§ 80.5.177 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.
Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le tabelle degli stipendi, paghe e [...]
Art. 2.      I primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituiti dal seguente
Art. 3.      Gli agenti delle Ferrovie dello Stato continuano a percepire per il rendimento e l'interessamento al servizio i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni [...]
Art. 4.      Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano a corrispondersi per l'interessamento al servizio, i soli importi corrispondenti alle [...]
Art. 5.      Gli articoli 42, 50, 58, e 80 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertite [...]
Art. 6.      Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 la ritenuta per la corresponsione, al personale delle Ferrovie dello Stato, dell'assegno di malattia previsto dall'art. 7 [...]
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dai seguenti
Art. 8.      Nel primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "le nuove misure delle competenze risultanti dell'attuazione [...]
Art. 9.      L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è modificato come segue
Art. 11.      L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Per il personale dipendente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle [...]
Art. 13.      Gli stipendi, paghe e retribuzioni fissati con le tabelle previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, hanno effetto, dal 1° [...]
Art. 14.      La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 15.      Al personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di [...]
Art. 16.      Gli articoli 8,14e20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono soppressi
Art. 17.      Il servizio prestato in reparti combattenti che, a norma delle disposizioni vigenti, è considerato utile agli effetti della progressione economica in ciascun grado o [...]
Art. 18.      Agli impiegati delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui all'art. 4 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, sono [...]
Art. 19.      Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso anteriormente al 1° luglio 1955 e che venga a trovarsi in una posizione di stipendio inferiore a quella [...]
Art. 20.      Gli importi delle quote di aggiunta di famiglia - già quote complementari dell'indennità di carovita - di lire 3930 e 4240, previsti dall'art. 6, primo comma, della [...]
Art. 21.      Il secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito col seguente
Art. 22.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto, fino alla concorrenza di milioni 4830, con una [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.177 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7. [1]

Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

     Art. 1.

     Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le tabelle degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui agli allegati I, II, VI e VII del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     I primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituiti dal seguente:

     "Per i personali il cui trattamento per stipendi, paghe e retribuzioni è stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto sono soppressi:

     a) l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

     b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

     c) il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni;

     d) il premio di rendimento e d'interessamento al servizio di cui al regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte;

     e) il premio d'interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni".

     Le maggiorazioni dei premi d'interessamento di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma rimangono in vigore nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 3.

     Gli agenti delle Ferrovie dello Stato continuano a percepire per il rendimento e l'interessamento al servizio i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui all'art. 60 delle disposizioni sulle competenze accessorie, computate sulle misure del soppresso premio previsto al 30 giugno 1955 dall'art. 59 delle disposizioni medesime e con esclusione dell'aumento previsto dall'art. 3, comma secondo, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

     Per i dirigenti esecutivi dei gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, per gli addetti alle manovre e per i verificatori, l'ammontare delle maggiorazioni previste dal precedente comma viene ridotto di un importo pari all'aumento previsto dalle lettere c) e d) dall'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè dal decreto interministeriale 12 febbraio 1953, n. 3041-bis, per i giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, non avrebbero avuto titolo all'aumento stesso.

     Per gli addetti all'accudienza locomotive, nonchè per gli operai e i manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione nei giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, avrebbero avuto titolo all'aumento cui alla lettera d) in nota all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, spetta, in aggiunta alla maggiorazione percentuale dovuta a norma del primo comma del presente articolo, una somma pari all'aumento della predetta lettera d).

     Per gli agenti utilizzati in mansioni superiori a quelle della propria qualifica, la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata di un importo pari a quello spettante, per differenza del premio di interessamento, in base alle disposizioni in vigore al 30 giugno 1955.

 

          Art. 4.

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano a corrispondersi per l'interessamento al servizio, i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, allegato 1, capo III, art. 11, comma secondo, computate sulle misure del soppresso premio spettante al 30 giugno 1955, ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto legislativo, con esclusione dell'aumento previsto dall'art. 3 - comma secondo - della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 42, 50, 58, e 80 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertite nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 42 (Premio per ora di lavoro). Al personale di condotta delle locomotive e delle automotrici viene corrisposto una premio per ora di lavoro delle seguenti misure:

     macchinista L. 40

     aiuto macchinista " 27

     Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del Movimento.

     Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

     a) delle operazioni accessorie, computate in ore 1, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale su proposta del capo servizio;

     b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

     c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

     Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:

     1) per 2/3 del tempo impiegato:

     nelle manovre in residenza;

     nell'esecuzione di lavori in deposito, inerenti al servizio di macchina;

     nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale.

     Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;

     2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata;

     3) per 1/3 del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito;

     4) per 1/6 del tempo impiegato nei periodi di disponibilità

     Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore effettive di lavoro prestato nel mese stesso.

     Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiale, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

     Art. 50 (Premio per ora di lavoro). Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio, nel servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio delle seguenti misure:

     conduttore capo di 1 classe e conduttore capoL. 32

     conduttore principale " 16

     conduttore " 14

     frenatore " 12

     Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nel servizio di scorta.

     Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

     a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

     b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

     Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:

     1) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale.

     Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;

     2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

     3) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito;

     4) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

     Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero di ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.

     Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

     Art. 58 (Premio di maggior produzione). Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore alle seguenti misure:

     operaio di 1 classe L. 564

     operaio " 547

     aiutante operaio "481

     manovale " 402

     Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

     Art. 80 (Premio per ora di lavoro). Al personale di equipaggio delle navi traghetto, in servizio nello stretto di Messina, viene corrisposto un premio per ora di lavoro sulle seguenti misure:

     comandante di 1 e 2 classe e capo macchinista di 1 e 2 classe L. 112

     ufficiale navale di 1 classe e ufficiale macchinista di 1 classe " 60

     ufficiale navale di 2 classe, di 3 classe a. p.e di 3 classe, ufficiale macchinista di 2 classe, di 3 classe a. p. e di 3 classe " 54

     primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 classe, capo elettricista ed elettricista di 1 classe " 40

     motorista, elettricista e carpentiere di 1 classe " 32

     marinaio scelto, fuochista e carpentiere " 26

     marinaio e carbonaio " 22

     Il premio viene liquidato per ogni ora di effettivo servizio prestato giornalmente a bordo in navigazione nello stretto e durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

     Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

     Il premio viene inoltre corrisposto:

     1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;

     2) per una terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva;

     3) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

     Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero delle giornate in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso”.

 

          Art. 6.

     Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 la ritenuta per la corresponsione, al personale delle Ferrovie dello Stato, dell'assegno di malattia previsto dall'art. 7 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, e successive modificazioni, è stabilito per ciascun grado nella seguente misura mensile:

 

Grado

 

Misura

L.

180

L.

125

L.

105

L.

90

L.

80

L.

70

L.

65

L.

60

L.

55

10°

L.

50

11°

L.

45

12°

L.

40

13°

L.

35

14°

L.

30

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dai seguenti:

     "Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, già soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennità di carovita si considera nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti”.

     "Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo, per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura prevista al precedente comma".

 

          Art. 8.

     Nel primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "le nuove misure delle competenze risultanti dell'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° settembre 1955, sui compensi per lavoro straordinario" è sostituita con la seguente: "le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° luglio 1955 e limitatamente al numero delle ore consentite dai successivi articoli 10 e 12, sui compensi per lavoro straordinario".

 

          Art. 9.

     L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° settembre 1955, l'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, è così modificato:

     "Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base alla anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti.

     Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente; comma ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.

     Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non, si tratti di lavoro compensativo.

     Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo".

     I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi.

     Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto".

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è modificato come segue:

     "L'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, sono soppressi".

 

          Art. 11.

     L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente:

     “Restano in vigore le aliquote di maggiorazione prevista dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946, n. 585, per i compensi del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, per il guadagno del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità".

 

          Art. 12.

     Per il personale dipendente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato con il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454. Per il lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa l'aliquota del 10%, prevista dal primo comma del predetto art. 39, è elevata al 15%. Il secondo comma del predetto art. 39 è sostituito dal seguente:

     "La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi attribuiti alle varie qualifiche del grado stesso, con esclusione di ogni altra competenza".

     La spesa mensile complessiva relativa ai compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al predetto personale non può eccedere la somma corrispondente a 24 ore mensili per ciascuno degli agenti in servizio.

     All'art. 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma;

     "Ai funzionari di grado pari o superiore al 3° , i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura mensile forfetaria".

 

          Art. 13.

     Gli stipendi, paghe e retribuzioni fissati con le tabelle previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, hanno effetto, dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, nella aliquota dell'80%, ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza.

     Per il sopra indicato periodo di tempo, i contributi previdenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti a favore dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., ed a favore dell'opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato, sono computati sull'80% degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al precedente comma; la parte dei contributi stessi che deve far carico al personale continua ad essere commisurata sugli stipendi paghe e retribuzioni in vigore al 30 giungo 1955, restando a carico delle amministrazioni statali la relativa differenza.

