§ 76.3.6 - D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656.
Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:05/06/1952
Numero:656


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.
Art. 4.      Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresì a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di [...]
Art. 5.      Tanto agli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie, ed ai portalettere, possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.  [5]
Art. 8.  [18]
Art. 9.  [19]
Art. 10.  [20]
Art. 11.  [21]
Art. 12.  [22]
Art. 13.  [23]
Art. 14.  [24]
Art. 15.  [25]
Art. 16.  [26]
Art. 17.  [27]
Art. 18.  [28]
Art. 19.      I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.
Art. 20.      Al direttore degli uffici locali si applicano tutte le incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle [...]
Art. 21.      Ai direttori e ai reggenti di uffici locali si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre [...]
Art. 22.      Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive [...]
Art. 23.  [29]
Art. 24.  [30]
Art. 25.  [31]
Art. 26.  [32]
Art. 27.  [33]
Art. 28.  [34]
Art. 29.  [35]
Art. 29 bis.  [36]
Art. 30.  [37]
Art. 31.  [38]
Art. 32.  [39]
Art. 33.  [40]
Art. 34.  [41]
Art. 35.  [44]
Art. 36.  [45]
Art. 37.  [46]
Art. 38.      L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 77.
Art. 39.  [47]
Art. 40.  [48]
Art. 41.      La sospensione cautelare ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla [...]
Art. 42.  [49]
Art. 43.  [50]
Art. 44.  [51]
Art. 45.  [52]
Art. 46.  [53]
Art. 47.  [54]
Art. 48.  [55]
Art. 49.  [56]
Art. 50.  [57]
Art. 51.      Ai supplenti si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.
Art. 52.  [58]
Art. 53.  [59]
Art. 54.  [60]
Art. 55.  [61]
Art. 56.  [62]
Art. 57.      Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.
Art. 58.  [63]
Art. 59.  [64]
Art. 60.  [65]
Art. 61.  [66]
Art. 62.  [67]
Art. 63.  [68]
Art. 64.  [69]
Art. 65.  [70]
Art. 66.  [71]
Art. 67.  [72]
Art. 68.  [73]
Art. 69.  [74]
Art. 70.  [75]
Art. 71.      Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la Commissione centrale per gli uffici locali, ed in ogni sede di Direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi [...]
Art. 72.      La Commissione centrale per gli uffici locali è composta:
Art. 73.      Le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:
Art. 74.      I membri della Commissione di cui ai precedenti articoli non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.
Art. 75.      Le Commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti.
Art. 76.      Al presidente e agli altri componenti della Commissione centrale e di quelle provinciali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti [...]
Art. 77.      L'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è fuso con l'Istituto postelegrafonici, di cui alla legge 27 marzo 1952, n. [...]
Art. 78.      Al Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere.
Art. 79.      Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:
Art. 80.  [77]
Art. 81.  [78]
Art. 82.  [79]
Art. 83.  [80]
Art. 84.  [81]
Art. 85.      Il trattamento di quiescenza sarà liquidato, agli iscritti, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Art. 86.      I periodi di servizio con iscrizione al Fondo prestati nelle qualità previste dall'art. 78 sono cumulabili agli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 87.  [82]
Art. 88.  [83]
Art. 89.      Le istanze per il conseguimento della indennità o della pensione debbono essere trasmesse all'Istituto postelegrafonici, direttamente o per tramite della Direzione provinciale delle poste.
Art. 90.      Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze di cui al precedente articolo gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti
Art. 91.      Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte [...]
Art. 92.  [85]
Art. 93.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al Fondo, di cui al precedente art. 77, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. [...]
Art. 94.  [86]
Art. 95.      Per i personali iscritti al Fondo ai sensi degli articoli 78 e 94 cessa l'obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Art. 96.      Nella prima attuazione del presente decreto le ricevitorie la cui retribuzione annua supera le L. 10.000 sono classificate fra gli uffici locali; questi sono distinti nei gruppi previsti [...]
Art. 97.      A tutti gli effetti del presente decreto la retribuzione dei vari uffici e dei servizi di portalettere è valutata in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, numero 1553, dedotta [...]
Art. 98.      I titolari delle ricevitorie classificate uffici locali ai sensi dell'art. 96 sono iscritti nell'albo dei direttori di ufficio locale, nel quadro corrispondente al gruppo al quale le rispettive [...]
Art. 99.      Le ricevitorie temporanee, funzionanti per parte dell'anno, sono soppresse; ai relativi servizi si provvede con l'istituzione di recapiti e, ove ciò non sia possibile, si provvede mediante [...]
Art. 100.      Durante cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il personale che alla data medesima sia in servizio con le qualifiche di cui all'art. 97, i titoli di studio [...]
Art. 101.      Alle ricevitorie classificate uffici locali a norma dell'art. 96 è applicabile la disposizione di cui all'art. 14 lettera a) primo alinea, nel caso di morte del direttore di essi, entro un anno [...]
Art. 102.  [87]
Art. 103.      Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo l'Istituto postelegrafonici concorrerà al pagamento di quanto dovuto per il riscatto limitatamente ai contributi versati [...]
Art. 104.      Le collettorie e i servizi di portalettere rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto assumono la denominazione di ricevitorie e servizi di portalettere e il relativo [...]
Art. 105.      Le attuali agenzie, concesse a titolo gratuito, assumono la denominazione di recapiti.
Art. 106.      Ai concorsi per le agenzie di cui all'ultimo comma dell'art. 10 sono ammessi anche gli ex gerenti che abbiano retto ricevitorie postali, telegrafiche, o postali telegrafiche, per almeno cinque [...]
Art. 107.      I supplenti di età non superiore a 70 anni autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le ricevitorie le quali ai sensi dell'art. 96 vengano classificate uffici locali [...]
Art. 108.      Nell'albo di cui al precedente articolo è istituito un apposito quadro di riserva nel quale sono iscritti, purchè non abbiano compiuto 70 anni di età:
Art. 109.      Il gerente di ricevitoria classificata ufficio locale o agenzia ai sensi dell'art. 96 che non abbia superato l'età di anni 70 conserva la temporanea gestione del relativo ufficio con la [...]
Art. 110.      I supplenti in servizio presso le ricevitorie classificate agenzie vi rimangono come coadiutori qualora accettino la nuova funzione e non siano rifiutati dal titolare.
Art. 111.      Le assegnazioni senza concorso ed i concorsi per ricevitori e per agenti rurali banditi o da bandire a norma del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, sono indetti e definiti secondo le [...]
Art. 112.  [88]
Art. 113.  [89]
Art. 114.  [90]
Art. 115.      (Omissis)
Art. 116.  [94]
Art. 117.  [95]
Art. 118.  [96]
Art 119.      L'iscrizione al Fondo effettuata ai sensi dell'art. 112 si intende revocata nei confronti degli iscritti (eccettuati i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia) che entro tre mesi [...]
Art. 120.      I ricevitori nominati tali dopo il 30 giugno 1936 e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed i loro superstiti specificati nell'art. 81, sono ammessi a fruire [...]
Art. 121.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi già stabiliti a favore dell'Istituto cauzioni e quiescenza dell'art. 24 lettere a), b) e c) della legge 18 [...]
Art. 122.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari [...]
Art. 123.      Con successivo provvedimento sarà stabilita la tabella di equiparazione dei portalettere al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del [...]
Art. 124.      Il personale di cui alle precedenti disposizioni è parificato, agli effetti della partecipazione ai concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli dell'Amministrazione delle [...]
Art. 125.      Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 76.3.6 - D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656.

Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale

(G.U. 26 giugno 1952, n. 146, S.O.)

 

     Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

 

ALLEGATO

 

Sezione I

PARTE GENERALE

 

     Art. 1. [1]

     l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.

 

          Art. 2. [2]

     Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatto in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento.

     Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

 

          Art. 3.

     I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

 

          Art. 4.

     Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresì a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di trasporto e scambio degli effetti postali.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 5.

     Tanto agli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie, ed ai portalettere, possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.

 

          Art. 6. [4]

     L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

     Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.

 

          Art. 7. [5]

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9]

     (Omissis) [10]

     (Omissis) [11]

     (Omissis) [12]

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

     (Omissis) [15]

     (Omissis) [16]

     I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

     (Omissis) [17]

 

Sezione II

NOMINA DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.

 

          Art. 8. [18]

 

          Art. 9. [19]

 

          Art. 10. [20]

 

          Art. 11. [21]

 

          Art. 12. [22]

 

          Art. 13. [23]

 

          Art. 14. [24]

 

          Art. 15. [25]

 

          Art. 16. [26]

 

          Art. 17. [27]

 

Sezione III

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI

DIRETTORI DEGLI UFFICI LOCALI E DEI TITOLARI DI AGENZIA.

 

          Art. 18. [28]

 

          Art. 19.

     I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.

 

          Art. 20.

     Al direttore degli uffici locali si applicano tutte le incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esclusa la incompatibilità relativa alla appartenenza, nello stesso ufficio, di personale legato da vincoli di parentela col direttore, o coniuge del medesimo.

