§ 42.4.30 - D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:26/05/1976
Numero:411


Sommario
Art. 1.  Orario di lavoro
Art. 2.  Permessi retribuiti
Art. 3.  Permessi non retribuiti
Art. 4.  Ruolo tecnico-amministrativo
Art. 5.  Mansioni connesse con la qualifica
Art. 6.  Passaggi di ruolo
Art. 7.  Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica
Art. 8.  Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento
Art. 9.  Qualifiche dirigenziali
Art. 10.  Nomina alla qualifica di "dirigente"
Art. 11.  Passaggio di qualifica nella dirigenza
Art. 12.  Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale
Art. 13.  Riammissione in servizio
Art. 14.  Determinazione delle dotazioni organiche
Art. 15.  Stato giuridico del personale straordinario
Art. 16.  Trattamento economico
Art. 17.  Stipendio
Art. 18.  Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio
Art. 19.  Benemerenze belliche e patriottiche
Art. 20.  Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli
Art. 21.  Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali
Art. 22.  Quote di aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale
Art. 23.  Calcolo dello stipendio orario giornaliero
Art. 24.  Tredicesima mensilità
Art. 25.  Compenso per lavoro straordinario diurno
Art. 26.  Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo
Art. 27.  Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo
Art. 28.  Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni
Art. 29.  Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza
Art. 30.  Altre competenze
Art. 31.  Trattamento di missione e di trasferimento
Art. 32.  Equo indennizzo
Art. 33.  Prevenzione contro i rischi
Art. 34.  Trattamento economico del personale straordinario
Art. 35.  Attribuzione della qualifica
Art. 36.  Inquadramento nel ruolo professionale
Art. 37.  Decorrenza del trattamento economico
Art. 38.  Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica
Art. 39.  Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio
Art. 40.  Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio
Art. 41.  Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni
Art. 42.  Trattamento economico del personale non di ruolo
Art. 43.  Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente" e per i passaggi di qualifica dirigenziale
Art. 44.  Personale dei ruoli speciali transitori
Art. 45.  Assegno temporaneo
Art. 46.  Conservazione dei trattamenti di miglior favore
Art. 47.  Personale in servizio con rapporti a tempo determinato più volte rinnovati o ad orario ridotto
Art. 48.  Regolamenti organici
Art. 49.  Norme di rinvio
Art. 50.  Norme di attuazione
Art. 51.  Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo
Art. 52.  Commissione del personale
Art. 53.  Commissione di disciplina
Art. 54.  Norme applicabili
Art. 55.  Unità produttive
Art. 56.  Dirigenti sindacali
Art. 57.  Congedi e permessi
Art. 58.  Assemblee
Art. 59.  Contributi sindacali
Art. 60.  Ruoli
Art. 61.  Qualifiche
Art. 62.  Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale
Art. 63.  Incarichi di dirigenza e di coordinamento
Art. 64.  Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
Art. 65.  Consultazione del personale
Art. 66.  Trattamento economico del personale del ruolo tecnico-professionale
Art. 67.  Personale comandato
Art. 68.  Competenze e onorari
Art. 69.  Brevetti
Art. 70.  Personale a contratto
Art. 71.  Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 72.      Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975


§ 42.4.30 - D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(G.U. 14 giugno 1976, n. 155, S.O.)

 

 

     La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, è emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Ipotesi di accordo di cui all'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente "disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" (Roma, 6 maggio 1976)

 

     Preambolo

     Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e dei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi:

     1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformità - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contratti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli Enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi più bassi.

     2) La "chiarezza retributiva", con una struttura del trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall'art. 26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili comunque denominati. Sono fatte salve comunque le indennità attribuibili a norma di legge.

     Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovrà svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali.

     3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di professionalità.

     L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovrà essere preceduto da un'attenta analisi dei casi di specie affinché non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70.

     L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovrà avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianità effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equità.

     La qualità ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di regolamento organico, nonché nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria delle "mansioni", e in applicazione dell'art. 25 della legge n. 70.

     4) La "remuneratività", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediamente acquisiti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficoltà economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato.

     5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme che garantiscano le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici.

     Le parti riconoscono infine la peculiarità - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convengono nella necessità di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti.

