§ 46.8.12 - R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/12/1928
Numero:3458


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, visto, d'ordine nostro, dai nostri ministri segretari di Stato per le guerra [...]
Art.  1. art. 2. della legge 17 luglio 1910, n. 530.
Art. 2.  art. 5 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 3.  [2].- primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 4.      Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono contenute [...]
Art. 5.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 6.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 7.  art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 8.  articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.
Art. 9.  art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 10.  art. 3 del regio decreto 1919, n. 2079, e art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 11.  art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 12.  art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 12 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 13.  art. 165 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 14.  art. 15 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 15.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 16.  art. 5 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.
Art. 17.  art. 6 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 18.  art. 157 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal regio decreto 31 marzo 1925, n. 363.
Art. 19.  art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 regio decreto 3 giugno 1920, n. 710.
Art. 20.  art. 1 regio decreto 3 giugno 1920, n. 710.
Art. 21.  art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.
Art. 22.  art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.
Art. 23.  art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.
Art. 24.  § 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 25.  § 2 regolamento assegni fissi approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 26.  § 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 27.  art. 171, ultimo comma, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal regio decreto 206 del 1926, art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 28.  art. 2 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399.
Art. 29.  art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.
Art. 30.  terz'ultimo comma dell'art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 31.  penultimo comma dell'art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 32.  art. 7 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applicazione dell'art. 189, terzo comma, del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 33.  art. 8 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.
Art. 34.  art. 2, commi secondo, terzo e quinto, del regio decreto-legge 3 agosto 1928, 1886.
Art. 35.  art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530.
Art. 36.  § 24 regolamento assegni fissi.
Art. 37.  art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380.
Art. 38.  art. 2 del regio decreto 24 agosto 1921, n. 1272.
Art. 39.  §§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882
Art. 40.  § 36 del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 41.  art. 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 42.  art. 13 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e ultimo comma dell'art. 157 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 43.  art. 20 del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 69.
Art. 44.  art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.
Art. 45.  articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1916, n. 1245.
Art. 46.  art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del regio decreto 31 marzo 1927, n. 362.
Art. 47.  secondo comma dell'art. 5 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 48.  art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del regio decreto 22 aprile 1915, n. 538.
Art. 49.      Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio [...]
Art. 50.      L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri [...]
Art. 51.  art. 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257.
Art. 52.  art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.
Art. 53.      Nello stabilire lo stipendio e gli altri assegni fissi per i commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno presenti anche le relative disposizioni, che sono contenute nel testo [...]
Art. 54.  articoli 156 e 158 regio decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 55.  art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 56.  § 73 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 57.  art. 171, primo ed ultimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 58.      L'indennità militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali dei carabinieri reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio [...]
Art. 59.  art. 1 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.
Art. 60.      L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprono le cariche indicate nel precedente art. 33, in sostituzione di [...]
Art. 61.      L'indennità d'alloggio prevista dal precedente art. 34 compete agli ufficiali dei carabinieri reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto
Art. 62.  art. 12, secondo comma, del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.
Art. 63.  § 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 64.  § 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 65.  § 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 66.  § 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Art. 67.      L'ufficiale delle categorie in congedo che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla metà [...]
Art. 68 . § 166 del regolamento per le indennità eventuali del regio esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201.
Art. 69.      Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non sono applicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in servizio
Art. 70.  decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, e decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176.
Art. 71.      Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni per i sottufficiali e i militari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V, VI e VII annesse [...]
Art. 72.      Con la dizione "marescialli" usata nel presente decreto s'intendono i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti
Art. 73.  art. 26, terzo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 74.  art. 21 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 75.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 76.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 77.      L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi
Art. 78.  art. 22 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 79.  art. 23 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 80.  art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.
Art. 81.  art. 8 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 82.      Il tempo, che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14
Art. 83.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 84.  tabella b annessa al regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al regio decreto 16 luglio 1923, n. 1616.
Art. 85.  ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 86.  art. 25 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1037.
Art. 87.  art. 7 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713.
Art. 88.  art. 7 del regio decreto 29 novembre 1915, n. 1713.
Art. 89.  §§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi.
Art. 90.  lettere c, e d, del § 103 dell'art. 1 del regio decreto 4 aprile 1912, n. 646, e numeri 3 e 4 dell'art. 26 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.
Art. 91.  art. 24 del decreto ministeriale 14 agosto 1925
Art. 92.  art. 172, secondo comma, del regio decreto 2395 del 1923, modificato dal regio decreto 206 del 1926; art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 93.  art. 56 del regio decreto 13 giugno 1927, n. 1037.
Art. 94.  art. 8 del regio decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206.
Art. 95.      L'indennità militare speciale, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali dalle tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme [...]
Art. 96.  articolo unico del regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309.
Art. 97.  secondo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.
Art. 98.      I sottufficiali richiamati dal congedo ricevono lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni stabiliti per i sottufficiali in servizio permanente [...]
Art. 99.  art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.
Art. 100.  art. 26 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.
Art. 101.  art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 102.      Il servizio coloniale, per i sottufficiali richiamati dal congedo che ne hanno diritto, è computato con le norme contenute nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14
Art. 103.  tabella b annessa al regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al regio decreto 16 luglio 1923, n. 1616.
Art. 104.      Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al presente decreto pei marescialli in servizio sedentario
Art. 105.      Ai sottufficiali dei carabinieri reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano [...]
Art. 106.      I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono provvisti, lo perdono in ogni altra specie di licenza
Art. 107.      Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto
Art. 108.  art. 16 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, modificato dal regio decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254.
Art. 109.  art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335.
Art. 110.  art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278.
Art. 111.  art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380.
Art. 112.  art. 9 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 113.  art. 10 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 114.  terzo comma dell'art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 115.  art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 116.  secondo e terzo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e primo e secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.
Art. 117.  art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e articoli 2 e 3 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.
Art. 118.  art. 9 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.
Art. 119.  art. 10 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.
Art. 120.  art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.
Art. 121.  art. 3 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 122.  art. 4 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 123.  art. 178 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.
Art. 124.  sesto comma dell'art. 178 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 125.  art. 190 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, primo e secondo comma, e art. 114, terzo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.
Art. 126.      Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equiparati
Art. 127.      I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo, ricevono il trattamento stabilito per il grado di [...]
Art. 128.      Ai sottufficiali dei carabinieri reali, riassunti in servizio dal congedo illimitato per essere adibiti ai depositi di esplosivi, spettano i normali assegni del loro grado, e le indennità [...]
Art. 129.  art. 1, sesto comma, del regio decreto 18 settembre 1924, n. 1606.
Art. 130.      Ai militari del soppresso corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3098
Art. 131.      Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, approvato col regio decreto 14 luglio 1898, n. 380; e, per quanto riguarda i militari del regio [...]