     Le funzioni di titolare di agenzia, sono incompatibili con qualunque occupazione che contrasti col decoro delle funzioni stesse o con la regolarità e sicurezza del servizio, nonchè con le occupazioni specificate dal regolamento.

     Le incompatibilità non specificatamente determinate dalla legge sono dichiarate dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Per le incompatibilità specificatamente determinate non è necessario il parere della Commissione provinciale.

     I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore provinciale sono decisi dal Ministro sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 21.

     Ai direttori e ai reggenti di uffici locali si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato dei loro supplenti limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo.

     I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera dei coadiutori e di altro personale autorizzato ad accedere alla agenzia e perciò sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'Amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio, dei loro coadiutori o di altri dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilità ed il patrimonio dello Stato.

 

          Art. 22.

     Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

     E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile immediato del danno.

 

          Art. 23. [29]

 

          Art. 24. [30]

 

          Art. 25. [31]

 

          Art. 26. [32]

 

          Art. 27. [33]

 

          Art. 28. [34]

 

          Art. 29. [35]

 

          Art. 29 bis. [36]

     Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalità previste dal regolamento.

     Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione può provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti.

 

          Art. 30. [37]

     Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

     L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

     I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento.

     Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti.

 

          Art. 31. [38]

 

          Art. 32. [39]

 

          Art. 33. [40]

 

          Art. 34. [41]

     Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni [42] .

     La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale [43] .

     Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 35. [44]

 

          Art. 36. [45]

 

          Art. 37. [46]

 

          Art. 38.

     L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 77.

 

          Art. 39. [47]

 

          Art. 40. [48]

 

          Art. 41.

     La sospensione cautelare ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla Commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 42. [49]

 

          Art. 43. [50]

 

          Art. 44. [51]

 

          Art. 45. [52]

 

Sezione IV

PERSONALE COADIUVANTE.

 

          Art. 46. [53]

 

          Art. 47. [54]

 

          Art. 48. [55]

 

          Art. 49. [56]

 

          Art. 50. [57]

 

          Art. 51.

     Ai supplenti si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.

     Sono applicabili ai supplenti le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute negli articoli 19, 20, primo, terzo e quarto comma, 22, 23, 24, da 33 a 34, 35, commi primo e terzo, da 36 a 39, 41 e 45.

 

          Art. 52. [58]

 

          Art. 53. [59]

 

          Art. 54. [60]

 

          Art. 55. [61]

 

          Art. 56. [62]

 

Sezione V

RECAPITI

 

          Art. 57.

     Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.

     Il concessionario è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

     Si applicano al concessionario predetto o al suo rappresentante ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per i titolari di agenzia dagli articoli 19 e 23 circa l'obbligo del giuramento e della residenza.

 

Sezione VI

RICEVITORI E SERVIZI DI PORTALETTERE

 

          Art. 58. [63]

 

          Art. 59. [64]

 

          Art. 60. [65]

 

          Art. 61. [66]

 

          Art. 62. [67]

 

          Art. 63. [68]

 

          Art. 64. [69]

 

          Art. 65. [70]

 

          Art. 66. [71]

 

          Art. 67. [72]

 

          Art. 68. [73]

 

          Art. 69. [74]

 

          Art. 70. [75]

 

Sezione VII

COMMISSIONI PER GLI UFFICI LOCALI

 

          Art. 71.

     Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la Commissione centrale per gli uffici locali, ed in ogni sede di Direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una Commissione provinciale per gli uffici locali che ha competenza per tutti gli uffici dalla Direzione stessa contabilmente dipendenti.

     Tali Commissioni sono organi consultivi dell'Amministrazione, per gli affari riflettenti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, i posti di portalettere, nonchè il relativo personale, compresi i supplenti, ed hanno in particolare le attribuzioni, anche deliberative, ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.

     La Commissione centrale esprime inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici, i servizi e il personale di cui al precedente comma e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.

 

          Art. 72.

     La Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

     a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

     b) dal capo del competente servizio dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione medesima di grado non inferiore al 6° ;

     d) da due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione predetta di grado non inferiore al 7° ;

     e) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, nonchè da due membri supplenti, scelti fra i supplenti di uffici locali, analogamente designati. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nelle predette qualità, e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1 classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario [76] .

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni quattro anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente da scegliersi fra i consiglieri di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti nonchè il segretario effettivo e quello supplente.

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

     Le designazioni dei membri di cui alla lettera a) sono fatte mediante terne proposte dai sindacati nazionali di categoria. Le designazioni stesse devono aver luogo nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, le nomine possono essere fatte dal Ministro, senza designazione.

 

          Art. 73.

