla base degli indirizzi forniti dai dirigenti responsabili:

     l'elaborazione di tecniche di studio e progettazione delle procedure automatizzate complesse;

     lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure automatizzate complesse in rapporto al quadro generale del sistema informatico;

     la definizione e la sperimentazione degli standards e delle tecniche di documentazione;

     l'elaborazione dei criteri generali di impostazione delle procedure necessarie a garantire la normalità operativa dei sistemi elaborativi, anche in presenza di anomalie dell'hardware e software, nonché di quelli concernenti la sicurezza degli archivi;

     l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del sistema informatico;

     la predisposizione di periodiche comunicazioni sull'evoluzione del processo tecnologico del sistema informatico in generale e sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che saranno immesse nel sistema informatico.

     Su specifico incarico, l'esperto di gestione per l'area automatizzata assume la responsabilità dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative e consistenti in un rilevante complesso di procedure o di un'unica procedura particolarmente complessa, rispondendo per il conseguimento degli obiettivi affidatigli e per il rispetto dei tempi programmati.

     Specialista tecnico ER. - Svolgimento autonomo di lavoro tecnico e che comporti il controllo e la supervisione di una parte o di tutta un'attività o un servizio o in alternativa lo studio, l'adattamento e il carattere interdisciplinare. Il tipo di lavoro richiede capacità di coordinamento e supervisione collegate ad alto grado di iniziativa e di inventiva.

     Si richiedono conoscenze acquisite a livello universitario o presso enti di ricerca italiani o stranieri unitamente ad una documentata esperienza di lavoro in almeno otto anni di servizio.

 

     Allegato 2 - Tabella dei livelli retributivi

 

 

Qualifiche

Livelli stipendiali annui

 

A)

 

1:

Commesso in prova

3.300.000

2:

Commesso - Agente tecnico

3.600.000

3:

Commesso di livello differenziato - Agente tecnico di livello differenziato - Agente tecnico professionale

3.800.000

4:

Archivista dattilografo - Operatore tecnico

4.400.000

5:

Archivista dattilografo di livello differenziato - Operatore tecnico-professionale - Operatore tecnico di livello differenziato

4.800.000

6:

Assistente - Assistente tecnico - Seconda qualifica professionale

5.500.000

7:

Assistente coordinatore - Assistente tecnico coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico - Seconda qualifica professionale di livello differenziato - Assistente tecnico-professionale

6.400.000

8:

Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico coordinatore - Specialista tecnico ER.

7.700.000

9:

Esperto di gestione

8.640.000

 

B)

 

 

1ª qualifica prof. - Coll. tecnico prof.

9.000.000

 

C)

 

1:

Dirigente (1)

10.046.837

2:

Dirigente superiore

15.263.464

3:

Dirigente generale

19.707.257

(1) La prima classe di stipendio è pari a L. 11.285.000; le altre sette classi del 6% si computano sull'importo della prima classe.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.