§ 77.6.50 - Legge 10 agosto 1950, n. 648.
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:10/08/1950
Numero:648


Sommario
Art. 1.      Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto [...]
Art. 2.      La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del [...]
Art. 3.      La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, [...]
Art. 4.      Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente [...]
Art. 5.      Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio [...]
Art. 6.      Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano [...]
Art. 7.      Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto [...]
Art. 8.      E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, [...]
Art. 9.      Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa [...]
Art. 10.      Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Art. 12.      L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate [...]
Art. 13.      L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Art. 14.      Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme [...]
Art. 15.      Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione [...]
Art. 16.      Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la [...]
Art. 17.      Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione [...]
Art. 18.      Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di [...]
Art. 19.      Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo [...]
Art. 20.      Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del [...]
Art. 21.      Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle [...]
Art. 22. 
Art. 23.      L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.
Art. 24.      Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.
Art. 27.      La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:
Art. 28.      Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un assegno per superinvalidità, nella misura indicata [...]
Art. 29.      Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente [...]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.      Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è [...]
Art. 34.      Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta.
Art. 35.      Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.
Art. 36.      Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
Art. 37.      Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di [...]
Art. 38.      Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di [...]
Art. 39.      Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro [...]
Art. 40.      Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di [...]
Art. 41. 
Art. 42.      L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità [...]
Art. 43.      Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.
Art. 44. 
Art. 44 bis. 
Art. 45. 
Art. 46.      L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
Art. 47.      Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
Art. 48.      Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
Art. 49.      Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data [...]
Art. 50.      Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di [...]
Art. 51.      Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.
Art. 52.      Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di [...]
Art. 53.      Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di [...]
Art. 54.      Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o [...]
Art. 55. 
Art. 56.      Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano [...]
Art. 57.      Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta [...]
Art. 58.      La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità [...]
Art. 59.      La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:
Art. 60.      Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei [...]
Art. 61.      Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finché non compia il 21° anno di [...]
Art. 62.      I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora [...]
Art. 63.      Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile [...]
Art. 64.      I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Art. 65. 
Art. 66.      Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo [...]
Art. 67.      Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il [...]
Art. 68.      In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni [...]
Art. 69. 
Art. 70.      In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.
Art. 71.      Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con [...]
Art. 72.      Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano [...]
Art. 73. 
Art. 74.      Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal [...]
Art. 75. 
Art. 76.      Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.
Art. 77. 
Art. 78.      Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova e prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purché [...]
Art. 79.      Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a [...]
Art. 80.      Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui [...]
Art. 81.      Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente priva di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, [...]
Art. 82.      Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una [...]
Art. 83.      La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.
Art. 84.      Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida [...]
Art. 85.      Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.
Art. 86.      Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'art. 71 e con le norme [...]
Art. 86 bis. 
Art. 87.      Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 85 e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato [...]
Art. 88.      La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.
Art. 89.      Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso [...]
Art. 90.      Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alla medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle [...]
Art. 91. 
Art. 92.      La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati [...]
Art. 93.      Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia [...]
Art. 94.      Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno già [...]
Art. 95.      Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.
Art. 96.      Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
Art. 97.      Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95, può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101.      Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.
Art. 102.      Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare, sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti [...]
Art. 103.      Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una [...]
Art. 104.      Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro [...]
Art. 105.      La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con [...]
Art. 106.      Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari [...]
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109.      Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da [...]
Art. 110.      Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, [...]
Art. 111.      Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si [...]
Art. 112.      Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli [...]
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115.      Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero [...]
Art. 116.      I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un [...]
Art. 117.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 118.      Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:
Art. 119.      Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di [...]
Art. 120.      Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno [...]
Art. 121.      I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti [...]
Art. 122.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per [...]
Art. 123.      Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, [...]
Art. 124.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Art. 125.      L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate [...]


§ 77.6.50 - Legge 10 agosto 1950, n. 648.

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(G.U. 1 settembre 1950, n. 200, S.O.).

 

Titolo I

DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI GUERRA IN GENERALE

 

     Art. 1.

     Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

     Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

     Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

 

          Art. 2.

     La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

     Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

     Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

     Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

 

          Art. 3.

     La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

     Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

     Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

     Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

 

          Art. 4.

     Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

     In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

          Art. 5.

     Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

     Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

     Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

     Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

 

          Art. 6.

     Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

     In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio.

 

          Art. 7.

     Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

     E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

     Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

 

          Art. 8.

     E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

 

          Art. 9.

     Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

 

          Art. 10.

     Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte[1].

     Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

     Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

     E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

     Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

     Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

     La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

 

          Art. 12.

     L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente art. 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra [2].

     Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata ai sensi del precedente art. 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate [3].

     Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

     Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo art. 101[4].

 

          Art. 13.

     L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

     Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

     Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

     Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

 

          Art. 14.

     Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

     L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

 

          Art. 15.

     Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

 

          Art. 16.

     Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

     Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

 

          Art. 17.

     Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

     Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

     La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

     La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

     La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

     Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10.

 

          Art. 18.

     Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

     La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

 

          Art. 19.

     Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

     Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

 

          Art. 20.

     Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

 

          Art. 21.

     Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

     Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

 

Titolo II

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

 

          Art. 22. [5]

     Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non è suscettibile.

     Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

     Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

 

          Art. 23.

     L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

     Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

     La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

     La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

 

          Art. 24.

     Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

     Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

     Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.

 

          Art. 25. [6]

     Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

     La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

     Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito.

 

          Art. 26.

     Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.

     Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

     a) in servizi presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;

     b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

     c) durante lo stato di prigionia;

     ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

     Negli altri casi si applica la tabella D.

 

          Art. 27.

     La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

     a) ufficiali generali;

     b) ufficiali superiori;

     c) ufficiali inferiori;

     d) sottufficiali e truppa.

     Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

     Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

     Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'articolo 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

 

          Art. 28.

     Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

     A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2 all'8 che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno [7].

     Gli assegni suddetti non sono riversibili.

 

          Art. 29.

     Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B lire 60.000 per le lettere C, D ed E e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.

     Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 239.280 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito [8].

     Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000[9].

 

          Art. 30. [10]

     Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6 alla 8 della annessa tabella A.

 

          Art. 31. [11]

 

          Art. 32. [12]

     Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate.

 

          Art. 33.

     Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.

 

          Art. 34.

     Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta.

     Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

 

          Art. 35.

     Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

     Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

 

          Art. 36.

     Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

     a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;

     b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

 

          Art. 37.

     Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.

 

          Art. 38.

     Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

 

          Art. 39.

     Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

 

          Art. 40.

     Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

     Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12.

     Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

          Art. 41. [13]

     Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2, 3 e 4 categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5 all'8, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'art. 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.

     I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

     Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

     Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

     Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari.

 

          Art. 42.

     L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'art. 22, secondo comma.

 

          Art. 43.

     Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

     L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'art. 41.

     Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età in cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 44. [14]

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2 all'8, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1 categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2, 3 o 4 categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1 categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

     Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1 categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'art. 53 e successive modificazioni.

     Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

     L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.

     Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

     Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'art. 99 e successive modificazioni.

     L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

     Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

     Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.

 

          Art. 44 bis. [15]

     Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2 all'8 categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue [16].

     La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

     L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'art. 41, nè con l'indennità di disoccupazione.

     L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

     Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

 

          Art. 45. [17]

     Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

lettera A

L.

40.000

lettera A-bis

"

35.000

lettera B

"

31.000

lettera C

"

22.000

lettera D

"

20.000

lettera E

"

15.000

lettera F

"

15.000

lettera G

"

12.000

     Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100.000 abitanti:

lettera A

L.

37.000

lettera A-bis

"

32.000

lettera B

"

28.000

lettera C

"

19.000

lettera D

"

17.000

lettera E

"

12.000

lettera F

"

12.000

lettera G

"

9.000

     Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2° 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.

     In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo [18].

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in

     Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.

     L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

     L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 46.

     L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

     b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine [19].

     Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1 categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale inabilità.

     Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

 

          Art. 47.

     Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

     L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità.

 

          Art. 48.

     Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

 

          Art. 49.

     Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

     Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

     Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

     Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

     Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'art. 17.

 

          Art. 50.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

     In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

     Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

 

          Art. 51.

     Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

     Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

     Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

     Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

     Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 52.

     Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.

     In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.

 

          Art. 53.

     Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte [20].

     Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104.

     Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.

     La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'art. 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza [21].

     Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

     Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8 categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 

          Art. 54.

     Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

     I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

     Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

 

Titolo III

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI

 

          Art. 55. [22]

     La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.

     Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.

     Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio [23].

     La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti [24].

 

          Art. 56.

     Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno [25].

 

          Art. 57.

     Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

     Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utili a pensione.

     Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

 

          Art. 58.

     La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

     Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

     Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

     Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

 

          Art. 59.

     La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

     sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

     sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

     cinque annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

     quattro annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni [26].

     Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

     Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

     La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

 

          Art. 60.

     Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.

     I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.

     Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A e risulti in stato di bisogno.

     Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

     L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

 

          Art. 61.

     Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finché non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

     Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

 

          Art. 62.

     I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61 [27].

     Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato.

     I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 300.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti [28].

     Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58.

     Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.

     Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età [29].

 

          Art. 63.

     Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore [30].

     Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

     Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.

 

          Art. 64.

     I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

     Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova o con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio [31].

     Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante [32].

 

          Art. 65. [33]

     La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'art. 63 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

 

          Art. 66.

     Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55.

     L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

     Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

     L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

     Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 60, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

     L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

 

          Art. 67.

     Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta.

     Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

     Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

     Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli uffici provinciali del tesoro [34].

     Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.

 

          Art. 68.

     In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

 

          Art. 69. [35]

 

          Art. 70.

     In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

     Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

     Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

 

Titolo IV

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI

 

          Art. 71.

     Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

     a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1 categoria della annessa tabella A nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;

     b) alla madre vedova;

     c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione [36].

     Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

     Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro ché abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna [37].

     La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26.

     Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.

 

          Art. 72.

     Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno [38].

 

          Art. 73. [39]

     Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

     Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

 

          Art. 74.

     Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

     La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108[40].

 

          Art. 75. [41]

     Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

     In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

     Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti ché ambedue vi abbiano diritto.

     Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

     In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte.

 

          Art. 76.

     Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

     Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

     Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

     In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

     E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60 [42].

 

          Art. 77. [43]

     Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre [44].

     Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 10.

 

          Art. 78.

     Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova e prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.

     La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi.

 

          Art. 79.

     Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

     Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

     Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

 

          Art. 80.

     Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.

     Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73.

     Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza,. mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 81.

     Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente priva di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà.

     Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

     L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.

 

          Art. 82.

     Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N.

     Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.

     L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

 

          Art. 83.

     La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.

     Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se è eguale o inferiore ai sei mesi.

 

          Art. 84.

     Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

     La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle [45].

 

Titolo V

RIVERSIBILITA' DEI SOPRASSOLDI ANNESSI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE

 

          Art. 85.

     Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

 

          Art. 86.

     Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'art. 71 e con le norme degli articoli 75, 76, 83 e 84.

 

          Art. 86 bis. [46]

     I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 e 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 87.

     Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 85 e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

 

          Art. 88.

     La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.

     Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

 

          Art. 89.

     Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

 

          Art. 90.

     Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alla medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

     La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

 

Titolo VI

PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 91. [47]

     Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonché dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

     Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.

     Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione o l'assegno, ove risulti che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare.

     L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

 

          Art. 92.

     La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa [48].

     Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio [49].

     Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto [50].

     Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto [51].

 

          Art. 93.

     Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

     Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.

     Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

 

          Art. 94.

     Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.

     Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

     Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

 

          Art. 95.

     Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.

     I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.

 

          Art. 96.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

     a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità;

     b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

     c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

     d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;

     e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro [52].

 

          Art. 97.

     Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95, può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.

     Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

 

          Art. 98. [53]

     I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

     a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

     b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

     c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

     d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

     Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.

     Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo art. 104, previa visita diretta.

     A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

     Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente art. 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità.

 

Titolo VII

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 99. [54]

     Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

     Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

     Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle funzioni.

     I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

     Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

     Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

     Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 100. [55]

     Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

     Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'art. 59.

     Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

     Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

     Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

     In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

     Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

 

          Art. 101.

     Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

     La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilità ordinaria regolato dall'art. 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

 

          Art. 102.

     Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare, sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

     In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 103.

     Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

     Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia [56].

     La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.

     Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

     Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

     Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.

     La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le annesse tabelle.

     Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

     Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

     Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro [57].

 

          Art. 104.

     Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

     Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

     Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.

     La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.

 

          Art. 105.

     La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

     Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

     La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 106.

     Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica [58].

     Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto [59].

     Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci [60].

     Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

     Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

     Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

     La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

 

          Art. 107. [61]

     Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni.

 

          Art. 108. [62]

     Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

     Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni.

 

          Art. 109.

     Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

 

          Art. 110.

     Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

     Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto comma.

     Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

     Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

     Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

     Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

     Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 114.

 

          Art. 111.

     Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, 2° comma, della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.

 

          Art. 112.

     Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

 

          Art. 113. [63]

     Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.

 

          Art. 114. [64]

     Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento [65].

     La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

     Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

     Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore  [66].

     Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può, anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso [67].

 

          Art. 115.

     Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

     Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

 

          Art. 116.

     I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

     Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.

     I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.

     Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 117.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo 1950.

     Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

     Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

     Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta ai maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

     E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.

     Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

 

          Art. 118.

     Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

     a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

     b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;

     c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

 

          Art. 119.

     Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.

     L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.

     La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.

 

          Art. 120.

     Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 121.

     I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

     Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

 

          Art. 122.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.

     Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.

 

          Art. 123.

     Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

     L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.

     L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.