     Le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

     a) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, presidente;

     b) dal direttore provinciale delle poste o da chi ne fa le veci, e dall'ispettore provinciale più elevato di grado;

     c) da due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo A e B della Direzione provinciale;

     d) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie, nonchè da un membro supplente scelto fra i supplenti degli uffici locali, e un altro scelto fra i ricevitori e portalettere. Essi devono avere almeno cinque anni di anzianità nelle qualità predette, prestare servizio in uffici contabilmente dipendenti dalla Direzione provinciale e nell'ultimo triennio, non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Per la loro designazione si applica quanto è disposto nella lettera e) e nell'ultimo comma del precedente articolo.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni biennio i membri di cui alle lettere c) e d).

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

 

          Art. 74.

     I membri della Commissione di cui ai precedenti articoli non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

     L'ispettore membro della Commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla Commissione, è sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti.

     Non è consentito di essere membri, contemporaneamente, della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali per gli uffici locali.

     Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 39 nei confronti dei membri della Commissione produce la loro sospensione dalla carica, e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza.

     Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette Commissioni, nominati su designazione dei sindacati di categoria, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento è preso dal Ministro.

 

          Art. 75.

     Le Commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti.

     Nei procedimenti disciplinari a carico dei supplenti di uffici locali, presso la Commissione centrale o quelle provinciali, uno dei membri effettivi titolari di ufficio locale o di agenzia è sostituito da uno dei membri scelti fra i supplenti di uffici locali; nei procedimenti disciplinari a carico di ricevitori e portalettere presso le Commissioni provinciali, uno dei membri effettivi predetti è sostituito dal membro supplente scelto fra i ricevitori o portalettere.

     Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno, titolare di ufficio locale o di agenzia.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della Commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione.

     La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed è effettuata secondo l'ordine di anzianità dei membri supplenti, e, a parità di tale condizione, in base all'età.

     Le Commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.

 

          Art. 76.

     Al presidente e agli altri componenti della Commissione centrale e di quelle provinciali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, nonchè l'indennità di missione quando i componenti stessi non risiedono nel luogo ove è indetta l'adunanza.

 

Sezione VIII

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

          Art. 77.

     L'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è fuso con l'Istituto postelegrafonici, di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, che conserva tale ultima denominazione.

     Presso l'Istituto postelegrafonici è istituito, con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere".

     Al Fondo predetto sono attribuite le riserve già esistenti presso l'Istituto cauzioni e quiescenza relative al trattamento di quiescenza dei ricevitori p. t. ed alla gestione indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti.

     L'Istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del Fondo predetto. In base alle risultanze di tali bilanci tecnici il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 78.

     Al Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere.

     La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     La iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

 

          Art. 79.

     Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:

     a) pensioni dirette;

     b) pensioni di riversibilità;

     c) indennità una volta tanto.

 

          Art. 80. [77]

     La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite.

 

          Art. 81. [78]

     Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 82. [79]

     L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 83. [80]

 

          Art. 84. [81]

     Gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

     Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione.

 

          Art. 85.

     Il trattamento di quiescenza sarà liquidato, agli iscritti, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.

 

          Art. 86.

     I periodi di servizio con iscrizione al Fondo prestati nelle qualità previste dall'art. 78 sono cumulabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 87. [82]

     In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita della stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

     Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di dei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.

     All'assegno di carovita di cui sopra si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n. 1870.

 

          Art. 88. [83]

     Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 89.

     Le istanze per il conseguimento della indennità o della pensione debbono essere trasmesse all'Istituto postelegrafonici, direttamente o per tramite della Direzione provinciale delle poste.

     Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uopo designato dal Consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della Direzione dell'Istituto medesimo.

     Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

     La deliberazione del presidente è comunicata alle parti interessate.

 

          Art. 90.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze di cui al precedente articolo gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti [84] .

     Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.

     La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti.

     Rimane sospeso il pagamento dell'indennità, per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'Istituto, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa: contro il provvedimento del presidente dell'Istituto, l'interessato può ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 91.

     Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.

 

          Art. 92. [85]

     L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'art. 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione del servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

     All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 87.

     Per le concessioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 93.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al Fondo, di cui al precedente art. 77, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 84.

     Quale concorso nelle erogazioni di cui all'art. 92 corrisponde inoltre all'Istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.

 

          Art. 94. [86]

 

          Art. 95.

     Per i personali iscritti al Fondo ai sensi degli articoli 78 e 94 cessa l'obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Classificazione degli uffici e inquadramento del personale.

 

          Art. 96.

