§ 80.5.158 – D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 23.
Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/02/1955
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito [...]
Art. 2.      L'assegno integrativo di cui al precedente art. 1
Art. 3.      L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione
Art. 4.      Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme del presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 2, n. [...]
Art. 5.      Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del regio [...]
Art. 6.      Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 è concesso in [...]
Art. 7.      L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, [...]
Art. 8.      Ai titolari di pensioni ordinarie o assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da [...]
Art. 9.      Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 8 ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno [...]
Art. 10.      L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di [...]
Art. 11.      La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera [...]
Art. 12.      Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo [...]
Art. 13.      L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni [...]
Art. 14.      In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 [...]
Art. 15.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.158 – D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 23.

Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.

(G.U. 10 febbraio 1955, n. 33).

 

     Art. 1.

     Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'assegno integrativo di cui al precedente art. 1:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive estensioni.

     Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno integrativo.

 

          Art. 3.

     L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione.

     L'assegno medesimo non dà luogo a riliquidazione degli assegni personali previsti dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe.

 

          Art. 4.

     Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme del presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalle tabelle di cui agli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767:

     a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

     b) categorie di personale postelegrafonico già previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e che non sia equiparato, ai fini del trattamento economico, al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

     d) personale aggregato alle carceri;

     e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1.

     Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano ai collaboratori comunali, nonchè ad altri personali che, pur prestando la propria opera all'Amministrazione dello Stato, non sono a questa vincolati da rapporto d'impiego o di lavoro, ed ai quali, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

 

          Art. 5.

     Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, del regio decreto 1° aprile 1935, n. 343 - convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019 - e successive modificazioni, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno integrativo di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 6.

     Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 è concesso in proporzione alla sola quota a carico dello Stato, tenendo presente il disposto del precedente art. 2, lettera b).

 

          Art. 7.

     L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotto, a decorrere dal 1° agosto 1954, di un importo pari ai due terzi dell'assegno integrativo mensile di cui al presente decreto, con arrotondamento del residuo assegno personale a lire 100 mensili per eccesso.

 

          Art. 8.

     Ai titolari di pensioni ordinarie o assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato della emigrazione, è concesso, dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, un assegno integrativo temporaneo mensile pari al sedici per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni assegno accessorio.

     Il suddetto assegno integrativo temporaneo è altresì dovuto ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nonchè ai titolari di pensioni ex regime austroungarico passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

     L'assegno integrativo di cui al presente articolo è dovuto anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

     Le disposizioni del primo comma non si applicano ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

 

          Art. 9.

     Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 8 ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno integrativo temporaneo è concesso in proporzione alle sole quote a carico dello Stato o delle Amministrazioni suddette.

     E' fatta eccezione per le pensioni indicate dall'articolo 14 del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le quali l'assegno integrativo temporaneo si calcola come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato.

 

          Art. 10.

     L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

     Il suddetto assegno non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

     L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, va sottoposto a revisione considerando per la determinazione della sua misura anche gli assegni integrativi previsti dagli articoli 1 e 8 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera retributiva alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 85.

 

          Art. 12.

     Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8 va detratto l'aumento concesso sulla pensione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativamente ai servizi prestati allo Stato.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche agli aventi diritto dei salariati statali, titolari di trattamenti normali di quiescenza indiretti o di riversibilità liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952.

 

          Art. 13.

     L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     I titolari di pensioni privilegiate ordinarie integrate dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, di cui al precedente comma, hanno facoltà di optare, in luogo dei predetti assegni, per gli assegni accessori della pensione privilegiata ordinaria, ivi compresi l'assegno di caroviveri e l'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8.

 

          Art. 14.

     In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, l'assegno integrativo è maggiorato una volta tanto della differenza.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Misure dell'assegno integrativo mensile da corrispondere per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955

 

Dipendenti di ruolo dei gruppo A, B e C delle Amministrazioni statali

 

Grado statale

Gruppo A

Importo mensile Gruppo B

Gruppo C

I - II - III

40.000

-

-

IV

32.000

-

-

V

25.000

-

-

VI

20.000

20.000

-

VII

13.500

13.500

-

VIII

9.000

9.000

9.000

IX

6.500

6.500

6.500

X

5.500

5.500

6.000

XI

5.000

5.000

5.000

XII

-

5.000

5.000

XIII

-

-

5.000

 

Sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia

 

 

Importo mensile

Aiutante di battaglia

6.500

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

6.000

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

5.500

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

5.000

Altri personali

 

Capi operai permanenti

6.000

Personale subalterno, altri sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia, graduati e militi delle Forze di polizia, personale dei ruoli speciali transitori, altri salariati permanenti e temporanei, personale non di ruolo

5.000