§ 82.1.15 – D.L. 31 luglio 1954, n. 534.
Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:31/07/1954
Numero:534


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      I conservatori dei registri immobiliari sono tenuti a prestare una cauzione, nell'interesse del pubblico, nella seguente misura
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto
Art. 9.      Il presente decreto, da presentarsi alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, [...]


§ 82.1.15 – D.L. 31 luglio 1954, n. 534. [1]

Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

(G.U. 31 luglio 1954, n. 173).

 

     Art. 1. [2]

     I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.

     Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7.

     I conservatori dei registri immobiliari sono tenuti a prestare una cauzione, nell'interesse del pubblico, nella seguente misura:

     a) di L. 1.200.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Santa Maria, Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

     b) di L. 1.000.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

     c) di L. 800.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

     d) di L. 600.000 per le conservatorie di Massa e Carrara, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

     e) di L. 400.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casalmonferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, San Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

     Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita nella seguente misura:

     f) di L. 300.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana, Verbania;

     g) di L. 240.000 per gli uffici di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri, Volterra;

     h) di L. 180.000 per gli uffici di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

     i) L. 150.000 per gli uffici di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

     La cauzione deve essere prestata mediante idonea ipoteca su beni stabili o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

     La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

     I conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, debbono, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso integrare la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

     Per i conservatori e per i titolari degli uffici misti che cessano dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto, da presentarsi alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il 1° agosto 1954.

 

 

Allegato A [8]

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

 

Num. d'ord.

Indicazione degli atti e delle formalita' che danno diritto alla percezione degli emolumenti

Importo degli emolumenti (lire)

Note

1

a)

Per ogni formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contempli piu' formalita', compreso il certificato di eseguita formalita' da rilasciarsi a pie' della nota da restituire al richiedente.

50

Il numero delle formalita' e' determinato con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.

 

b)

Se la formalita' importa piu' di una repertoriazione "a favore" e "contro" per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente.

10

 

 

c)

Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a piu' di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto della annotazione, fra piu' persone, oltre l'emolumento di L. 50, per ciascuna di dette persone.

10

 

 

d)

Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione.

30

 

2

 

Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'art. 2834 del Codice civile

100

 

 

 

Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta

30

 

3

 

Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona

50

Non e' consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica.

 

 

Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalita' di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalita' ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni

25

 

4

 

Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca

50

 

5

 

Ispezione isolata delle formalita' di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalita' ispezionata

50

 

6

 

Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato

30

Se il certificato riguarda comulativamente il padre fratelli e sorelle aventi la stessa paternita', e' dovuto un solo emolumento per le formalita' che si riferiscono a tutti.

7

 

Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona:

 

 

 

 

per ogni formalita' di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:

 

 

 

 

a) se il certificato e' generale

25

 

 

 

b) se il certificato e' speciale (se riguarda cioe', determinati beni)

40

 

 

 

In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta

30

Se il certificato riguarda piu' di una persona per ciascuna di esse e' dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi comulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternita'.

8

 

Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:

 

 

 

 

a) se il certificato e' generale

50

 

 

 

b) se il certificato e' speciale (se riguarda cioe' determinati beni)

40

 

9

 

Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa

50

 

10

 

Copie di formalita' di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

11

 

Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'art. 2673 Codice civile:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

12

 

Per la collocazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'art. 746 del Codice procedura civile:

 

 

 

 

per ogni facciata scritta

30

 

13

 

Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540

200

 

14

 

Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente

30

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 settembre 1954, n. 870.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 870.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 870 e ora abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Articolo sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 870 e ora abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[8] Allegato così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 870.