§ 37.1.48 – L. 20 dicembre 1960, n. 1527.
Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:20/12/1960
Numero:1527


Sommario
Art. 1.      Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica [...]
Art. 2.      I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 37.1.48 – L. 20 dicembre 1960, n. 1527. [1]

Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

(G.U. 22 dicembre 1960, n. 312).

 

     Art. 1.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini:

     1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'art. 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo dello stesso art. 14 [2];

     2) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del Trattato stesso;

     3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'art. 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunità economica europea [3];

     4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'art. 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresì alle voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria [4];

     5) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'art. 25 del Trattato anzidetto, nonchè differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'art. 26 del Trattato stesso;

     6) modificare, con un ritmo più rapido di quello previsto dall'art. 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'art. 24 del Trattato, nonchè attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso [5].

 

          Art. 2.

     I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, sentita la Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 6.

[3] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 6.

[4] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 6.

[5] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 6.