§ 37.1.5a - Legge 26 gennaio 1962, n. 6.
Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:26/01/1962
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta è prorogata a [...]
Art. 2.      Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali [...]
Art. 3.      Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di [...]
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di sei milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1961-62 e fino al 31 dicembre 1964.
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 259: "Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e [...]


§ 37.1.5a - Legge 26 gennaio 1962, n. 6. [1]

Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva installazione della tariffa doganale comune.

(G.U. 5 febbraio 1962, n. 32).

 

     Art. 1.

     La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta è prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

     Il Governo è inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

     a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, numero 1976;

     b) per rendere definitive norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa;

     c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

     Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto può derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1964, con le modificazioni di seguito indicate.

     Il n. 1) dell'art. 1 della citata legge è modificato come appresso:

     "1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'art. 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo dello stesso art. 14";

     Il n. 3) dello stesso art. 1 è modificato come appresso:

     "3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'art. 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunità economica europea".

     Il n. 4) dello stesso art. 1 è modificato come appresso:

     "4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'art. 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresì alle voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria";

     Allo stesso art. 1 è aggiunto il seguente numero:

     "6) modificare, con un ritmo più rapido di quello previsto dall'art. 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'art. 24 del Trattato, nonchè attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso".

 

          Art. 3.

     Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti del precedente art. 1 e sui provvedimenti da emanarsi in applicazione dell'art. 2.

     Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

     Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di sei milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1961-62 e fino al 31 dicembre 1964.

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 259: "Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.