§ 80.5.128 – L. 8 aprile 1952, n. 212.
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/04/1952
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento [...]
Art. 2.      Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il [...]
Art. 3.      Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di [...]
Art. 4.      L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla [...]
Art. 5.      L'importo dell'indennità di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde
Art. 6.      L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 7.      L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 8.      L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il [...]
Art. 10.      Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per [...]
Art. 11.      Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei [...]
Art. 12.      Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà - nella misura [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire [...]
Art. 15.      Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che [...]
Art. 16.      Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie [...]
Art. 17.      L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari [...]
Art. 19.      Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui [...]
Art. 20.      L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'art. 3 della legge 29 [...]
Art. 21.      Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle [...]
Art. 22.      La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 21 si effettua
Art. 23.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie
Art. 24.      Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già [...]
Art. 25.      Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, [...]
Art. 26.      L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e [...]
Art. 27.      Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto [...]
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.      Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza [...]
Art. 31.      La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di [...]
Art. 32.      In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente [...]
Art. 33.      Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo [...]
Art. 34.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.128 – L. 8 aprile 1952, n. 212.

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(G.U. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

     Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

     Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

     Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

     Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

     E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

 

          Art. 3.

     Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, nè si considerano per le ripartizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.

     Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è aumentato, per i singoli gradi, di un importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

 

          Art. 4.

     L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.

     Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     L'importo dell'indennità di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:

     lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

     lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

 

          Art. 6.

     L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 3620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 3770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 3930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 4240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

     Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     L'importo di lire 22.000 indicato nell'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000.

     Gli importi di lire 7000 e lire 6000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9000 e a lire 8000.

 

          Art. 7.

     L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

 

          Art. 8.

     L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:

     "Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

     "Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

     "Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

     "Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

     "Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".

 

          Art. 9.

     Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per i dipendenti statali.

     Sono soppressi:

     a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

     b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

     Alle categorie che attualmente fruiscono dell'indennità di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perchè addetti ai lavori pesanti e pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

     Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.

     Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo al titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

     Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 

          Art. 12.

     Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà - nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza - alla revisione del trattamento economico:

     a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

     b) degli ufficiali giudiziari;

     c) del personale aggregato alle carceri;

     d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

     f) dei soldati, caporali o caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

     Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.

     Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

     Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 [4].

 

          Art. 15.

     Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

 

          Art. 16.

     Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.

     L'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato.

 

          Art. 17.

     L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

     "All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

     "Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione".

 

          Art. 18.

     Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente art. 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. E' invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

     Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

     Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni.

 

          Art. 19.

     Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

     Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti, istituti ed aziende suindicati - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

     Al personale degli enti, istituti ed aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 18.

 

          Art. 20.

     L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

     Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

 

          Art. 21.

     Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

     Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

 

          Art. 22.

     La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 21 si effettua:

     1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 20, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

     2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

     3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo art. 25.

     Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

     Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

     ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle Ferrovie dello Stato;

     ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

     al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

     al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

     Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.

 

          Art. 24.

     Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.

     Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953.

 

          Art. 25.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati:

     da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

     da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

     da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

     Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4800 a lire 11.040 annue.

     Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a se stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

     Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue [5].

 

          Art. 26.

     L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 25, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

     Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

     Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

     L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, è riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 27.

     Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

 

          Art. 28. [6]

 

          Art. 29. [7]

 

          Art. 30.

     Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 28 e 29, nonchè sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente art. 28 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

     Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

 

          Art. 31.

     La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

     L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

     E' abrogato l'art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

 

          Art. 32.

     In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente art. 27, delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

     delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

     dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 21, nonchè dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

     Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 18 e 19 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonchè per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti.

 

          Art. 33.

     Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 34.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951, salvo quando dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 2 marzo 1954, n. 19.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 2 marzo 1954, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 2 marzo 1954, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 2 marzo 1954, n. 19.

[5] Gli importi di cui al presente comma sono stati rispettivamente elevati a lire 408.000, a lire 396.000 e a lire 384.000 per effetto dell'art. 18 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.