 

          Art. 14.

     La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è sostituita con quella: "per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato".

     Le competenze previste dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, spettanti al personale di grado 7° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e dei gradi 4° e 5° delle Ferrovie dello Stato sono maggiorate del 4,66 per cento. Le misure dell'indennità di missione e di prima sistemazione previste, per lo stesso personale, dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 e successive modificazioni, sono maggiorate dell'1,75 per cento.

     Sull'importo lordo risultante dall'applicazione del precedente comma, si applica l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi per le competenze orarie.

 

          Art. 15.

     Al personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, di importo pari alla differenza tra l'ammontare del premio di presenza spettante al 30 giugno 1955 in base a 25 giornate di presenza a norma del predetto comma e l'importo del premio di presenza, calcolato per un uguale numero di giorni, previsto alla stessa data per il personale dei ruoli speciali transitori dello stesso gruppo e con la stessa anzianità e per il personale di ruolo organico di pari grado ed anzianità, a seconda che si tratti di personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici.

 

          Art. 16.

     Gli articoli 8,14e20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono soppressi.

 

          Art. 17.

     Il servizio prestato in reparti combattenti che, a norma delle disposizioni vigenti, è considerato utile agli effetti della progressione economica in ciascun grado o qualifica dei dipendenti di ruolo, viene computato in favore del personale dei ruoli speciali transitori ai fini dell'anticipo del periodo di servizio, in corso di maturazione, richiesto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, per l'applicazione degli aumenti quadriennali previsti dallo stesso decreto.

     Il diritto alla suddetta anticipazione e operante altresì nel periodo successivo a quello nel quale è sorto il godimento, limitatamente al tempo non computato nel periodo precedente.

 

          Art. 18.

     Agli impiegati delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui all'art. 4 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo stabilito con la legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti dalla stessa legge n. 130 e successive modificazioni, nonchè l'assegno integratore previsto dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19, per i gradi iniziali del personale di ruolo cui i predetti impiegati sono equiparati quanto al trattamento economico in base al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.

     Il miglioramento derivante dall'applicazione del precedente comma riassorbe, fino alla concorrenza del miglioramento stesso, la eventuale eccedenza dello stipendio in godimento su quello previsto per il grado del personale di ruolo cui è parificato dal decreto Ministeriale 30 dicembre 1946 in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

 

          Art. 19.

     Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso anteriormente al 1° luglio 1955 e che venga a trovarsi in una posizione di stipendio inferiore a quella spettante al personale di pari qualifica ed anzianità di stipendio promosso in data successiva, va attribuito lo stesso stipendio assegnato a quest'ultimo personale.

 

          Art. 20.

     Gli importi delle quote di aggiunta di famiglia - già quote complementari dell'indennità di carovita - di lire 3930 e 4240, previsti dall'art. 6, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 5530 e 7440. Del pari, gli importi delle quote medesime di lire 3090 e 3320, previsti dall'art. 7 della stessa legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati, rispettivamente a lire 4690 e 6520.

     L'assegno personale di sede di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, non spetta al personale che gode di quote di aggiunta di famiglia per la moglie o per i figli a carico.

     La lettera e) del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituita dalla seguente:

     "e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato".

 

          Art. 21.

     Il secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito col seguente:

     "Le locuzioni "ai due terzi" e "di due terzi" indicate rispettivamente negli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sono sostituite dalle altre "alla metà" e "della metà". Sono dei pari sostituite, nell'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, la locuzione, di cui alla lettera a), "ad un decimo" con la locuzione "ad un dodicesimo" alle lettere b) e d) la locuzione "ad un quinto" con la locuzione "al quarantacinque per cento"; alle lettere c) ed e) la locuzione "ad un quarto" con la locuzione "al cinquantacinque per cento".

 

          Art. 22.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto, fino alla concorrenza di milioni 4830, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 6 ottobre 1955, nn. 873, 874 e 875 - convertiti rispettivamente nelle leggi 3 dicembre 1955, nn. 1110, 1111, 1112 -, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876, nonchè del provvedimento relativo all'aumento delle tasse di patenti automobilistiche, e, per l'ulteriore fabbisogno, con il provento dei provvedimenti riguardanti il diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione, l'aumento del prezzo di vendita delle banane e l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per i prodotti alcolici, nonchè la disciplina della produzione e del commercio dei vini vermouth e degli altri vini aromatizzati.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.