§ 52.4.25 – L. 5 gennaio 1955, n. 14.
Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:05/01/1955
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra [...]
Art. 2.      Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o [...]
Art. 3.      Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale [...]
Art. 4. 
Art. 5.      La concessione degli assegni, di cui agli artt. 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'art. 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni [...]
Art. 6.      Gli assegni di cui agli artt. 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'art. 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello [...]
Art. 7.      Gli assegni, di cui agli artt. 1 e 3 e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la [...]
Art. 8.      Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'art. 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'opera [...]
Art. 9.      Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle D, H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori sono concessi anche [...]
Art. 10.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire due miliardi, si farà fronte [...]


§ 52.4.25 – L. 5 gennaio 1955, n. 14. [1]

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

(G.U. 28 gennaio 1955, n. 22).

 

     Art. 1.

     Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

     L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

 

          Art. 2.

     Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

     L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

     L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

 

          Art. 4. [2]

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara.

 

          Art. 5.

     La concessione degli assegni, di cui agli artt. 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'art. 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

     All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'art. 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei caduti.

     Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.

 

          Art. 6.

     Gli assegni di cui agli artt. 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'art. 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

     Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

 

          Art. 7.

     Gli assegni, di cui agli artt. 1 e 3 e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'art. 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'opera nazionale per gli orfani di guerra del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra.

     Ai mutilati ed invalidi, di cui agli artt. 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

 

          Art. 9.

     Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle D, H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori sono concessi anche agli Alto Atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

     Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 5 e negli att. 6 e 7 della presente legge.

     Ai mutilati ed invalidi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, colla limitazione, per quanto si riferisce alla assunzione obbligatoria al lavoro, alle aziende ed agli Enti locali o statali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

     Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora riacquistato la cittadinanza italiana, il termine per la presentazione della domanda, prevista dall'art. 7 della presente legge, decorre dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

 

          Art. 10.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire due miliardi, si farà fronte utilizzando una corrispondente somma delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente nuove aliquote d'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 26 luglio 1957, n. 616.