§ 77.6.91 - Legge 25 gennaio 1962, n. 12.
Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:25/01/1962
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:
Art. 2.      L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:
Art. 3.      L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'art. 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:
Art. 4. 
Art. 5.      Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'art. 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e [...]
Art. 6.      Le tabelle G, I, M, O, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui [...]
Art. 7.      Il capitale spettante alle vedove a mente dell'art. 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato - a decorrere dal 1° gennaio 1962 - sulla base [...]
Art. 8.      Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle [...]


§ 77.6.91 - Legge 25 gennaio 1962, n. 12.

Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.

(G.U. 9 febbraio 1962, n. 36).

 

     Art. 1.

     Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

     L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;

     L. 40.000 annue dal 1° luglio 1962;

     L. 60.000 annue dal 1° luglio 1963.

     Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

     L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;

     L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962;

     L. 36.000 annue dal 1° luglio 1963.

     Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

     L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;

     L. 15.000 annue dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 2.

     L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:

     L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;

     L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963.

     Il limite di età previsto dall'art. 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno.

 

          Art. 3.

     L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'art. 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:

     L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;

     L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.

     L'assegno integrativo per gli orfani previsto dall'art. 61 della L. 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'art. 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

     L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;

     L. 30.000 annue dal 1° luglio 1963.

     Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilità, previsto dall'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

     I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 6.

     Le tabelle G, I, M, O, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'art. 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

     a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'art. 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

     b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'art. 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

     c) l'assegno supplementare di cui agli artt. 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

     A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonché dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge.

     Le tabelle H, L, N, P, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

 

          Art. 7.

     Il capitale spettante alle vedove a mente dell'art. 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato - a decorrere dal 1° gennaio 1962 - sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 8.

     Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

     Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonché con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA G [2]

     Vedove ed orfani — Importi annui

Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 233.272

Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 250.318

Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 263.314

Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 269.000

 

     TABELLA G [3]

Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 259.392

Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 278.000

Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 291.500

Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 298.000

 

     TABELLA M [4]

     Genitori, collaterali ed assimilati

Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 116.293

Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 128.497

Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 137.839

Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 155.168

 

     TABELLA O [5]

Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 141.741

Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 154.800

Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 163.800

Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 180.800

 


[1] Articolo soppresso dall'art. 12 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[3] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[5] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 318.