§ 80.6.3 - D.Lgs.C.P.S. 24 febbraio 1947, n. 60.
Agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:24/02/1947
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Per l'accertamento, anche indiretto, di qualsiasi requisito o titolo nei confronti di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare [...]
Art. 2.      Qualora gli accertamenti di cui all'articolo precedente lo rendano necessario, le competenti Amministrazioni potranno disporre, in favore delle persone indicate nell'articolo stesso, e su loro [...]
Art. 3.      Le persone indicate nel primo comma dell'art. 1 possono, in ogni caso, per la documentazione di domande rivolte o da rivolgere a pubbliche Amministrazioni, far riferimento ai documenti similari [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno la durata di due anni.


§ 80.6.3 - D.Lgs.C.P.S. 24 febbraio 1947, n. 60. [1]

Agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

(G.U. 11 marzo 1947, n. 58)

 

     Art. 1.

     Per l'accertamento, anche indiretto, di qualsiasi requisito o titolo nei confronti di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto fare ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti dalle vigenti disposizioni, che siano riconosciuti idonei dalla competente autorità.

 

          Art. 2.

     Qualora gli accertamenti di cui all'articolo precedente lo rendano necessario, le competenti Amministrazioni potranno disporre, in favore delle persone indicate nell'articolo stesso, e su loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione di documenti.

 

          Art. 3.

     Le persone indicate nel primo comma dell'art. 1 possono, in ogni caso, per la documentazione di domande rivolte o da rivolgere a pubbliche Amministrazioni, far riferimento ai documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici. E' ad esse pure consentito di far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si renda necessario comprovare.

     Ove gli interessati ne facciano richiesta, le Amministrazioni hanno l'obbligo di rilasciare copia autentica di detti documenti o atti.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno la durata di due anni.

 


[1]  Ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.