§ 46.8.12 - R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458. [1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

(G.U. 6 marzo 1929, n. 55)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, visto, d'ordine nostro, dai nostri ministri segretari di Stato per le guerra e per le finanze.

 

TESTO UNICO

 

Capo I

 

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 1. art. 2. della legge 17 luglio 1910, n. 530.

     Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni fissi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

 

          Art. 2. art. 5 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione.

     Esso non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

 

          Art. 3. [2].- primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

     All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti.

 

          Art. 4.

     Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono contenute nelle leggi che regolano il collocamento degli ufficiali in tale posizione.

 

          Art. 5. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.

 

          Art. 6. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio.

     Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma precedente.

 

          Art. 7. art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.

 

          Art. 8. articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

     Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 9. art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 [3].

     Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio.

 

          Art. 10. art. 3 del regio decreto 1919, n. 2079, e art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

 

          Art. 11. art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.

 

          Art. 12. art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 12 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane, che non sia stato computato negli stipendi di un grado agli effetti del precedente art. 11, è valutato nei gradi superiori.

 

          Art. 13. art. 165 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     E' considerato come servizio coloniale il tempo passato in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè il tempo stesso sia trascorso effettivamente nelle colonie.

 

          Art. 14. art. 15 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     Agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio prestato nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12:

     CINA. Per i militari formanti il corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

     EGEO. Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

     ALBANIA. Dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

     MURMANIA. Dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

     SIBERIA ASIATICA. Dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

 

          Art. 15. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

 

Generale di brigata e maggiore generale

anni

28

Colonnello e tenente colonnello

"

21

Maggiore

"

16

Capitano

"

10

Tenente

"

4

 

          Art. 16. art. 5 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.