 

          Art. 124.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

 

          Art. 125.

     L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 

     Tabella A

     Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137 - Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile

     Prima categoria

     1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

     2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.

     3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

     4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

     5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).

     6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

     7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi. ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

     8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

     9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).

     10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

     11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

     12. La perdita totale di una mano e di due piedi.

     13. La perdita totale di una mano e di un piede.

     14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

     15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

     16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

     17. La perdita totale di ambo i piedi.

     18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.

     19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

     20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.

     21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.

     22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.

     23. L'ano preternaturale.

     24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.

     25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

     26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.

     27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

     Seconda categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.

     2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).

     3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

     4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.

     5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

     6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

     7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.

     8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).

     9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.

     10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.

     11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.

     12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.

     13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.

     14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

     15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

     16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

     17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.

     18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

     19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).

     20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).

     21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.

     22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

     23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

     Terza categoria

     1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

     2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).

     3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

     4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.

     5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).

     6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.

     7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.

     8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

     9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

     10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.

     11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.

     12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

     13. La perdita totale o quasi del pene.

     14. La perdita di ambo i testicoli.

     15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

     Quarta categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

     2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.

     3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

     4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.

     5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.

     6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.

     7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

     8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

     9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.

     10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.

     11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

     12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.

     13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

     14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

     Quinta categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 a 1/4 della normale.

     1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.

     2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

     3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.

     4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.

     5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.

     6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

     7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

     8. La perdita totale di ambo i pollici.

     9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

     10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

     11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

     12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

     13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.

     14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.

     15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.

     16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

     17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.

     18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).

     19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

     20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

     Sesta categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.

     2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

     3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

     4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

     5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.

     6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

     7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

     8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

     9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

     10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

     11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.

     12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

     13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

     14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.

     15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

     Settima categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.

     2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

     3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

     4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

     5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica).

     6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.

     7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

     8. La perdita totale dei due indici.

     9. La perdita totale del pollice destro.

     10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

     11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

     12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

     13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.

     14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.

     15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.

     16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i due alluci.

     17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

     18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

     19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

     20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

     21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

     22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.

     23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

     Ottava categoria

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale.

     2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

     3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

     4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutazione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria ed ai numeri 3 e 4 della terza.

     5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).

     6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.

     7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

     8. La perdita totale del pollice sinistro.

     9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

     10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.

     11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.

     12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.

     13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

     14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. - 15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio (Vedasi tabella B, n. 17).

 

     Tabella B

     Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

     1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.

     2. La perdita di uno dei testicoli.

     3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.

     4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.

     5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

     6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.

     7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

     8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

     9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

     10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

     11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

     12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

     13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.

     14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

     15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.

     16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie della tabella A.

     17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

     Avvertenze alle tabelle A e B

     a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

     Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

     Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

     b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

     Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

     Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

     c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

     La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

     Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A

5

metri

V =

5/5

ossia

V =

1 (normale)

 

7,5

 

V =

5/7,5

 

V =

2/3

 

10

 

V =

5/10

 

V =

1/2

 

15

 

V =

5/15

 

V =

1/3

 

20

 

V =

5/20

 

V =

1/4

 

30

 

V =

5/30

 

V =

1/6

 

40

 

V =

5/40

 

V =

1/8

 

50

 

V =

5/50

 

V =

1/10

     Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia V = 1/25.

     Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

     Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

     Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

     Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

     d) le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

     Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

     Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

     Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

     e) le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle due prima categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

     Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

     f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

 

     Tabella C [68]

 

Categorie

Grado

1

2

3

4

5

6

7

8

15 Sottufficiali e truppa

240.000

192.000

180.000

168.000

144.000

120.000

96.000

72.000

25 Ufficiali inferiori

276.000

220.000

207.000

193.200

165.600

138.000

110.400

82.800

35 Ufficiali superiori

303.600

242.880

227.700

212.520

182.160

151.800

121.440

91.080

45 Ufficiali generali

333.960

267.168

250.470

233.772

200.376

166.980

133.584

100.188

 

     Tabella D [69]

 

Categorie

Grado

1

2

3

4

5

6

7

8

15 Sottufficiali e truppa

216.000

172.800

162.000

151.200

129.600

108.000

86.400

64.800

25 Ufficiali inferiori

248.400

198.720

186.300

173.880

149.040

124.200

99.360

74.520

35 Ufficiali superiori

273.240

218.592

204.930

191.268

163.944

136.620

109.296

81.972

45 Ufficiali generali

300.564

240.452

225.423

210.395

180.339

150.282

120.226

90.170

 

     Tabella E [70] - Assegni di superinvalidità

     A)

     1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

     2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue

L.

