§ 66.3.11 – L. 28 gennaio 1963, n. 30.
Attribuzione di un assegno temporaneo ai personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:28/01/1963
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo
Art. 3.      All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 66.3.11 – L. 28 gennaio 1963, n. 30. [1]

Attribuzione di un assegno temporaneo ai personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).

 

     Art. 1.

     Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

     d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

     In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

     Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

Coefficienti di stipendio

Misure mensili lorde dell'assegno

a) impiegati:

 

970

75.000

900

70.000

670

52.000

500

39.000

402

31.500

357

28.000

340

26.000

325

26.000

284

23.500

dal 190 al 240

18.000

dal 136 al 180

14.000

b) operai:

 

dal 183 al 210

18.000

dal 172 al 177

15.500

165

14.000

151

14.000

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.