 

Capitolo I

 

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

     Art. 1. Orario di lavoro

     L'articolazione dell'orario di lavoro è stabilita sentite le rappresentanze sindacali.

     Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale.

     Il lavoro prestato durante i turni stessi dà diritto a maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

 

          Art. 2. Permessi retribuiti

     Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:

     per matrimonio: quindici giorni;

     per malattia e cure: fino a trenta giorni;

     per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni.

     Il personale ha diritto altresì ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

          Art. 3. Permessi non retribuiti

     Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.

 

          Art. 4. Ruolo tecnico-amministrativo

     Gli enti la cui attività sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.

 

          Art. 5. Mansioni connesse con la qualifica

     L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore.

     Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il personale all'esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita.

     In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito dell'unità funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile può eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non dà luogo comunque a modifiche del trattamento economico.

 

          Art. 6. Passaggi di ruolo

     Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo può essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore.

     I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

     Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall'art. 16, commi secondo e quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, può essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili.

     I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso degli interessati.

 

          Art. 7. Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica

     Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non è ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno o due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti concorsi.

 

          Art. 8. Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento

     Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, determinerà il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonché le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite.

     Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso art. 16, comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8% dei posti di organico del ruolo medesimo fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.

 

          Art. 9. Qualifiche dirigenziali

     Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono denominate, a partire dalla più elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente".

     La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in applicazione dell'art. 20 della suddetta legge, rispettivamente:

     nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di alto rilievo;

     nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo;

     nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo.

     I dirigenti sovraintendono ad unità organiche, assumendo la responsabilità degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unità declaratoria delle mansioni (allegato 1).

     Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.

 

          Art. 10. Nomina alla qualifica di "dirigente"

     La nomina alla qualifica di "dirigente" è disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con periodicità annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Le norme e le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualità del servizio prestato.

     Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali.

     I funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.

 

          Art. 11. Passaggio di qualifica nella dirigenza

     Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicità semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianità di servizio costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio.

 

          Art. 12. Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale

     Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.

 

          Art. 13. Riammissione in servizio

     Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale.

     All'interessato è attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva.

     Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.

 

          Art. 14. Determinazione delle dotazioni organiche

     La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è stabilita dagli enti in base all'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1).

 

          Art. 15. Stato giuridico del personale straordinario

     Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.

 

Capitolo II

 

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

 

          Art. 16. Trattamento economico

     Il trattamento economico del personale è costituito dalle seguenti voci:

     stipendio;

     tredicesima mensilità;

     indennità integrativa speciale;

     quote di aggiunta di famiglia;

     compenso per prestazioni di lavoro straordinario;

     altre competenze previste dal presente accordo.

 

          Art. 17. Stipendio

     Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato 2).

     La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:

     per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati, in cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili al compimento degli anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella;

     in aumenti di importo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima.

     Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di stipendio, in via transitoria e con riserva di rivedere la materia alla scadenza del periodo di validità del presente accordo, sono calcolati in base all'anzianità complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate per ciascuna qualifica, e nel numero massimo di 14:

     dirigente: 6 anni;

     dirigente superiore: 9 anni;

     dirigente generale: 12 anni.

 

          Art. 18. Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio

     Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.

 

          Art. 19. Benemerenze belliche e patriottiche

     Ai fini del calcolo dell'anzianità utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche.

 

          Art. 20. Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli

     Gli aumenti biennali di stipendio sono anticipati per nascita di figli alle condizioni e con le modalità previste per il personale civile dello Stato.

 

          Art. 21. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della prescritta anzianità.

 

          Art. 22. Quote di aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale

     Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

 

          Art. 23. Calcolo dello stipendio orario giornaliero

     Lo stipendio orario è determinato dividendo quello annuo in godimento per 2080.

     Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 e il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

 

          Art. 24. Tredicesima mensilità

     Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.

 

          Art. 25. Compenso per lavoro straordinario diurno

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilità.

     Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresì dell'importo mensile dell'indennità integrativa speciale ragguagliato ad anno.

 

          Art. 26. Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo

     Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando del 30% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

 

          Art. 27. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo

     Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

     All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore.

     Ai dipendenti cui è conferita la qualifica di "collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" è attribuita la stessa classe già conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonché dell'anzianità maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 10.

