§ 46.8.150 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 769 .
Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/05/1948
Numero:769


Sommario
Art. 1.      Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni od altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci [...]
Art. 2.      I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo precedente che rientrino nel territorio metropolitano ovvero che si [...]
Art. 3.      Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario è tenuto a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro presso il quale desidera [...]
Art. 4.      Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comma dell'art. 2, il pagamento stesso deve essere sottoposto alla ritenuta [...]
Art. 5.      Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della [...]
Art. 6.      Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della [...]
Art. 7.      Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, debbono considerarsi revocate man [...]
Art. 8.      Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a [...]
Art. 9.      Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di [...]
Art. 10.      Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli [...]
Art. 11.      Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del [...]
Art. 12.      Le pensioni liquidate originariamente dalle autorità jugoslave ed intestate ad assegnatari già pertinenti ai territori che costituiscono le provincie di Cattaro e [...]
Art. 13.      Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli articoli 9 e 12, le Amministrazioni centrali competenti sono autorizzate a [...]
Art. 14.      Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto o in [...]
Art. 15.      Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per [...]
Art. 16.      Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, [...]
Art. 17.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 46.8.150 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 769 [1].

Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle Provincie Libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.

(G.U. 24 giugno 1948, n. 145)

 

 

     Art. 1.

     Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni od altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie già iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia.

     L'applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverrà con la decorrenza normale indicata negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni contenute nei provvedimenti medesimi.

     Il presente articolo è altresì applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, già iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governatorato dell'Egeo.

 

          Art. 2.

     I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo precedente che rientrino nel territorio metropolitano ovvero che si trasferiscano all'estero possono richiedere il pagamento della propria pensione compresi gli arretrati non caduti in prescrizione. A ciò si provvede mediante duplicati dei ruoli individuali di iscrizione, da rilasciarsi, con gli aggiornamenti fino a data corrente, dalle singole Amministrazioni centrali che emisero gli originali di detti ruoli individuali.

     Fino a quando non sia possibile comunque ricuperare i ruoli di iscrizione di dette pensioni già in carico agli Uffici del tesoro indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'accertamento della data dalla quale iniziare il pagamento delle rate insolute sarà effettuato in base alle risultanze dei certificati di iscrizione (libretti) individuali, tenuto altresì conto della data in cui i singoli Uffici del tesoro e le coesistenti Sezioni di tesoreria cessarono di funzionare in conseguenza degli aventi bellici, nonchè di tutte le altre notizie ufficiali che risultasse possibile al riguardo raccogliere.

 

          Art. 3.

     Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario è tenuto a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro presso il quale desidera ottenere l'assegnazione del duplicato del proprio ruolo d'iscrizione, una domanda in carta libera, a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), nella quale attesterà: fino a quale data riscosse la pensione o l'assegno e presso quale Tesoreria od altro ufficio a ciò delegato; se sulla pensione gravano ritenute a carattere straordinario, per quale importo mensile e fino alla concorrenza di quale somma residua; se dalla data di cessazione dei normali pagamenti della pensione od assegno in poi ebbe a percepire dalle autorità d'occupazione o da altri enti o persone somme a titolo di anticipazione o di acconto di pensione, o di soccorsi, indicando i periodi relativi a tali riscossioni e l'ammontare delle somme percette.

     Ogni assegnatario, nella domanda indicata nel comma precedente, dichiarerà sotto la sua personale responsabilità: se ebbe o meno a rilasciare delega o procura per la riscossione della pensione od assegno; che conserva la cittadinanza italiana; che non esiste, per la propria partita, altro certificato di iscrizione (libretto) all'infuori di quello esibito; che le indicazioni fornite corrispondono ad esattezza; che conosce le sanzioni previste dall'art. 16 del presente decreto a carico di coloro che rilasciassero false attestazioni o presentassero false od alterate documentazioni; e che, infine, si impegna a risarcire l'erario degli eventuali indebiti pagamenti che potessero essere disposti a suo favore.

     L'Ufficio provinciale del tesoro rilascia al pensionato ricevuta della domanda e del certificato di iscrizione (libretto) che trattiene e richiede quindi alla Amministrazione centrale competente l'emissione del duplicato del ruolo di iscrizione e del certificato di iscrizione.

     La consegna del duplicato del certificato di iscrizione (libretto) al pensionato dovrà avvenire, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, per mezzo del sindaco, ai sensi dell'art. 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 4.

     Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comma dell'art. 2, il pagamento stesso deve essere sottoposto alla ritenuta precauzionale di un quinto, da restare accantonato fino a diversa disposizione del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

     Per arretrati, s'intendono tutte le quote maturate alla data in cui perviene all'ufficio destinatario l'istanza prevista dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della pensione sarà iniziato soltanto allorquando abbia ottenuto il duplicato del certificato stesso. Però, in tal caso, il pagamento degli arretrati resta accantonato, per tutte le quote interamente maturate alla data in cui perviene all'Ufficio provinciale del tesoro la domanda prevista dall'art. 3, in attesa della decisione che adotterà, al riguardo, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su motivata richiesta dell'Ufficio provinciale del tesoro competente, corredata dai documenti esibiti dalla parte.

 

          Art. 6.

     Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, potrà essere temporaneamente provveduto con le modalità che verranno stabilite con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per l'Africa Italiana.

