§ 82.1.1a - Legge 26 settembre 1954, n. 870.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:26/09/1954
Numero:870

§ 82.1.1a - Legge 26 settembre 1954, n. 870. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

(G.U. 29 settembre 1954, n. 224).

 

 

     È convertito in legge il decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.

     Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

     Il primo comma, prima parte, dell'art. 2, è sostituito dal seguente:

     Sulla quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, è dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     Gli emolumenti di cui all'art. 1 sono dovuti per metà al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e per metà al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario gli emolumenti che sono ragguagliati al numero delle facciate scritte.

     Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze.

     La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

     Le somme attribuite ai sensi del primo comma al personale di collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente, sono versate, a cura dei conservatori o dei procuratori incaricati del servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

     L'eventuale eccedenza fra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, è attribuita a titolo di assegno personale.

     Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

     La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     Nulla è innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

     La tabella allegata al decreto è sostituita da quella allegata alla presente legge.

 

 

Tabella allegata - Tariffa degli emolumenti dovuti alle conservatorie dei registri immobiliari

Num. d'ord.

Indicazione degli atti e delle formalità che danno diritto alla percezione degli emolumenti

Importo degli emolumenti (lire)

Note

1

a)

Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contempli più formalità, compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi a piè della nota da restituire al richiedente.

50

Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.

 

b)

Se la formalità importa più di una repertoriazione "a favore" e "contro" per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente.

10

 

 

c)

Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto della annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di L. 50, per ciascuna di dette persone.

10

 

 

d)

Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione.

30

 

2

 

Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'art. 2834 del Codice civile

100

 

 

 

Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta

30

 

3

 

Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona

50

Non è consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica.

 

 

Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni

25

 

4

 

Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca

50

 

5

 

Ispezione isolata delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata

50

 

6

 

Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato

30

Se il certificato riguarda cumulativamente il padre fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.

7

 

Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona:

 

 

 

 

per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:

 

 

 

 

a) se il certificato è generale

25

 

 

 

b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè, determinati beni)

40

 

 

 

In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta

30

Se il certificato riguarda più di una persona per ciascuna di esse è dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi comulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

8

 

Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:

 

 

 

 

a) se il certificato è generale

50

 

 

 

b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)

40

 

9

 

Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa

50

 

10

 

Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

11

 

Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'art. 2673 Codice civile:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

12

 

Per la collocazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'art. 746 del Codice procedura civile:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

13

 

Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540

200

 

14

 

Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente

30

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.