     La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.

 

          Art. 17. art. 6 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli aumenti di stipendio per compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.

 

          Art. 18. art. 157 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal regio decreto 31 marzo 1925, n. 363.

     I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10.100, lire 10.800 e lire 11.600 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.

 

          Art. 19. art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 regio decreto 3 giugno 1920, n. 710.

     Lo stipendio degli ufficiali può essere ridotto ai quattro quinti, ai tre quinti, alla metà, o può essere sospeso.

 

          Art. 20. art. 1 regio decreto 3 giugno 1920, n. 710.

     Lo stipendio è ridotto ai quattro quinti agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri.

 

          Art. 21. art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.

     Lo stipendio è ridotto ai tre quinti:

     a) agli ufficiali in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

     b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

     c) agli ufficiali generali ed ai colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità.

 

          Art. 22. art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.

     Lo stipendio è ridotto alla metà:

     a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;

     b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

 

          Art. 23. art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362.

     Lo stipendio è sospeso:

     a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

     b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati;

     c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino;

     d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare.

     Annotazioni

     Articoli 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico.

     Voci nuove

     E' ridotto ai quattro quinti:

     a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri [1].

     E' ridotto ai tre quinti:

     a) [2]

     b) [2]

     c) agli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra [1];

     d) agli ufficiali in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da cause di servizio [1];

     e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio [3];

     f) agli ufficiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità [4].

     Articoli 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico.

     Voci nuove.

     E' ridotto alla metà:

     a) agli ufficiali sospesi dall'impiego [5];

     b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

     E' sospeso:

     a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati [3];

     b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati [2];

     c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

     d) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

 

Note:

[1] Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

[2] La vecchia voce non è più contemplata dalla nuova legge sullo stato degli ufficiali.

[3] N. 18 del regolamento per le licenze.

[4] Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

[5] Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 24. § 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo sospende dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

     Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi dell'amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

     Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio, col relativo trattamento, non potrà eccedere la durata di giorni sessanta.

 

          Art. 25. § 2 regolamento assegni fissi approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal giorno del richiamo in servizio.

     Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del richiamo, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto stesso sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

     Per gli ufficiali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

 

          Art. 26. § 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento.

     Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

     In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione.

     In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.

 

          Art. 27. art. 171, ultimo comma, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal regio decreto 206 del 1926, art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Per gli ufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, è aumentata di lire 2100 annue.

     Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

     L'aumento di lire 2100 di cui al primo comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto ed è soppresso quando lo stipendio è sospeso.

 

          Art. 28. art. 2 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399.

    Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri di cui al precedente art. 4 l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio loro dovuto.

     Per coloro che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

 

          Art. 29. art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

     L'indennità militare speciale, stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali dalla tabella I annessa al presente decreto, è computabile agli effetti della pensione.

     Essa è sospesa quando lo stipendio è ridotto o sospeso.

 

          Art. 30. terz'ultimo comma dell'art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata una indennità militare speciale di lire 500 annue.

 

          Art. 31. penultimo comma dell'art. 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi carabinieri reali, è assegnata una indennità militare speciale di lire 250 annue.

 

          Art. 32. art. 7 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applicazione dell'art. 189, terzo comma, del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

     L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

     Tale assegno non è dovuto:

     a) ai colonnelli a disposizione;

     b) agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto o sospeso;

     c) agli ufficiali sottoposti a giudizio anche se non seguìto da condanna;

     d) agli ufficiali che non prestino o non abbiano prestato servizio nella posizione per la quale l'assegno stesso è dovuto.

 

          Art. 33. art. 8 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.

     Agli ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità per spese di alloggio nella misura annua rispettivamente indicata:

     a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare, e capo di stato maggiore dell'esercito, lire 7200;

     b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e comandante in 2 del corpo di stato maggiore se non riveste il grado di generale di corpo d'armata, lire 3600.

     Il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali se riveste il grado di generale di corpo d'armata riceve l'indennità stabilita dalla lettera a); se invece riveste il grado di generale di divisione, riceve l'indennità fissata dall'articolo seguente pei generali dell'arma.

     Al comandante della scuola di guerra spetta l'indennità per spese di alloggio di lire 400 mensili.