 

          Art. 28. Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni

     Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni con il limite massimo rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro.

     I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22.

     Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese o comunque più di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le ore 6.

 

          Art. 29. Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza

     Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento è corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5% dello stipendio spettante.

     Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.

 

          Art. 30. Altre competenze

     Le indennità previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarità o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalità al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilità sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili.

     Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1.

     Le competenze professionali corrisposte per l'attività prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.

 

          Art. 31. Trattamento di missione e di trasferimento

     Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allegate norme (allegati 3e4).

 

          Art. 32. Equo indennizzo

     Al dipendente che contragga infermità per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subìto una menomazione permanente dell'integrità fisica non inferiore al 15% nonché il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

     Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dell'art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, semprechè le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse:

anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico 3 anni

anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico 1 anno

leucopenia con neutropenia 1 anno

Leucosi 10 anni

stati leucemoidi 3 anni

sindrome emorragica 1 anno

blefarite o congiuntivite 7 giorni

cheratite 1 anno

cataratta 5 anni

radio-dermiti croniche 10 anni

radio-dermiti acute 60 giorni

radio-epiteliti acute delle mucose 60 giorni

radio-lesioni croniche delle mucose 5 anni

radio-necrosi ossea 5 anni

sarcoma osseo 15 anni

cancro bronco polmonare per inalazione 10 anni

 

          Art. 33. Prevenzione contro i rischi

     I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni.

     I dipendenti addetti a particolari servizi e attività professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.

     l risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente.

     I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.

 

          Art. 34. Trattamento economico del personale straordinario

     Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.

 

Capitolo III

 

NORME TRANSITORIE E FINALI SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 35. Attribuzione della qualifica

     A decorrere dal 1° ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).

     L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma è effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto di impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.

     Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1° ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.

 

          Art. 36. Inquadramento nel ruolo professionale

     L'inquadramento nel ruolo professionale è riservato:

     per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo e geologo;

     per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonché di massaggiatore o massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

     L'inquadramento nel suddetto ruolo è in ogni caso condizionato allo svolgimento di attività strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:

     titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

     diploma di Stato di abilitazione professionale;

     iscrizione al rispettivo albo professionale;

     assunzione di una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.

     Possono altresì essere inquadrati nella prima qualifica i dipendenti laureati in altre discipline affini che appartengano già ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva.

     Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo professionale potrà essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.

 

          Art. 37. Decorrenza del trattamento economico

     Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2) è attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilità per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.

 

          Art. 38. Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica

     Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 è determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7).

     L'anzianità maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alla classe attribuita si considera a tutti gli effetti come anzianità acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianità è computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella posizione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.

     Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base al preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio.

     Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianità minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei precedenti commi è conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianità per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore è attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianità medesima. Sono fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti.

     Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo è attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

     Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) è attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianità maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa già alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari.

     Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio è attribuita, in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.

 

          Art. 39. Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio

     La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 è quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria più elevata.

     Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalità del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.

     Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualità si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualità di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.

     Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 è computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.

     L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

 

          Art. 40. Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio

     Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la norma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianità nella classe medesima.

 

          Art. 41. Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni

     Ai dipendenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato degli enti il cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del precedente art. 35 è attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico previsto dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le funzioni tipiche delle suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore" anche quelle dirigenziali. E' fatta salva l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche è comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purché, in quest'ultimo caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975 per almeno tre anni.

     La classe di stipendio spettante è determinata in base all'anzianità complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma dell'art. 39.

 

          Art. 42. Trattamento economico del personale non di ruolo

     Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.

     La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 39.

     In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 35.

 

          Art. 43. Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente" e per i passaggi di qualifica dirigenziale

     Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui all'art. 25 della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che già rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, già indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo.

     Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è riservata una aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota è ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno.

     Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma.

     Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilità del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianità necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.

 

          Art. 44. Personale dei ruoli speciali transitori

     Al personale appartenente a ruoli speciali transitori è attribuita con effetto dal 1° ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile.

     A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati.

     La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento competeva un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari è effettuata:

     attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche;

     maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 27.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli speciali transitori è valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

          Art. 45. Assegno temporaneo

     Per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 è corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennità integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364, quelle effettivamente liquidate dal 1° luglio 1975, nonché i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

     L'assegno anzidetto è utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonché, per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio.

     Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali è erogata nel mese di gennaio 1977.

     Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennità integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state già assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.

 

          Art. 46. Conservazione dei trattamenti di miglior favore

     Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà nonché l'assegno temporaneo di cui al precedente art. 45 - l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.

     Per le materie non disciplinate direttamente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, o dal presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi di vigilanza.

     Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle già in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.

 

          Art. 47. Personale in servizio con rapporti a tempo determinato più volte rinnovati o ad orario ridotto

     Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto di impiego a termine, prorogato per più di una volta o per un tempo superiore alla durata del rapporto iniziale, è mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La posizione dei singoli interessati sarà definita in conformità all'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Alla stessa stregua sarà definita la posizione dei dipendenti vincolati con rapporto di impiego ad orario ridotto, con possibilità di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti interessati.

     Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale sono corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge.

     Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarità del rapporto di impiego, che saranno disciplinati con apposito regolamento.

 

          Art. 48. Regolamenti organici

     Al fine di pervenire ad un'effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.

 

          Art. 49. Norme di rinvio

     I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in conformità alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui all'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In sede di approvazione del presente accordo sarà provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima.

     Le norme di attuazione dell'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di anticipata attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale.

     Le modalità per la copertura dei posti che risulteranno disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in conformità all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

     Per i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformità ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validità del presente accordo.

 

          Art. 50. Norme di attuazione

     Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.

 

          Art. 51. Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo

     Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1975, numero 70.

 

Capitolo IV

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DEL PERSONALE E ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

 

          Art. 52. Commissione del personale

     La commissione del personale è così composta:

     dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;

     dal direttore generale dell'ente;

     da quattro dipendenti di livello dirigenziale più elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente;

     da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;

     dal segretario, nominato dal direttore generale.

     Per ciascun membro e per il segretario è previsto un supplente.

     Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.

     L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto.

     Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite di intesa con le organizzazioni sindacali.

     La durata in carica della commissione è fissata in 4 anni.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 53. Commissione di disciplina

     La commissione di disciplina è così composta:

     dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente;

     da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato, nominati dal presidente dell'ente;

     da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;

     dal segretario, nominato dal direttore generale.

     Per ciascun membro della commissione e per il segretario è previsto un supplente.

     Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.

     L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto.

     Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite di intesa con le organizzazioni sindacali.

     La durata della commissione è fissata in 4 anni.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per più di tre volte, è dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.

 

Capitolo V

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERTÀ DI OPINIONE E DI DIRITTI SINDACALI

 

          Art. 54. Norme applicabili

     Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ai titoli II e III e gli articoli 28, 29, 30 e 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 con gli adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono.

 

          Art. 55. Unità produttive

     Le specifiche unità nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali saranno determinate dai singoli enti, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, in sede di attuazione dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 56. Dirigenti sindacali

     Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, numero 300.

     Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo.

     I dirigenti sindacali di cui al primo comma:

     a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio;

     b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita;

     c) non possono essere trasferiti dall'unità funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato.

     Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati.

 

          Art. 57. Congedi e permessi

     I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato.

     Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo è così fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70:

     1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali;

     2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della regione;

     3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della provincia.

     Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unità funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati:

 

fino

a

40

 

dipendenti

1

ora settimanale

da

41

A

80

dipendenti

2

ore settimanali

da

81

A

150

dipendenti

3

ore settimanali

da

151

a

300

dipendenti

8

ore settimanali

da

301

a

500

dipendenti

12

ore settimanali

da

501

A

800

dipendenti

16

ore settimanali

da

801

A

1000

dipendenti

24

ore settimanali

da

1001

A

1200

dipendenti

27

ore settimanali

da

1201

A

1400

dipendenti

30

ore settimanali

da

1401

A

1600

dipendenti

33

ore settimanali

da

1601

A

1800

dipendenti

36

ore settimanali

da

1801

A

2000

dipendenti

40

ore settimanali

da

2001

A

2500

dipendenti

45

ore settimanali

da

2501

A

3000

dipendenti

50

ore settimanali

da

3001

A

3500

dipendenti

55

ore settimanali

da

3501

A

4000

dipendenti

60

ore settimanali

oltre

4000

dipendenti

 

 

70

ore settimanali

 

     I dirigenti che hanno facoltà di fruire dei permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unità funzionale, con arrotondamento all'unità dell'eventuale frazione. Per le unità funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti è pari al numero delle ore settimanali spettanti.