     Nella prima attuazione del presente decreto le ricevitorie la cui retribuzione annua supera le L. 10.000 sono classificate fra gli uffici locali; questi sono distinti nei gruppi previsti dall'art. 2 secondo i criteri seguenti:

     gruppo A - Uffici con retribuzione superiore a L. 80.000;

     gruppo B - Uffici con retribuzione da L. 50.010 fino a L. 80.000;

     gruppo C - Uffici con retribuzione da L. 35.010 fino a L. 50.000;

     gruppo D - Uffici con retribuzione da L. 25.010 fino a L. 35.000;

     gruppo E - Uffici con retribuzione da L. 12.010 fino a L. 25.000;

     gruppo F - Uffici con retribuzione da L. 10.010 fino a L. 12.000.

     Le ricevitorie predette con retribuzione non superiore a L. 10.000 rientrano fra le agenzie, e di esse quelle con retribuzione fino a L. 5000 osservano l'orario normale di cinque ore.

     Per le ricevitorie di nuova istituzione o derivanti dalla trasformazione di altri uffici per le quali, alla data di attuazione del presente decreto, non sia stata effettuata la liquidazione della retribuzione definitiva, viene valutata come tale quella risultante dal decreto di istituzione o di trasformazione.

     Il compenso previsto dal secondo comma dell'art. 28 è attribuito in ragione di una, due, tre e quattro ore di servizio straordinario per le agenzie con retribuzione rispettivamente superiore a L. 5000, a L. 6000, a L. 7000 e a L. 8000.

 

          Art. 97.

     A tutti gli effetti del presente decreto la retribuzione dei vari uffici e dei servizi di portalettere è valutata in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, numero 1553, dedotta l'eventuale quota relativa ai servizi accessori di recapito e procacciato.

     Agli stessi effetti gli addetti agli attuali uffici e ai servizi sotto indicati sono equiparati a quelli previsti dal presente decreto come segue:

     a) i titolari di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 10.000, ai direttori di ufficio locale;

     b) i titolari di ricevitorie con retribuzione fino a L. 10.000, ai titolari di agenzie;

     c) i gerenti, ai reggenti;

     d) i supplenti cui non si applica la norma dell'art. 107, ai coadiutori;

     e) i collettori e portalettere rurali, effettivi o provvisori, e loro sostituti, rispettivamente ai ricevitori e portalettere di cui all'art. 4, effettivi o provvisori e loro sostituti.

 

          Art. 98.

     I titolari delle ricevitorie classificate uffici locali ai sensi dell'art. 96 sono iscritti nell'albo dei direttori di ufficio locale, nel quadro corrispondente al gruppo al quale le rispettive ricevitorie sono assegnate a norma dell'articolo stesso. L'iscrizione è effettuata in ordine di anzianità di servizio, tenuta presente la data in cui ciascuno di essi ha conseguito la prima volta la nomina a ricevitore. I titolari delle ricevitorie classificate agenzie ai sensi del citato articolo sono analogamente iscritti nell'albo dei titolari di agenzia.

     Per i titolari iscritti negli albi ai sensi del precedente comma, gli aumenti periodici di stipendio decorreranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I direttori degli uffici locali predetti avranno l'obbligo di lasciare in uso, ove occorra, per un periodo che non ecceda un triennio, l'arredamento dell'ufficio, compresa eventualmente la cassaforte o il ripostiglio in ferro, verso un nolo che non potrà eccedere il decimo della quota parte, della retribuzione in vigore all'entrata in vigore del presente decreto, corrispondente alle spese di gestione.

     L'Amministrazione subentra di diritto ai titolari medesimi nei contratti di affitto da essi stipulati per i locali sede dell'ufficio; qualora questi siano di proprietà degli stessi titolari, saranno da essi, ove occorra, lasciati in fitto all'Amministrazione, alle condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni.

     Agli uffici di gruppo F, derivanti, ai sensi dell'art. 96, da ricevitorie attualmente incaricate del servizio accessorio di trasporto o di recapito degli effetti postali, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 28.

 

          Art. 99.

     Le ricevitorie temporanee, funzionanti per parte dell'anno, sono soppresse; ai relativi servizi si provvede con l'istituzione di recapiti e, ove ciò non sia possibile, si provvede mediante gestione provvisoria con un supplente o impiegato di ruolo distaccato o inviato in missione.

     Ai titolari delle ricevitorie temporanee predette sarà conferita la titolarità di un'agenzia. In attesa che sia provveduto nel modo disposto dal precedente comma, essi conserveranno, durante il periodo di funzionamento dell'ufficio, il trattamento ora in godimento.

 

          Art. 100.

