§ 76.4.1c - Legge 27 marzo 1952, n. 208.
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:27/03/1952
Numero:208


Sommario
Art. 1.      L'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, assume la denominazione di [...]
Art. 2.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le [...]
Art. 3.      L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed [...]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà annualmente la quota di spese generali da imputare proporzionalmente ad ogni gestione
Art. 5.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di [...]


§ 76.4.1c - Legge 27 marzo 1952, n. 208.

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico.

(G.U. 11 aprile 1952, n. 87).

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, assume la denominazione di "Istituto postelegrafonici".

 

          Art. 2.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto:

     a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;

     b) di un consigliere di Stato;

     c) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

     d) di un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

     f) di quattro rappresentanti del personale delle ricevitorie e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.

 

          Art. 3.

     L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed in separate gestioni, le forme di assistenza di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

     L'Istituto attuerà, inoltre, a favore dei personali medesimi, tutte le altre forme di assistenza che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     I personali medesimi sono tenuti a corrispondere all'Istituto un contributo individuale del 0,40 per cento sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti.

     Una parte del contributo predetto, in misura non inferiore al 10 per cento del gettito complessivo potrà essere annualmente erogata a favore dei circoli ricreativo - assistenziali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Per ogni gestione concernente i personali suindicati sarà tenuto un conto speciale nel bilancio dell'Istituto.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà annualmente la quota di spese generali da imputare proporzionalmente ad ogni gestione.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potrà essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perchè esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate.