§ 77.6.77 - Legge 26 luglio 1957, n. 616.
Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/07/1957
Numero:616


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le tabelle C e D, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.
Art. 3.      Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.
Art. 4.      Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli artt. 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito [...]
Art. 7.      La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli artt. 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 [...]
Art. 8.      L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Art. 9.      La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la [...]
Art. 10.      L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il secondo comma dell' art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura dell'indennità speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è [...]
Art. 12. 
Art. 13.      I benefici dipendenti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta [...]
Art. 14.      Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Art. 15.      È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. [...]
Art. 16.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...]


§ 77.6.77 - Legge 26 luglio 1957, n. 616.

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.

(G.U. 1 agosto 1957, n. 191).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Le tabelle C e D, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

     Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D:

     a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;

     b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;

     c) l'assegno supplementare di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

 

          Art. 4.

     Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:

Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 648.000

Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 552.000

Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 451.400

Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 220.900

Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 216.000

Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 200.600

Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 180.100

Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 167.400

 

          Art. 5. [2]

     Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 40.000

Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 35.000

Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 31.000

Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 22.000

Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 20.000

Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 15.000

Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 15.000

Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 12.000

     Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100.000 abitanti:

Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 37.000

Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 32.000

Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 28.000

Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 19.000

Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 17.000

Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 12.000

Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 12.000

Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annue L. 9.000

     E' data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura di quattro quinti.

     L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

     L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 6.

     Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli artt. 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.

 

          Art. 7.

     La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli artt. 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

 

          Art. 8.

     L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.

 

          Art. 9.

     La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata.

 

          Art. 10.

     L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è sostituito dal seguente:

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".

 

          Art. 11.

     Il secondo comma dell' art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura dell'indennità speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente:

     A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".

 

          Art. 12. [3]

     Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente art. 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

     Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

     Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli artt. 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'art. 69 della medesima legge.

 

          Art. 13.

     I benefici dipendenti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:

     20 per cento dall'esercizio 1957-58;50 per cento dall'esercizio 1958-59;100 per cento dall'esercizio 1959-60.

     Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.

     Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.

 

          Art. 14.

     Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

 

          Art. 15.

     È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

     L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

     Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorché si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

 

          Art. 16.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3 miliardi mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Ammontare annuo dalla 1a all'8a categoria

 

 

CATEGORIA

GRADI MILITARI

TABELLA C

1° Sottufficiali e truppa . . . . . .

240.000

192.000

180.000

168.000

2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . .

276.000

220.800

207.000

193.200

3° Ufficiali superiori . . . . . . . . .

303.600

242.880

227.700

212.520

4° Ufficiali generali . . . . . . . . . .

333.960

267.168

250.470

233.772

GRADI MILITARI

1° Sottufficiali e truppa . . . . . . .

144.000

120.000

96.000

72.000

2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . .

165.600

138.000

110.400

82.800

3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . .

182.160

151.800

121.440

92.080

4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . .

200.376

166.980

133.584

100.188

 

CATEGORIA

GRADI MILITARI

TABELLA D

1° Sottufficiali e truppa . . . . . .

216.000

172.800

162.000

151.200

2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . .

248.400

198.720

186.300

173.880

3° Ufficiali superiori . . . . . . . . .

273.240

218.592

204.930

191.268

4° Ufficiali generali . . . . . . . . . .

300.564

240.452

225.423

210.395

GRADI MILITARI

1° Sottufficiali e truppa . . . . . . .

129.600

108.000

86.400

64.800

2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . .

149.040

124.200

99.360

74.520

3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . .

163.944

136.620

109.296

81.972

4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . .

180.339

150.282

120.226

90170

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[2] Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.

[3] Articolo così modificato dall'art. 32 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.