     L'indennità per spese d'alloggio è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

     Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

     Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

     Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal ministero della guerra.

     L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno dell'assunzione della carica per la quale è stabilita, e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

 

          Art. 34. art. 2, commi secondo, terzo e quinto, del regio decreto-legge 3 agosto 1928, 1886.

     Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, cui l'amministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio, saranno corrisposte apposite indennità mensili che, per gli ufficiali celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate alla metà di quelle pei coniugati.

     Le norme per la determinazione delle indennità indicate al primo comma sono fissate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma.

     L'ammontare delle indennità stesse può essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

     A tale revisione si provvede con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 35. art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530.

     Le razioni foraggio spettanti agli ufficiali sono stabilite da apposito decreto del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze.

     Le razioni foraggio sono dovute in ragione dei cavalli effettivamente posseduti dagli ufficiali.

 

          Art. 36. § 24 regolamento assegni fissi.

     Il diritto alla razione foraggio comincia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento di nomina, promozione, trasferimento o richiamo in servizio.

     Per gli ufficiali disertori il diritto alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

 

          Art. 37. art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380.

     Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

 

          Art. 38. art. 2 del regio decreto 24 agosto 1921, n. 1272.

     Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali sospesi dall'impiego, collocati in disponibilità, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo, o che per qualsiasi altra causa cessino dal servizio.

     Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando la durata dell'aspettativa sia superiore a mesi quattro.

     La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.

 

          Art. 39. §§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882 [4].

     La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni di foraggio.

 

          Art. 40. § 36 del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     Le razioni foraggio sono normalmente date in natura.

     Quelle che non possono essere somministrate in natura sono pagate in contanti nella misura e con le modalità stabilite dal ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.

 

          Art. 41. art. 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 [5].

     Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razione foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella seguente misura annua nominale al lordo delle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

     a) ufficiali con diritto a due o più razioni foraggio:

se provvisti di quattro cavalli di proprietà L. 2000.

se provvisti di tre cavalli di proprietà L. 1600.

se provvisti di due cavalli di proprietà L. 1200.

se provvisti di un cavallo di proprietà ed uno di carica L. 1050.

se provvisti solo di un cavallo di proprietà L. 900.

se provvisti solo di un cavallo di carica L. 450.

     b) ufficiali con diritto ad una razione di foraggio:

se provvisti di un cavallo di proprietà L. 700.

se provvisti di cavallo di carica L. 250.

     c) ufficiali con diritto al solo cavallo di carica:

se effettivamente provvisti del cavallo L. 250.

     La spesa per la paglia da lettiera e per la ferratura dei cavalli di carica è sostenuta dall'amministrazione e valgono in merito le stessa modalità stabilite per i cavalli di truppa.

     Tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo che verranno a trovarsi temporaneamente privi di cavallo avranno diritto, per non più di sessanta giorni, alla metà dell'ultima indennità goduta.

 

          Art. 42. art. 13 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e ultimo comma dell'art. 157 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione.

     Qualora nella promozione al grado superiore essi venissero a percepire uno stipendio inferiore a quanto percepivano precedentemente fra stipendio e indennità di primo capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non inferiore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avessero liquidato la pensione col grado di primi capitani.

     La indennità fissa di cui al primo comma non compete ai primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio ridotto o sospeso.

 

          Art. 43. art. 20 del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 69.

     Ai generali comandanti designati di armata è concesso, in aumento al proprio stipendio, un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito e quello stabilito pei generali di armata.

     Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità per spese di alloggio e le altre eventuali indennità nella misura stabilita per il grado di generale di armata.

     Quando i generali comandanti designati di armata cessano da tale carica perdono tutti gli assegni e le indennità stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione dell'assegno contemplato dal primo comma del presente articolo, che essi conservano, anche agli effetti della pensione, in aumento agli assegni del proprio grado.

 

          Art. 44. art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.

     E' dovuto un assegno giornaliero pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, di cui al primo comma del successivo art. 51, agli ufficiali che, trovandosi in una posizione senza assegni, siano:

     a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare;

     b) messi agli arresti in fortezza o agli arresti di rigore in quartiere;

     c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale.

 

          Art. 45. articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1916, n. 1245.