     Durante cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il personale che alla data medesima sia in servizio con le qualifiche di cui all'art. 97, i titoli di studio attualmente richiesti per il conferimento di ricevitorie o di posti di agente rurale, sono sufficienti nei concorsi e nelle assegnazioni senza concorso per i corrispondenti posti previsti dal presente decreto; durante il periodo predetto restano in vigore le norme che esonerano al riguardo dal possesso dei titoli stessi.

     Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dal primo comma dell'art. 17; non si applica nell'ipotesi regolata dall'art. 101.

 

          Art. 101.

     Alle ricevitorie classificate uffici locali a norma dell'art. 96 è applicabile la disposizione di cui all'art. 14 lettera a) primo alinea, nel caso di morte del direttore di essi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero qualora nel periodo stesso, egli presenti domanda per la dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica ai sensi del n. 2 dell'art. 45, o sia sottoposto d'ufficio al procedimento per la detta dispensa.

     Gli aspiranti al conferimento dell'ufficio ai sensi del precedente comma devono, alla data di pubblicazione del presente decreto, possedere i requisiti generali previsti dall'art. 8 e il titolo di studio richiesto dalla lettera d) dell'articolo stesso per l'ufficio da conferire. Essi inoltre debbono avere prestato nell'ultimo decennio effettivo e lodevole servizio come supplente o come gerente o come ricevitore per almeno un biennio quando l'ufficio da conferire provenga da ricevitoria con retribuzione non superiore a L. 20.000 annue, ovvero per almeno un quinquennio, di cui non meno di tre anni nell'ufficio da conferire, o in altro di non minore importanza, quando trattasi di ufficio locale proveniente da ricevitoria con retribuzione superiore a L. 20.000.

     Qualora manchi il quinquennio di servizio come sopra prestato, potrà essere conferito un ufficio locale disponibile proveniente da ricevitoria con retribuzione fino a L. 20.000, purchè vi sia il detto biennio di servizio. Qualora invece manchi il titolo di studio di licenza di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, ma vi sia quella di primo grado o titolo equipollente, nonchè il quinquennio come sopra prestato, può essere conferito altro ufficio locale proveniente da ricevitoria con retribuzione non eccedente L. 35.000, ovvero non eccedente L. 20.000 quando il requisito di servizio sia quello del biennio sopra indicato.

     E' riservata, in ogni caso, al Ministro la facoltà di conferire all'avente titolo un altro ufficio locale dello stesso gruppo o di gruppo minore.

     Per il conferimento di uffici locali provenienti da ricevitorie con retribuzione fino a L. 20.000 è applicabile, quando manchi il biennio di servizio, l'ultimo alinea della lettera a) dell'art. 14.

     Per conseguire il conferimento dell'ufficio senza concorso gli aventi titolo dovranno presentarne domanda nel termine di sessanta giorni dalla data della morte del titolare di esso o della comunicazione a questo della deliberata dispensa.

     Nei casi previsti dal presente articolo si applica la norma dell'ultimo comma degli articoli 80, 81 e 82.

 

          Art. 102. [87]

 

          Art. 103.

     Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo l'Istituto postelegrafonici concorrerà al pagamento di quanto dovuto per il riscatto limitatamente ai contributi versati dall'interessato per il trattamento di quiescenza all'Istituto cauzioni e quiescenza e al Fondo di cui all'art. 77.

 

          Art. 104.

     Le collettorie e i servizi di portalettere rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto assumono la denominazione di ricevitorie e servizi di portalettere e il relativo personale resta in servizio con le denominazioni stabilite nella precedente sezione VI.

 

          Art. 105.

     Le attuali agenzie, concesse a titolo gratuito, assumono la denominazione di recapiti.

     Quelle a titolo oneroso saranno soppresse, ovvero trasformate, con le modalità di cui all'art. 6, in agenzie disciplinate dal presente decreto. Nel frattempo i concessionari continueranno a percepire il trattamento economico ora in godimento.

     Ai concessionari delle agenzie, trasformate ai sensi del precedente comma, i quali alla data di trasformazione contino almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio nella detta qualità, si applicano, per l'assegnazione senza concorso dell'agenzia risultante dalla trasformazione, le norme dell'art. 14. Il termine per la presentazione della domanda è quello stabilito nell'ultima parte dell'art. 15.

 

          Art. 106.

     Ai concorsi per le agenzie di cui all'ultimo comma dell'art. 10 sono ammessi anche gli ex gerenti che abbiano retto ricevitorie postali, telegrafiche, o postali telegrafiche, per almeno cinque anni complessivamente e non abbiano cessato di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione per motivi disciplinari o per dimissioni, ovvero da oltre tre anni per altra causa.

