§ 37.1.12 – L. 24 dicembre 1949, n. 993.
Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:24/12/1949
Numero:993


Sommario
Art. 1.      Il Governo è autorizato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante [...]
Art. 2.      Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi [...]
Art. 3.      È costituita una Commissione parlamentare composta di venti senatori e di venti deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con [...]
Art. 4.      Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il [...]


§ 37.1.12 – L. 24 dicembre 1949, n. 993. [1]

Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.

(G.U. 12 gennaio 1950, n. 9).

 

     Art. 1.

     Il Governo è autorizato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

     Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale.

     Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva.

 

          Art. 2.

     Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale [2].

     Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

 

          Art. 3.

     È costituita una Commissione parlamentare composta di venti senatori e di venti deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa ai sensi e nei termini dell'articolo precedente, ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria.

 

          Art. 4.

     Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

     A capo della segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, di grado non superiore al 5°, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia [3].

     Per il funzionamento della segreteria la Commissione può avvalersi dell'opera di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con la modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

     Per gli effetti di cui all'art. 81 quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, del previsto importo di quattro milioni sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanzionamento del capitolo 205, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente costruzione di caselli doganali, ecc.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Le diposizioni del presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 1964 per effetto della L. 26 gennaio 1962, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 7 dicembre 1952, n. 1846.