     Alle famiglie degli ufficiali con stipendio sospeso a norma della lettera d) del precedente art. 23 è corrisposto un assegno alimentare nella seguente misura:

     a) un quarto dello stipendio di cui gli ufficiali sono provvisti, se ammogliati senza prole;

     b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con prole o vedovi con prole.

     L'assegno alimentare cessa da quando l'ufficiale perde il grado o è collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio.

     Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrisposto per assegno alimentare a norma delle suindicate disposizioni.

 

Capo II

 

UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

 

          Art. 46. art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del regio decreto 31 marzo 1927, n. 362.

     Agli ufficiali in congedo provvisorio spettano i seguenti assegni:

     a) lo stipendio ridotto ai tre quinti;

     b) l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

     Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

 

          Art. 47. secondo comma dell'art. 5 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio.

 

          Art. 48. art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del regio decreto 22 aprile 1915, n. 538.

     Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:

     1) l'assegno provvisorio di pensione, liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;

     2) una indennità annua di:

     lire 1000 pei tenenti e sottotenenti;

     lire 1500 pei capitani;

     lire 2000 pei primi capitani, maggiori e tenenti colonnelli;

     lire 4000 pei colonnelli;

     lire 4500 pei generali di brigata e maggiori generali;

     lire 5000 pei generali di divisione e tenenti generali;

     lire 6000 pei generali di corpo d'armata;

     lire 8000 pei generali d'armata.

     Per gli ufficiali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennità annua decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza.

 

          Art. 49.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 50.

     L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

     Lo stesso trattamento è dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi dell'amministrazione è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

     Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni, è necessaria la preventiva autorizzazione del ministero della guerra.

     In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni sessanta.

 

          Art. 51. art. 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257.

     Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati:

 

 

 

Stipendio

Suppl. servizio attivo

Generale

d'armata

34.000

9500

"

di corpo d'armata

30.000

8625

"

di divisione e tenente gen.

25.500

7750

"

di brigata e maggiore gen.

19.500

6125

Colonnello

16.400

4500

Tenente colonnello

14.800

3450

Maggiore

12.600

2875

Capitano

10.600

2300

Tenente

9.000

1725

Sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma

7.000

1400

 

     Agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.

     Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni e indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente. Per la determinazione dello stipendio si applicheranno però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

     Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi ed i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo (compreso lo speciale assegno stabilito dal primo e terzo comma dell'art. 43 per i generali comandanti designati d'armata) da determinarsi con le norme appresso indicate.

 

          Art. 52. art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

     Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.

     Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

     L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto.

 

          Art. 53.

     Nello stabilire lo stipendio e gli altri assegni fissi per i commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno presenti anche le relative disposizioni, che sono contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

 

          Art. 54. articoli 156 e 158 regio decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

     L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

     Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale.

     Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15.

     Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure computata nella anzianità di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno.

     Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.

 

          Art. 55. art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     Il tempo passato in servizio coloniale dagli ufficiali delle categorie in congedo è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

 

          Art. 56. § 73 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo.

     Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale.

     Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.

 

          Art. 57. art. 171, primo ed ultimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennità militare stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico.

     Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.

 

          Art. 58.

     L'indennità militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali dei carabinieri reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

 

          Art. 59. art. 1 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.

     L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, spetta agli ufficiali richiamati dal congedo nel solo caso che essi ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

     In tale caso l'assegno stesso è regolato con le norme contenute nel precedente art. 32.

 

          Art. 60.

     L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprono le cariche indicate nel precedente art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

     In tal caso l'indennità stessa è regolata con le norme contenute nel precitato art. 33.

 

          Art. 61.

     L'indennità d'alloggio prevista dal precedente art. 34 compete agli ufficiali dei carabinieri reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

 

          Art. 62. art. 12, secondo comma, del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

     Agli ufficiali richiamati dal congedo non competono razioni foraggio nè indennità cavalli. Qualora essi debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavallo di servizio e di bardatura a sella dall'amministrazione militare.

 

          Art. 63. § 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni mentre conserva nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento economico di cui è provvisto, lo perde in ogni altra specie di licenza.

 

          Art. 64. § 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ammalato in casa e trattenuto in servizio, conserva l'intero trattamento economico da esso goduto per il periodo massimo di novanta giorni se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, lo stesso trattamento è dovuto soltanto per il periodo massimo di quindici giorni.