     I permessi orari sono altresì concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non più di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti di intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento.

     Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresì, per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno.

     Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonché i periodi in cui i permessi sono fruiti.

 

          Art. 58. Assemblee

     I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. La rilevazione delle ore di assenza dal servizio per partecipare alle assemblee sarà annotata sui fogli di presenza.

     Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione.

     Alle assemblee possono partecipare dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali dei lavoratori che non siano dipendenti dell'ente.

     Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali e l'amministrazione.

 

          Art. 59. Contributi sindacali

     I contributi sindacali, nella misura e con le modalità stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con propria delega.

     La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31 ottobre sia all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.

 

Capitolo VI

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI SPERIMENTAZIONE

 

          Art. 60. Ruoli

     Il personale degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione è inquadrato in due ruoli:

     a) ruolo amministrativo;

     b) ruolo tecnico-professionale di cui all'art. 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Appartengono al ruolo amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della suddetta legge, i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili".

     Appartengono al ruolo tecnico-professionale:

     i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio", ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70;

     i dipendenti che svolgono le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 70;

     i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della stessa legge.

 

          Art. 61. Qualifiche

     Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, le cui mansioni sono stabilite nell'unità declaratoria (allegato 1).

     Il ruolo tecnico-prefessionale si articola nelle qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale", "assistente tecnico-professionale", "operatore tecnico-professionale" e "agente tecnico-professionale" le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 10).

     Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma quarto, della legge n. 70.

 

          Art. 62. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale

     Per le assunzioni alla qualifica di "collaboratore tecnico-professionale", i regolamenti organici devono prevedere, oltre ai requisiti generali, anche quello dell'anzianità di laurea non inferiore a due anni, congiunta a documentata esperienza nel campo tecnico-professionale inerente all'attività di ricerca prevista per i posti da ricoprire.

     La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.

 

          Art. 63. Incarichi di dirigenza e di coordinamento

     I dipendenti appartenenti alla qualifica più elevata del ruolo tecnico-professionale, definito ai sensi dell'art. 38 della legge n. 70, possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ad esercitare funzioni di dirigenza tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.

     Ai dipendenti delle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale possono essere attribuiti incarichi di coordinamento, in conformità a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8.

 

          Art. 64. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica

     Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica presso istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari.

 

          Art. 65. Consultazione del personale

     I componenti della commissione di cui all'art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono eletti dal personale appartenente al ruolo tecnico-professionale fra i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale".

     Il numero dei componenti della commissione e le modalità per l'elezione degli stessi sono determinati dal regolamento organico, in rapporto alle peculiari caratteristiche di ciascun ente.

     Non possono fare parte della commissione i dipendenti membri del consiglio di amministrazione o degli altri organi deliberanti degli enti, della commissione del personale e della commissione di disciplina.

 

          Art. 66. Trattamento economico del personale del ruolo tecnico-professionale

     Il trattamento economico del personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli aumenti biennali, è, per le qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale" e di "assistente tecnico-professionale" quello previsto dal presente accordo rispettivamente per la prima e la seconda qualifica del ruolo professionale e, per le qualifiche di "operatore" e di "agente", quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico.

     Ai dipendenti cui siano conferiti incarichi di coordinamento o di dirigenza si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 29.

 

          Art. 67. Personale comandato

     I provvedimenti di comando previsti dall'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica, previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalità acquisita.

     Al personale comandato, oltre al normale trattamento economico, compete - se ne ricorrono i presupposti - il trattamento di missione di cui alle annesse norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero il trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la durata del comando superi un anno.

 

          Art. 68. Competenze e onorari

     Ai dipendenti del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, per quanto concerne la ripartizione delle competenze e degli onorari previsti dall'art. 26, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 69. Brevetti

     I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente nella esecuzione del rapporto di impiego, sempre che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore.

