§ 86.4.17 – L. 4 maggio 1951, n. 307.
Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:04/05/1951
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, [...]
Art. 2.      L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti [...]
Art. 3.      Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e7 del decreto [...]
Art. 4.      Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già [...]
Art. 5.      Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e13, primo e [...]
Art. 6.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie [...]
Art. 7.      Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedentiarticoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio [...]
Art. 8.      Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a [...]
Art. 9.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 86.4.17 – L. 4 maggio 1951, n. 307.

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.

(G.U. 14 maggio 1951, n. 108).

 

     Art. 1.

     Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10%.

 

          Art. 2.

     L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza è elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue.

 

          Art. 3.

     Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 66.000.

     Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a L. 55.000.

 

          Art. 4.

     Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%.

     Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base alregio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.

 

          Art. 5.

     Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.

 

          Art. 7.

     Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedentiarticoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, è concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilità, nella seguente misura:

     50 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;

     40 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;

     30 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;

     20 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

     Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.

     L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilità della pensione o dell'assegno.

 

          Art. 8.

     Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1° luglio 1950.

     Il relativo onere farà carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.

 

          Art. 9.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.