 

          Art. 7.

     Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, debbono considerarsi revocate man mano che le singole partite siano sostituite dai duplicati dei normali ruoli d'iscrizione di cui all'art. 2, previo conguaglio tra le somme dovute e quelle pagate, tenuto conto anche di tutte le ritenute di carattere straordinario eventualmente gravanti su ogni singola partita.

     In luogo della sostituzione indicata nel comma che precede è peraltro consentito che con ruolo di variazione sia sistemata la partita provvisoria vigente per adeguarla alle disposizioni contenute nel presente decreto e che siano ad essa applicabili.

     L'emissione dei ruoli duplicati ovvero dei ruoli di variazione nei casi indicati nel presente articolo, deve essere richiesta alle Amministrazioni centrali competenti dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le partite provvisorie concesse in base alla legge 4 agosto 1942, n. 969, ed al regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564.

 

          Art. 8.

     Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a qualsiasi titolo con le normali disposizioni vigenti in materia, sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonchè per l'ordinazione dei pagamenti relativi, sono consentite anche a favore degli assegnatari trasferitisi dai territori di confine sottoposti ad altre sovranità, nel rimanente territorio italiano, allorquando non sia possibile ottenere l'invio delle copie autentiche dei ruoli d'iscrizione, già in carico agli Uffici provinciali del tesoro che avevano giurisdizione sui territori stessi.

     Per le partite di pensione iscritte negli Uffici provinciali del tesoro indicati al comma precedente, ma originariamente liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume ovvero dell'autorità jugoslava, si osservano le prescrizioni indicate agli articoli 9, 10, 11 e 12.

 

          Art. 9.

     Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti, che non siano state reiscritte e riliquidate dalle Amministrazioni centrali ed i cui titolari si trasferiscano dai territori nazionali di confine sottoposti ad altre sovranità in altre provincie della Repubblica senza che sia possibile ottenere la restituzione dei rispettivi ruoli di iscrizione e dei documenti di liquidazione, è consentita l'apertura di partite provvisore presso gli Uffici provinciali del tesoro nella cui giurisdizione gli intestatari si sono trasferiti in base ad apposita istanza in carta libera a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), dal certificato anagrafico di cui al regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1477 e da quello di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

     Sulla domanda dovranno essere specificati:

     a) cognome, nome, paternità e data di nascita del pensionato;

     b) qualifica originaria di servizio e Amministrazione che liquidò la pensione;

     c) numero del certificato di iscrizione (libretto);

     d) provincia e comune di provenienza;

     e) data dell'ultima rata riscossa e ufficio che la pagò;

     f) ammontare netto mensile dell'ultima rata riscossa, ripartito, possibilmente, nei sui componenti;

     g) eventuali ritenute mensili per alimenti, fitti, cessioni o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione ed importo residuo del debito dopo l'ultima riscossione;

     h) ove si tratti di vedove ed orfani, il cognome e la qualifica del dante causa, nonchè la data di nascita di ciascun orfano compartecipe.

     In tali domande oltre a quanto è richiesto al secondo comma dell'art. 3, sarà dichiarato sotto la responsabilità del sottoscrittore che sussistono le condizioni alle quali è subordinato il godimento della pensione e degli accessori.

 

          Art. 10.

     Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli assegnatari una attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito, corredata da un foglio a cesallario, analogo a quello per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario.

     L'Ufficio provinciale del tesoro trasmette indi alla Corte dei conti copie autentiche dei ruoli per le partite provvisorie accese ai fini del riscontro dei relativi titoli pagati.

 

          Art. 11.

     Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, e successive modificazioni.

     Peraltro le procure e le altre facilitazioni in precedenza esistenti, eventualmente risultanti dalla dichiarazione della parte, si intendono decadute e debbono quindi essere rinnovate nei modi prescritti.

 

          Art. 12.

     Le pensioni liquidate originariamente dalle autorità jugoslave ed intestate ad assegnatari già pertinenti ai territori che costituiscono le provincie di Cattaro e Spalato o che furono aggregati alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara e Fiume, il cui pagamento fu assunto dallo Stato italiano in base alle "Istruzioni per la disciplina delle spese fisse nei territori dalmati occupati, approvate e rese esecutive con decreto 10 agosto 1942 del Governatore della Dalmazia", possono continuare a corrispondersi agli intestatari trasferitisi nel rimanente territorio italiano, mediante l'apertura di partite provvisorie, con l'osservanza delle modalità indicate agli articoli 9 e 10.

 

          Art. 13.

     Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli articoli 9 e 12, le Amministrazioni centrali competenti sono autorizzate a concedere alla vedova ed agli orfani una pensione provvisoria di riversibilità nella misura e secondo le norme vigenti in materia per i pensionati statali.

 

          Art. 14.

     Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto o in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova giusta quanto è disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1947, n. 60.

     In ogni caso gli atti di notorietà da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 38 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

 

          Art. 15.

     Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del 20 per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza così ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione ed un terzo a titolo di caroviveri, col gravame delle normali ritenute erariali vigenti.

 

          Art. 16.

     Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, documenti falsi od alterati, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a lire diecimila.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 avranno efficacia fino ad un anno dalla data della ratifica del Trattato di pace.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 69.