§ 80.5.220 – L. 27 maggio 1959, n. 324.
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/05/1959
Numero:324


Sommario
Art. 1.      Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o [...]
Art. 3.      Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a [...]
Art. 4.      Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a [...]
Art. 5.      Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, [...]
Art. 6.      I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli [...]
Art. 7.      Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, [...]
Art. 8.      Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 [...]
Art. 9.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla [...]
Art. 10.      A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive [...]
Art. 11.      Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 [...]
Art. 12.      Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, [...]
Art. 14.      Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e [...]
Art. 15.       Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri [...]
Art. 16.      Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per [...]
Art. 17.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.220 – L. 27 maggio 1959, n. 324.

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(G.U. 5 giugno 1959, n. 132).

 

     Art. 1.

     Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori [1].

     Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio [2].

     L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

     a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento [3];

     c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare [4];

     d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe [5].

     L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

     Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.

     Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori [6].

     L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

     Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio [7].

     L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

     a) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

     b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

     c) non compete per le pensioni pagabili all'estero [8].

     Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, od in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

     L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

     La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa [9].

     La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

     Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.

     Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

     “L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

     “Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     “L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a L. 30.000.

     “Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000».

 

          Art. 4.

     Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

     “L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 5120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 7030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 8940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

     “Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superate il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     “L'importo di lire 25.000 stabilite dall'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

     “Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000».

     Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

 

          Art. 5.

     Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del Comune di residenza [10].

     Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

     La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

     Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

     Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

     La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

     Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

     La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.

     I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

     Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

 

          Art. 6.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

 

          Art. 7.

     Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.

     Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 8.

     Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

 

          Art. 10.

     A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

     In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

     Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

     Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

 

          Art. 11.

     Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 12.

     Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

 

          Art. 13.

     Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

 

          Art. 14.

     Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro.

     I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

 

          Art. 15.

     Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico

L. 600

Capo reparto

L. 550

Operatore

L. 400

Perforatore

L. 400

     Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 16.

     Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 [11].

     Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

 

          Art. 17.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte di redditi imponibili di categoria B, che eccede lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 10 agosto 1964, n. 656.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 10 agosto 1964, n. 656.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1990, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 con gli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ; con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lett. b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 con gli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1960, n. 185.

[6] Comma così sostituito dall' art. 7 della  L. 10 agosto 1964, n. 656.

[7] Comma così sostituito dall' art. 7 della  L. 10 agosto 1964, n. 656.

[8] Comma così sostituito dall' art. 1 della L. 3 marzo 1960, n. 185.

[9] Comma così sostituito dall' art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 3 marzo 1960, n. 185.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 3 marzo 1960, n. 185.