984.000

     A-bis)

     1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

     2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

     In caso di dimissione dai detti luoghi di cura l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

     3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue

L.

840.000

     B)

     1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

     2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

     3. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

     4. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

     5. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

Annue

L.

667.400

     C)

     1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue

L.

412.900

     D)

     1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

Annue

L.

384.000

     E)

     1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

     2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

     3. Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

     4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue

L.

344.600

     F)

     1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

     2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

     3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

     4. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

     5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

     6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

     7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

     8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue

L.

264.100

     G)

     1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

     2. La disarticolazione di un'anca.

     3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

     4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Annue

L.

11.400

 

     Tabella F [71]

 

     Tabella G [72] - Vedove ed orfani

Importi annui

Sottufficiali

L.

233.272

Ufficiali inferiori

 

250.318

Ufficiali superiori

 

263.314

Ufficiali generali

 

269.000

 

     Tabella H - Vedove ed orfani [73]

 

     Tabella I [74]

Importi annui

Sottufficiali e truppa

L.

259.392

Ufficiali inferiori

 

278.000

Ufficiali superiori

 

291.500

Ufficiali generali

 

298.000

 

     Tabella L - Vedove ed orfani [75]

 

     Tabella M - Genitori, collaterali ed assimilati [76]

Importi annui

Sottufficiali e truppa

L.

116.293

Ufficiali inferiori

 

129.497

Ufficiali superiori

 

137.839

Ufficiali generali

 

155.168

 

     Tabella N - Genitori, collaterali ed assimilati [77]

 

     Tabella O [78]

Sottufficiali e truppa

L.

141.741

Ufficiali inferiori

 

154.800

Ufficiali superiori

 

163.800

Ufficiali generali

 

180.808

 

     Tabella P - Genitori, collaterali ed assimilati [79]


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 maggio 1955, n. 491.

[7] Comma già sostituito dall'art. 11 della L. 26 luglio 1957, n. 616 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[8] Importo così modificato dall'art. 3 della L. 11 aprile 1953, n. 263.

[9] Per una modifica degli importi di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L. 11 aprile 1953, n. 263.

[10] Articolo già modificato dalla L. 9 novembre 1961, n. 1240 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 25 novembre 1964, n. 1266.

[11] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[13] Articolo già sostituito dalla L. 26 luglio 1957, n. 616 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[14] Articolo già sostituito dalla L. 9 novembre 1961, n. 1240 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[16] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[17] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 26 luglio 1957, n. 616.

[18] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1962, n. 19.

[19] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[20] Gli originari commi 1 e 2 sono così sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 10 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[21] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2006, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

[23] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1986, n. 5, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

[25] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 12.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1975, n. 184, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 26 luglio 1957, n. 616. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[29] Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[30] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili e, successivamente, con sentenza 25 febbraio 1975, n. 37, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto del genitore.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 1988, n. 828, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

[32] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che le figlie perdono la pensione o decadono dal diritto orfane hanno diritto quando contraggono matrimonio.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

[35] Articolo modificato dalla L. 9 novembre 1961, n. 1240 e abrogato dall'art. 12 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 9, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non ha previsto, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[37] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[39] Articolo così modificato dall'art. 9 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[40] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parti in cui prevede che la pensione in diretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[42] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 221, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio.

[43] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

[44] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[45] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[48] La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 147, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[49] La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 147, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[50] La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 147, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[51] La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 147, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[53] Articolo così modificato dalla L. 27 ottobre 1957, n. 1028.

[54] Articolo sostituito dalla L. 13 novembre 1956, n. 1301 e dalla L. 9 novembre 1961, n. 1240 e così modificato dall'art. 17 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[56] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[57] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[58] Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[59] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[60] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[62] Articolo modificato dalla L. 10 maggio 1955, n. 491 e così sostituito dall'art. 26 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[63] Articolo così modificato dall'art. 27 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[64] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1980, n. 97, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato.

[65] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[66] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[67] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[68] Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 26 luglio 1957, n. 616.

[69] Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 26 luglio 1957, n. 616.

[70] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[71] Tabella soppressa dall'art. 3 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[72] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[73] Tabella soppressa dall'art. 6, comma 3, L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[74] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[75] Tabella soppressa dall'art. 6, comma 3, L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[76] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[77] Tabella soppressa dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[78] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.

[79] Tabella soppressa dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1962, n. 12.