     Ai concorsi predetti sono pure ammessi gli ex gerenti e i supplenti iscritti nel quadro di riserva di cui all'art. 108, i quali abbiano nelle qualità predette complessivamente una anzianità di almeno cinque anni.

     Per gli iscritti nell'albo a norma del seguente articolo, il periodo di servizio prestato nell'ultimo quinquennio come gerente è valutato per formare l'anzianità di almeno cinque anni richiesta dal secondo comma dell'art. 10 per concorrere agli uffici locali dei gruppi E ed F.

 

          Art. 107.

     I supplenti di età non superiore a 70 anni autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le ricevitorie le quali ai sensi dell'art. 96 vengano classificate uffici locali e che prestino servizio retribuito presso le medesime o presso altri uffici dell'Amministrazione postale telegrafica, nonchè i gerenti delle ricevitorie stesse, che non abbiano superato la detta età, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 46 per ordine di anzianità di servizio.

     Al servizio di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione nell'albo ivi prevista, è equiparato il servizio militare prestato dopo la nomina a supplente e quello che viene prestato in qualità di gerente presso ricevitorie classificate tra le agenzie da supplenti provenienti da ricevitorie classificate tra gli uffici locali.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai supplenti assunti a tempo determinato.

 

          Art. 108.

     Nell'albo di cui al precedente articolo è istituito un apposito quadro di riserva nel quale sono iscritti, purchè non abbiano compiuto 70 anni di età:

     a) i gerenti e supplenti, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'art. 96 e presso le ricevitorie di cui all'art. 99 che vi prestino servizio retribuito o ne siano assenti per servizio militare o per la gerenza di ricevitorie analogamente classificate, e che non vengano nominati coadiutori;

     b) i supplenti cessati dal servizio presso le ricevitorie postali, telegrafiche o postali-telegrafiche da non oltre due anni e non per motivi disciplinari o per dimissioni, nonchè quelli già assunti temporaneamente in servizio presso le Direzioni provinciali o uffici dipendenti e che non siano cessati anche da tale servizio per i motivi predetti o da oltre due anni;

     c) i gerenti fuori servizio che si trovino compresi alla data predetta nell'albo dei gerenti disoccupati esistente presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'iscrizione nel quadro di riserva non ha luogo per i supplenti assunti a tempo determinato.

     Per conseguire l'iscrizione nel quadro di riserva gli interessati dovranno farne domanda entro due mesi dalla data suindicata e l'iscrizione medesima è effettuata nell'ordine di anzianità di servizio prestato nelle predette qualità; il servizio di gerente è valutato al doppio.

     Gli iscritti nel quadro di riserva passano di diritto nell'albo nazionale fra gli effettivi, man mano che in questo si renderanno posti vacanti, secondo l'ordine di iscrizione nel quadro stesso.

     Coloro che non raggiungano la sede loro assegnata nel termine fissato dall'Amministrazione, sono considerati rinunciatari e decadono dal quadro di riserva.

 

          Art. 109.

     Il gerente di ricevitoria classificata ufficio locale o agenzia ai sensi dell'art. 96 che non abbia superato l'età di anni 70 conserva la temporanea gestione del relativo ufficio con la qualifica di reggente, ed ha titolo all'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 50.

     I supplenti presso le ricevitorie trasformate in uffici locali ai sensi del predetto art. 96 vi rimangono in servizio purchè non abbiano superato la predetta età e salvo quanto è disposto dall'art. 52.

 

          Art. 110.

     I supplenti in servizio presso le ricevitorie classificate agenzie vi rimangono come coadiutori qualora accettino la nuova funzione e non siano rifiutati dal titolare.

     I supplenti che non rimangano come coadiutori e i gerenti che cessino dalla reggenza di agenzie, purchè muniti di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, saranno adibiti temporaneamente presso altri uffici col trattamento economico corrispondente a quello iniziale stabilito per i supplenti iscritti nell'albo di cui all'art. 46.

     In caso di urgenza, alla temporanea sostituzione di supplenti presso gli uffici locali cui non sia possibile provvedere tempestivamente con il detto personale, munito del citato titolo di studio, potranno essere adibiti anche altri supplenti iscritti nel quadro di riserva.

 

          Art. 111.

     Le assegnazioni senza concorso ed i concorsi per ricevitori e per agenti rurali banditi o da bandire a norma del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, sono indetti e definiti secondo le norme del decreto medesimo. Le nomine conseguenti sono effettuate per i corrispondenti uffici risultati dalla classificazione prevista dal presente decreto.

     Gli altri concorsi per ricevitori e per agenti rurali, indetti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che non siano stati definiti entro un anno dalla data medesima con deliberazione delle competenti Commissioni degli uffici locali, sono revocati.