     All'inventore spetta altresì un equo premio da determinarsi in relazione all'importanza dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

     I regolamenti organici degli enti devono stabilire specifiche norme per la determinazione dell'equo premio e le modalità di corresponsione dello stesso.

     Per quanto non contemplato nella presente norma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127, e successive norme aggiuntive e modificatrici.

 

          Art. 70. Personale a contratto

     Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'art. 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 è determinato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nei limiti del 5% della dotazione organica complessiva di ciascun ente.

     Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale.

     Il trattamento economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.

 

          Art. 71. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

     I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica devono stabilire, in conformità alle leggi vigenti, specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul lavoro e contro la nocività dei vari tipi di attività nonché norme per l'addestramento e l'informazione del personale in materia.

     Per il personale esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi e nelle forme determinati nei regolamenti degli enti suddetti, appositi libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati sanitari ed ambientali concernenti l'attività lavorativa.

     I regolamenti stessi devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.

 

Capitolo VII

 

TERMINE DI EFFICACIA DELL'ACCORDO

 

          Art. 72.

     Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975.

 

     Allegato 1 - Declaratoria delle mansioni

     Ruolo amministrativo

     Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Nell'ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati collaborano ai fini della formazione della volontà dei competenti soggetti di potestà pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali, nonché - nei limiti previsti - alla manifestazione della volontà così espressa. Nell'ambito delle qualifiche uniche funzionali previste dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti dall'ordinamento dell'ente, sulla base dei seguenti principi generali.

     Qualifica di "commesso"

     Disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della corrispondenza; è preposto, salvo diversa organizzazione degli enti, all'apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti; regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine e apparecchiature.

     Qualifica di "archivista dattilografo"

     Disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, all'archiviazione e al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.

     Qualifica di "assistente"

     Svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che non richiedano elaborazione autonoma) nonché di altre macchine, mansioni tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attività istruttoria, di programmazione e di studio, nonché di vigilanza ispettiva; può sovraintendere nell'ambito delle direttive ricevute, ad attività del settore cui è assegnato.

     Qualifica di "collaboratore"

     Svolge mansioni comportanti una autonoma elaborazione di atti preliminari, istruttori ed esecutivi dei provvedimenti dell'amministrazione nell'ambito delle direttive ricevute anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio e di programmazione nonché compiti ispettivi di particolare rilievo; sovraintende all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto.

     Ruolo tecnico

     Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo tecnico contribuiscono, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, a fornire gli elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando esclusivamente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono compiti di natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale. Sarà altresì inquadrato nel ruolo tecnico il personale appartenente ai ruoli delle comunità (educative, convitti, case di riposo, centri di rieducazione, ecc.) di proprietà degli enti, non addetto a compiti amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo professionale.

     Qualifica di "agente tecnico"

     Svolge attività che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; è addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.

     Profili esemplificativi: autista; operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione è riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore.

     Qualifica di "operatore tecnico"

     Svolge mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; è addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti.

     Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; operaio specializzato; centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unità periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto all'operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo; infermiere generico.

     Qualifica di "assistente tecnico"

     Svolge mansioni tecniche specializzate che presuppongono, oltre a una applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e delle procedure di elaborazione meccanografica dei dati; può sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attività del settore cui è assegnato.

     Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del prescritto titolo di studio, addetto a compiti di rielaborazione e sintesi concettuale dei testi stenografati; operatore addetto alla "consolle" degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore- progettista; assistente sociale con regolare diploma professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutore-assistente regolarmente diplomato; programmatore di centro elettronico.

     Qualifica di "collaboratore tecnico"

     Svolge mansioni comportanti autonoma elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nonché vigilanza e controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio e di programmazione; sovraintende all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto.

     Profili esemplificativi: analista di centro elettronico; docente in psicologia o in altre discipline universitarie.

     Ruolo professionale

     Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali".

     L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.

     Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente.

     Dirigenza

     Il dirigente sovraintende all'unità organica ed ha la responsabilità degli atti relativi.

     In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura organizzativa, governo del personale addetto, potestà decisoria in ordine alle materie trattate nella sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilità; studi e ricerche; consulenza, progettazione e programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nell'esplicazione dell'attività istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, la produttività, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dell'ente; assicurare l'unità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi dell'ente, programmando e coordinando l'attività dei vari settori anche ai fini della più razionale utilizzazione delle energie; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; rappresentanza, nei casi previsti, dell'amministrazione.