 

          Art. 65. § 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ricoverato in stabilimenti sanitari, conserva l'intero trattamento da lui goduto per tutta la permanenza nello stabilimento se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, l'intero trattamento economico è dovuto soltanto per i primi quindici giorni di ricovero; dal sedicesimo giorno in poi esso è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.

 

          Art. 66. § 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.

     All'ufficiale delle categorie in congedo che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabilimento, un assegno pari alla retta dovuta allo stabilimento.

 

          Art. 67.

     L'ufficiale delle categorie in congedo che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, stabilito dal primo comma del precedente art. 51.

 

          Art. 68. § 166 del regolamento per le indennità eventuali del regio esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, non avendo diritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare, ricevono l'assegno giornaliero di cui al precedente art. 67.

 

          Art. 69.

     Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non sono applicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in servizio.

 

          Art. 70. decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, e decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176.

     Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo, le indennità che saranno stabilite con decreto reale su proposta del ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

 

Capo III

 

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 71.

     Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni per i sottufficiali e i militari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V, VI e VII annesse al presente decreto nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

 

          Art. 72.

     Con la dizione "marescialli" usata nel presente decreto s'intendono i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti.

 

          Art. 73. art. 26, terzo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Per il supplemento di servizio attivo dovuto ai marescialli valgono le disposizioni del precedente art. 2.

     Tale supplemento non è computabile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

 

          Art. 74. art. 21 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     L'attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta dai corpi interessati.

 

          Art. 75. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

 

          Art. 76. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     L'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

 

          Art. 77.

     L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi.

 

          Art. 78. art. 22 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Nella anzianità di servizio va computato anche il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale.

 

          Art. 79. art. 23 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Dalla anzianità di servizio si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado per l'avanzamento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali.

 

          Art. 80. art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

     Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ad ai militari di truppa.

 

          Art. 81. art. 8 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione.

 

          Art. 82.

     Il tempo, che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

 

          Art. 83. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Quando lo stipendio dei marescialli viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

 

Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e gradi corrispondenti

anni

6

Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e gradi corrispondenti

"

10

Marescialli d'alloggio maggiore dei carabinieri reali

"

12

Marescialli maggiori e gradi corrispondenti

"

14

 

          Art. 84. tabella b annessa al regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al regio decreto 16 luglio 1923, n. 1616.

     La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati dei carabinieri reali e dei carabinieri reali è regolata come per gli ufficiali in servizio permanente.

 

          Art. 85. ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284.

     I sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od una paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore.

 

          Art. 86. art. 25 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1037.

     Gli stipendi e le paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi nonchè le paghe giornaliere dei musicanti, dei maniscalchi, degli appuntati dell'arma dei carabinieri reali e dei carabinieri reali possono essere ridotti o sospesi.

     Sono ridotti:

     a) ai tre quinti a coloro che sono in licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio;

     b) alla metà a coloro che sono in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà se il giudizio non è seguìto da condanna;

     c) a non più della metà e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa [6].

     Sono sospesi:

     a) a coloro che sono in licenza straordinaria per motivi privati;

     b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

     c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci;

     d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglia;

     e) ai sergenti allievi ufficiali durante la licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

 

          Art. 87. art. 7 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713.

     La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e dei carabinieri è ridotta di un sesto durante la punizione di prigione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore.

     La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle condizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente ridotta alla metà e sospesa.

 

          Art. 88. art. 7 del regio decreto 29 novembre 1915, n. 1713.

     La paga giornaliera dei caporali e soldati è ridotta alla metà durante la punizione di prigione semplice; è sospesa durante la punizione di prigione di rigore.

 

          Art. 89. §§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi.

     La paga giornaliera è sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri:

     a) quando, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

     b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguìto da condanna.

 

          Art. 90. lettere c, e d, del § 103 dell'art. 1 del regio decreto 4 aprile 1912, n. 646, e numeri 3 e 4 dell'art. 26 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.

     La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di cura, o in licenza di qualsiasi specie. Però durante le licenza per infermità dipendenti da cause di servizio è dovuto il seguente assegno giornaliero:

     lire 5 ai caporali e soldati (eccettuati i maniscalchi ed i musicanti);

     lire 8 agli allievi carabinieri.