 

Quiescenza

 

          Art. 112. [88]

 

          Art. 113. [89]

 

          Art. 114. [90]

 

          Art. 115.

     (Omissis) [91]

     L'iscritto già assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidità in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico dell'assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo.

     Per determinare tale assegno si procederà alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 fino al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidità e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria.

     L'ammontare annuo della pensione che ne risulterà, calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sarà frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione.

     L'assegno speciale annuo sarà pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione.

     Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.

     (Omissis) [92].

     (Omissis) [93].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che venga iscritto al Fondo a norma dell'art. 94.

 

          Art. 116. [94]

 

          Art. 117. [95]

 

          Art. 118. [96]

     E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

     Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1a, 2a o di 3a classe.

     Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.

     Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art 119.

     L'iscrizione al Fondo effettuata ai sensi dell'art. 112 si intende revocata nei confronti degli iscritti (eccettuati i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia) che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto facciano pervenire all'Istituto postelegrafonici dichiarazione di opzione per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti.

     I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia nominati tali ai sensi dell'art. 98, semprechè nominati ricevitori anteriormente al 1° luglio 1936, potranno optare per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti, integrato come al precedente articolo, ovvero per quello stabilito dal presente decreto. L'opzione, che potrà essere esercitata anche dai loro superstiti specificati nell'art. 81, dovrà essere espressamente dichiarata nella domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

     Ai fini dell'opzione di cui al precedente comma si considerano equiparati: a ricevitorie di 1a classe gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D, E a ricevitorie di 2a classe gli uffici locali del gruppo F e le agenzie con retribuzione superiore a L. 5000, e a ricevitorie di 3a classe le restanti agenzie.

 

          Art. 120.

     I ricevitori nominati tali dopo il 30 giugno 1936 e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed i loro superstiti specificati nell'art. 81, sono ammessi a fruire del trattamento di quiescenza previsto dalla precedente Sezione VIII, previo il riscatto di cui all'art. 112, con deduzione di quanto abbiano eventualmente liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza in base all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591. Il riscatto verrà effettuato sulla base della quota di retribuzione corrispondente all'assegno personale in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

     La domanda per l'applicazione dei benefici di cui al precedente comma deve essere presentata all'Istituto postelegrafonici direttamente, o per il tramite dell'Amministrazione postale, non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 121.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi già stabiliti a favore dell'Istituto cauzioni e quiescenza dell'art. 24 lettere a), b) e c) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni.

     Le disposizioni di cui all'art. 25 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione dell'indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti postali telegrafici, sono abrogate, salvo per quanto concerne gli attuali gerenti e supplenti che non vengano assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107 e neppure in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 110. Le disposizioni medesime rimangono in vigore altresì per i supplenti, assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107, che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità di cui all'art. 82 ovvero optino, in luogo di questa, per l'indennità di licenziamento.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 122.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio derivanti dal maggior gettito dei proventi dei servizi postali e dall'incremento dei conti correnti postali.

 

          Art. 123.

     Con successivo provvedimento sarà stabilita la tabella di equiparazione dei portalettere al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del trattamento economico.

 

          Art. 124.

     Il personale di cui alle precedenti disposizioni è parificato, agli effetti della partecipazione ai concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al rimanente personale dell'Amministrazione medesima.

 

          Art. 125.

     Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Dalla stessa data rimangono abrogate le norme del libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e tutte le altre disposizioni che regolano la stessa materia.

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[3]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[6]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[7]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[8]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[9]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[10]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[11]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[12]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[13]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[14]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[15]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[16]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[17]  Comma abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[19]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[20]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[23]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[24]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[25]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[26]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[27]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[30]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[31]  Articolo soppresso dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[32]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[33]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[34]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[35]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[36]  Articolo inserito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[37]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[38]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[39]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[40]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[41]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[42]  Comma così sostituito dall'art. 92 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[43]  Comma aggiunto dall'art. 92 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[44]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[45]  Articolo sostituito dall'art. 9, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[46]  Articolo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[47]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[48]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[49]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[50]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[51]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[52]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[53]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[54]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[55]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[56]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[57]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[58]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[59]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[60]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[61]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[62]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[63]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[64]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[65]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[66]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[67]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[68]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[69]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[70]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[71]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[72]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[73]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[74]  Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[75]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[76]  Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[77]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[78]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[79]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[80]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[81]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[82]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[83]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[84]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

[85]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120.

[86]  Articolo abrogato dall' art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[87]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 120 ed abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[88]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[89]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[90]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[91]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[92]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[93]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[94]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[95]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.

[96]  Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 25 gennaio 1960, n. 4.