     Per "unità organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge n. 70 - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta, secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di determinati fini istituzionali sia una struttura semplice per la concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di progettazione, di rappresentanza e di consulenza, o di attività ispettiva, di controllo, di coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entità operative dell'ente.

 

     Allegato 2

     (Omissis).

 

     Allegato 3 - Trattamento di missione

     Al personale inviato in missione in località distante almeno trenta chilometri dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche la zona periferica - spetta un'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede:

 

dirigenti e prima qualifica professionale

L.

16.000

collaboratore amministrativo e tecnico

L.

13.000

assistente amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale

 

 

archivista dattilografo e operatore tecnico

L.

10.000

commesso e agente tecnico

 

 

 

     Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le indennità di trasferta di cui al primo comma sono ridotte di un terzo.

     Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

     L'indennità di trasferta non compete per le missioni compiute:

     a) in località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;

     b) nella località di abituale dimora;

     c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia.

     L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

     Al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo professionale nonché per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di prima categoria. In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

     Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per tutto il rimanente personale.

     Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

     E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso.

     Il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi spetta anche per quelli effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

     In tale ultimo caso è dovuto anche il rimborso delle spese di una assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

     Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse è commisurato al costo del viaggio nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo.

     Al personale inviato in missione è consentito anche l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 60 al chilometro quale rimborso delle spese di viaggio.

     Per le missioni all'estero - ferma restando la facoltà di cui al sesto comma - l'indennità di trasferta compete nelle misure previste dal primo comma o, se più favorevoli, in quelle vigenti per il personale civile dello Stato secondo la seguente ripartizione:

     gruppo 3: dirigente generale;

     gruppo 4: altri dirigenti e prima qualifica del ruolo professionale;

     gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico;

     gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale;

     gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico;

     gruppo 8: commesso e agente tecnico.

     Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete l'indennità di trasferta prevista per il personale del Ministero degli affari esteri.

     Le indennità connesse alla missione sono adeguate alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio relativa al trimestre in corso alla data di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del presente accordo.

 

     Allegato 4 - Trattamento di trasferimento

     Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune è dovuto il trattamento di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione.

     Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente.

     Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con un'indennità chilometrica di L. 60 al quintale.

     Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masse sono rimborsate nella misura di L. 5000 al quintale.

     Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi (prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza) in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento, una indennità di prima sistemazione nelle misure di seguito indicate:

     dirigente e prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000; per i mesi successivi L. 350.000;

     collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000; per i mesi successivi L. 300.000;

     rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi L. 250.000.

     Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al precedente comma, salva la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Per le indennità connesse al trasferimento si applica l'ultimo comma delle norme di cui all'allegato 3 dell'accordo.

     Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.

 

     Allegato 5 - Equo indennizzo

     L'importo di cui all'art. 32 è commisurato - secondo la percentuale di invalidità e, in caso di invalidità assoluta o di morte, secondo l'età - al sottoindicato numero di annualità dello stipendio complessivo riferito a 38 anni di servizio.

 

 

 

Numero delle annualità spettanti

 

 

Dirigente, prima

Assistente e

 

 

 

 

qualifica

assistente

 

 

Percentuale di

Anni di età

professionale,

coordinatore

Archivista

Commesso e

invalidità

 

collaboratore e

dei ruoli

dattilografo e

agente tecnico (4)

 

 

collaboratore

amministrativo

operatore (3)

 

 

 

coordinatore

e tecnico,

tecnico

 

 

 

dei ruoli

seconda

 

 

 

 

amministrativo

qualifica

 

 

 

 

e tecnico (1)

professionale (2)

 

 

80 - 100

fino a 40

6

8

10

12

o

41 - 50

5

7

8,5

10

morte

51 - 65

4

6

7

8

66 - 79

_

3

4

5

6

50 - 65

_

2

3

3,5

4

36 - 49

_

1,5

2

2,5

3

15 - 35

_

1

1,5

1,8

2

 

     Allegato 6

     (Omissis).

 

     Allegato 7

     (Omissis). 

 

     Allegato 8

     (Omissis).