§ 77.6.74 - Legge 13 novembre 1956, n. 1301.
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:13/11/1956
Numero:1301


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Con l'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste nell'articolo precedente.
Art. 3.      L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice-presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.


§ 77.6.74 - Legge 13 novembre 1956, n. 1301. [1]

Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

(G.U. 27 novembre 1956, n. 300).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste nell'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice-presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.

     In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 300 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

     Al maggior onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue si farà fronte a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 9 novembre 1961, n. 1240.