§ 77.6.27 - D.Lgs.C.P.S. 29 dicembre 1946, n. 576 .
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:29/12/1946
Numero:576


Sommario
Art. 1.      A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure:
Art. 2.      L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure:
Art. 3.      L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946.
Art. 4.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.27 - D.Lgs.C.P.S. 29 dicembre 1946, n. 576 [1].

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

(G.U. 23 gennaio 1947, n. 18).

 

     Art. 1.

     A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure:

     L. 108.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;

     L. 60.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;

     L. 42.000 annue lorde per i pensionati di seconda categoria;

     L. 28.800 annue lorde per i pensionati di terza categoria;

     L. 16.800 annue lorde per i pensionati di quarta categoria;

     L. 9.600 annue lorde per i pensionati di quinta categoria;

     L. 6.000 annue lorde per i pensionati di sesta categoria;

     L. 3.600 annue lorde per i pensionati di settima categoria;

     L. 3.000 annue lorde per i pensionati di ottava categoria.

 

          Art. 2.

     L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure:

     L. 12.000 annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani;

     L. 6.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati;

     L. 2.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori.

     L'assegno di L. 12.000 previsto dal presente articolo è dovuto anche in aggiunta alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

 

          Art. 3.

     L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417.