     Lo stesso assegno è dovuto ai predetti militari pei giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso è dovuto dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto di imbarco e viceversa.

 

          Art. 91. art. 24 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 [7].

     Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 750 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 300 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

     L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 300 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

 

          Art. 92. art. 172, secondo comma, del regio decreto 2395 del 1923, modificato dal regio decreto 206 del 1926; art. 174 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Per i sottufficiali, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II, III, V e VI annesse al presente decreto, è aumentata di lire 1700 annue.

     Ai predetti sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri reali) spetta inoltre:

     a) un supplemento di lire 1100 annue se non sono provvisti di alloggio per conto dell'amministrazione militare;

     b) un supplemento di lire 800 annue se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

     Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

     L'aumento di lire 1700 di cui al primo comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero è ridotto, ed è soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero è sospeso.

 

          Art. 93. art. 56 del regio decreto 13 giugno 1927, n. 1037.

     Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio [8].

     Essa non è loro dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia.

 

          Art. 94. art. 8 del regio decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206.

     Ai sottufficiali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali è dovuta una indennità vestiario giornaliera nella seguente misura:

     Arma a piedi:

     a) lire 1,25 per i sottufficiali;

     b) lire 1,10 per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari).

     Arma a cavallo:

     a) lire 1,45 per i sottufficiali;

     b) lire 1,30 per gli appuntati ed i carabinieri.

     Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri reali di Roma spetta l'indennità vestiario giornaliera stabilita per l'arma a cavallo dei carabinieri reali.

 

          Art. 95.

     L'indennità militare speciale, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali dalle tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme di cui al precedente art. 29.

 

          Art. 96. articolo unico del regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309.

     Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali, non è dovuto nelle seguenti posizioni:

     a) durante i corsi all'accademia di fanteria e cavalleria;

     b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari;

     c) in licenza ordinaria;

     d) in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

     e) in licenza straordinaria per motivi privati;

     f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera è ridotta o sospesa.

 

          Art. 97. secondo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.

     Per i sottufficiali e gli appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri reali non provvisti di alloggio è stabilita l'indennità di lire 115 mensili se essi si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti o più; ovvero di lire 95 nelle città aventi popolazione inferiore ai 250.000 abitanti.

 

Capo IV

 

SOTTUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO

 

          Art. 98.

     I sottufficiali richiamati dal congedo ricevono lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni stabiliti per i sottufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 99. art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318.

     Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relativo supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

     Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con le norme appresso indicate.

 

          Art. 100. art. 26 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

     Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione.

     La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole.

     I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra, richiamati dal congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

     Per gli impiegati civili dello Stato chiamati in servizio come sottufficiali si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 52.

 

          Art. 101. art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

     L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

     Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio.

     Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 83.

     La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati dal congedo è determinata secondo è stabilito dalle tabelle III e VI annesse al presente decreto.

 

          Art. 102.

     Il servizio coloniale, per i sottufficiali richiamati dal congedo che ne hanno diritto, è computato con le norme contenute nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

 

          Art. 103. tabella b annessa al regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al regio decreto 16 luglio 1923, n. 1616.

     Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza e la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono regolate come per gli ufficiali richiamati dal congedo.

 

          Art. 104.

     Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al presente decreto pei marescialli in servizio sedentario.

 

          Art. 105.

     Ai sottufficiali dei carabinieri reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano tutte le competenze dei pari grado della propria arma in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 106.

     I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono provvisti, lo perdono in ogni altra specie di licenza.

     I sottufficiali stessi, quando sono ammalati in casa o ricoverati in stabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo a quello stabilito per gli ufficiali dagli articoli 64 e 65.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 107.

     Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto.

 

          Art. 108. art. 16 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, modificato dal regio decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254.

     Le pensioni per decorazioni concesse nell'ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

     Ordine militare di Savoia.

 

L.

850

annue

per il

grado

di

cavaliere;

"

1000

"

"

"

"

ufficiale;

"

1300

"

"

"

"

commendatore;

"

2000

"

"

"

"

grand'ufficiale;

"

2500

"

"

"

"

gran croce.

 

     Medaglie al valore militare.

 

L.

100

annue

per la

medaglia

di bronzo;

"

250

"

"

"

d'argento;

"

800

"

"

"

d'oro.

