§ 80.5.131 – D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767.
Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/07/1952
Numero:767


Sommario
Art. 1.      Le tabelle di cui agli allegati da I a VIII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, sono sostituite da quelle da I a VIII annesse al presente decreto
Art. 2.      Le tabelle A e D, lettera A), annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato IX al presente decreto
Art. 3.      Le competenze dei personali indicati nell'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per [...]
Art. 4.      Gli importi dell'indennità di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati [...]
Art. 5.      Salvo quanto disposto dai successivi commi le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 4 hanno effetto sui compensi per [...]
Art. 6.      L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla [...]
Art. 7.      Le misure delle indennità di missione e di prima sistemazione previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento [...]
Art. 8.      Le competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli spettanti ai personali dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato in dipendenza del [...]
Art. 9.      Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle [...]
Art. 10.      I trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, in corso di godimento al 1° gennaio 1952 o conferiti a partire [...]
Art. 11.      Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1952


§ 80.5.131 – D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767.

Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali.

(G.U. 12 luglio 1952, n. 160, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le tabelle di cui agli allegati da I a VIII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, sono sostituite da quelle da I a VIII annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le tabelle A e D, lettera A), annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato IX al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le competenze dei personali indicati nell'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, si ottengano importi netti mensili eguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto.

 

          Art. 4.

     Gli importi dell'indennità di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470.

 

          Art. 5.

     Salvo quanto disposto dai successivi commi le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 4 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità. Non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, salva l'applicazione del successivo art. 8. Inoltre non hanno effetto sulle ripartizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dell'art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente al 1° luglio 1951.

     (Omissis) [1].

     Il coefficiente fisso di 200 previsto dall'art. 8 - comma primo del citato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per la determinazione del premio giornaliero di presenza è sostituito da quello di 190.

     Per il personale salariato i compensi per lavoro straordinario sono elevati ad importi orari lordi tali che, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, si ottengano importi netti orari uguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto. Analogamente va disposto per la corresponsione, al personale di che trattasi, del premio giornaliero di presenza.

 

          Art. 6.

     L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.

     Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto dell'aumento degli importi lordi delle predette competenze derivante dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Le misure delle indennità di missione e di prima sistemazione previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, sono maggiorate del 4,36 per cento, e quelle stabilite per il restante personale del 2,48 per cento. Gli importi risultanti si arrotondano, per eccesso, alla lira.

     Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente comma si applica con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato e del 4 per cento per il restante personale [2].

 

          Art. 8.

     Le competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli spettanti ai personali dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle predette Amministrazioni autonome, sono maggiorate dell'11,67 per cento se dovute al personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, e del 6,44 per cento se dovute al restante personale.

     Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento, per eccesso, a 10 lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a 10 centesimi per le competenze orarie.

     La ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente primo comma, nonchè, sugli assegni, diritti compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare con le aliquote rispettivamente, dell'8 per cento per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato e del 4 per cento per il restante personale [3].

 

          Art. 9.

     Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe, o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1952, nonchè i relativi assegni di caroviveri, sono elevati ad importi annui lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, risultino importi netti mensili corrispondenti a quelli spettanti prima della predetta data del 1° gennaio 1952.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni e agli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi.

 

          Art. 10.

     I trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, in corso di godimento al 1° gennaio 1952 o conferiti a partire dalla data predetta, ivi compresi i relativi assegni supplementare e di caroviveri temporaneo, sono elevati ad importi lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, risultino importi netti corrispondenti a quelli che competerebbero qualora non si dovessero applicare gli articoli dal 27 al 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1952.

     Peraltro per il periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 1952 e il 30 giugno 1952 non si fa luogo a conguagli in applicazione del presente decreto, fatta eccezione per i personali che godano delle esenzioni fiscali previste per le famiglie numerose.

     Per i dipendenti statali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1952 in poi, gli stipendi, paghe e retribuzioni previsti dalle tabelle allegate al presente decreto si considerano integralmente percepiti ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[2] Comma già modificato dall'art. 20 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[3] Comma già modificato dall'art. 20 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.