 

          Art. 109. art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

     Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non possono cedersi nè sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di alimenti dovuti per legge.

     Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.

 

          Art. 110. art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278.

     Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

     Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

 

          Art. 111. art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380.

     Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti con decreto reale su proposta del ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 112. art. 9 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Il limite di quattro anni di cui all'art. 9 è portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il trentaseiesimo anno di età.

 

          Art. 113. art. 10 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Agli ufficiali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio.

     Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale.

 

          Art. 114. terzo comma dell'art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Per gli ufficiali medici e veterinari in servizio permanente, che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione ai detti corsi e quella di nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

 

          Art. 115. art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

     E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante; cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo.

     Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

     Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

     Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio, e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

     A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

 

          Art. 116. secondo e terzo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e primo e secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

     Agli effetti della determinazione dello stipendio, è considerato come trascorso presso l'esercito operante il tempo che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali hanno passato in servizio alla dipendenza della regia marina operante nelle condizioni seguenti:

     a) su regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

     b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;

     c) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa;

     d) sul litorale della Libia e nelle isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

     e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione limitatamente al personale di volo, sempre quando destinato normalmente a servizi bellici.

 

          Art. 117. art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e articoli 2 e 3 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284. [9]

     [Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

     a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

     b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

     In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

     Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.]

 

          Art. 118. art. 9 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

     I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 116 e 117, che debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale, o in quello di sottufficiale, sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora la nomina sia posteriore a tale data.

     Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che perciò fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

     Il riporto dei predetti benefici non potrà farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

     Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo miglioramento economico dal 1° aprile 1922 in poi, possono essere riportati nei gradi successivi, ma soltanto con effetto non anteriore al 1° luglio 1925.

 

          Art. 119. art. 10 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51.

 

          Art. 120. art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48. [10]

     [Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

     Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.

     I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopracitati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.]

 

          Art. 121. art. 3 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116 e 117 gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso.

     L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia, o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, o reintegrazione nel grado.

 

          Art. 122. art. 4 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Dai benefici contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono esclusi gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col regio decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

 

          Art. 123. art. 178 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

     Le indennità professionali e di servizio speciale per gli ufficiali medici, farmacisti, veterinari e del ruolo tecnico di artiglieria sono conservate, finchè rimangono in servizio permanente, a coloro che ne erano provvisti alla data 1° dicembre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi in base a concorsi indetti prima dell'11 novembre 1923.

     Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso, e durante l'aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio.

 

          Art. 124. sesto comma dell'art. 178 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli ufficiali generali, che al 1° dicembre 1923 percepivano l'indennità per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto all'indennità maggiore.

 

          Art. 125. art. 190 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, primo e secondo comma, e art. 114, terzo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

     L'assegno personale, di cui all'art. 190 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è conservato fino a quando verrà riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi, si verificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli interessati alla data 1° dicembre 1923.

     Le indennità di qualsiasi specie, soppresse in virtù del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

 

          Art. 126.

     Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equiparati.

 

          Art. 127.

     I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo, ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo (ordinario, capo e maggiore) al quale sono equiparati.

 

          Art. 128.

     Ai sottufficiali dei carabinieri reali, riassunti in servizio dal congedo illimitato per essere adibiti ai depositi di esplosivi, spettano i normali assegni del loro grado, e le indennità stabilite per l'arma propria.

 

          Art. 129. art. 1, sesto comma, del regio decreto 18 settembre 1924, n. 1606.

     Ai sottufficiali dei carabinieri reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del regio decreto 18 settembre 1924, n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

 

          Art. 130.

     Ai militari del soppresso corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3098.

     La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di lire 13.

 

          Art. 131.

     Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, approvato col regio decreto 14 luglio 1898, n. 380; e, per quanto riguarda i militari del regio esercito, il regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1737, e tutte le altre disposizioni che contrastano con quelle del presente decreto.

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi articoli 11 e 115.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 26 febbraio 1960, n. 165.

[3]  Articolo sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 30 aprile 1934, n. 795.

[5]  Articolo sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 30 aprile 1934, n. 795.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 1 del R.D.L. 18 ottobre 1934, n. 1858.

[7]  Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 260.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 18 ottobre 1934, n. 1858.

[9] Articolo abrogato dall'art. 70 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[10] Articolo abrogato dall'art. 70 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.