§ 77.2.3d - Legge 19 gennaio 1963, n. 15.
Modifiche e integrazioni al regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:19/01/1963
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento [...]
Art. 5.      L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 6.      A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e [...]
Art. 7.      Il primo periodo del primo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunio ha per [...]
Art. 8.      Al secondo comma dell'art. 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle parole ”fino alla misura dell'indennità per [...]
Art. 9.      Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi: “In ogni caso la retribuzione annua è [...]
Art. 10.      All'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali [...]
Art. 11.      L'art. 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure [...]
Art. 12.      Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 13.      Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e [...]
Art. 14.      L'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente
Art. 15.      Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari [...]
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si [...]
Art. 17.      Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e [...]
Art. 18.      Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo art. 29, alle [...]
Art. 19.      Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio [...]
Art. 20.      Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge [...]
Art. 21.      Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, [...]
Art. 22.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla [...]
Art. 23.      La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto [...]
Art. 24.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla [...]
Art. 25.      Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della [...]
Art. 26.      Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della [...]
Art. 27.      Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in [...]
Art. 28.      Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto [...]
Art. 29.      Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni [...]
Art. 30.      Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 31.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente [...]


§ 77.2.3d - Legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Modifiche e integrazioni al regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.L.LGT. 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

     L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

     L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie; 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio; 6) di produzione, trasformazione, estrazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'elettricità, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici; 10) di carico e scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura; 13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radio attivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti; 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; 16) delle concerie; 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco; 23) per il servizio di salvataggio; 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 25) per il servizio di nettezza urbana; 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici; 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento; 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo art. 3.

     Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

     L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

     Sono escluse altresì dall'assicurazione secondo il presente decreto le attività previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonché al 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione dei lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da più di tre operai".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 18.

     Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati datori di lavoro:

     - le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 18;

     - le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

     - gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

     - le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

     - le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni;

     - le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo art. 3, n. 8);

     - gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;

     - gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici.

     Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano persone nei lavori previsti dall'art. 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano più di tre; si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1 nonché di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privata, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".

 

          Art. 3.

     L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     “Sono compresi nell'assicurazione:

     1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

     2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

     3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;

     4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

     5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

     6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

     7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

     8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

     9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

     Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

     Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, od anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".

 

          Art. 4.

     Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

 

          Art. 5.

     L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

     Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

     Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;

     1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, un'aliquota crescente col grado della inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

     2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, un'aliquota pari al grado di inabilità;

     3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, un'aliquota pari al cento per cento.

     Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima; per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

     Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

     Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza.

     Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.

     Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.

     Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.

     Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

     Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'art. 27.

     Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

     Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, 200".

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, nonché dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge.

     Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

 

          Art. 7.

     Il primo periodo del primo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42".

     A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sarà ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

 

          Art. 8.

     Al secondo comma dell'art. 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle parole ”fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta", sono sostituite le parole: “fino alla misura massima delle indennità per inabilità temporanea assoluta".

 

          Art. 9.

     Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi: “In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreché sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al 10 per cento. Le variazioni, in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma è aumentata del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso”.

     Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.

 

          Art. 10.

     All'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, semprechè sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'art. 39".

     Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.

 

          Art. 11.

     L'art. 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate: a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 39; b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni 18 non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente art. 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria. Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 39".

     Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è elevato a lire 210 e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è elevata a lire 80.

 

          Art. 12.

     Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel primo comma dell'art. 1 alle parole: “per gli uomini di età superiore a sedici anni, lire 400; per le donne di età superiore a sedici anni, lire 300; per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni, lire 150" sono sostituite le seguenti: “per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire 700; per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525";

     b) nel primo comma dell'art. 2, alle parole: “retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni".sono sostituite le seguenti: “retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni".

     c) il quarto comma del medesimo art. 2 è sostituito dal seguente: “Per i casi di inabilità permanente, assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000";

     d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: “Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; c) lire 150.000 in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; d) lire 120.000 negli altri casi.Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire 20.000 per ogni ascendente, fino al massimo di due, viventi a carico del defunto".

 

          Art. 13.

     Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano fissate per il triennio 1° luglio 1962-30 giugno 1965 sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 12 della presente legge.

     Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT.

     A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il 10 per cento nel corso del triennio, determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennità per inabilità temporanea.

     Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si farà riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1961.

 

          Art. 14.

     L'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

     “Presso l'Istituto nazionale infortuni è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

     Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico), 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subìto o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

     Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.

     Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'art. 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro".

     Per ciascun anno verrà stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente, salva la facoltà della A.N.M.I.L. di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'art. 4 della L. 21 marzo 1958, n. 335.

     I partecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L. è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

     Le modalità per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 15.

     Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1) e 2) dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

     Dal gettito della predetta addizionale sarà annualmente prelevata e versata al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma del precedente articolo. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale sulla base del piano di cui al precedente articolo 14.

     L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sarà devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'art. 14 della presente legge.

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". [1]

     La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 15 luglio 1962.

 

          Art. 17.

     Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi precedentemente al 1° luglio 1962 sono nuovamente liquidate in base a retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti indicati nelle tabelle I-VIII dell'allegato B.

     Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure:

     a) lire 685.000 massimale a lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo;

     b) lire 990.000 per i comandanti e capo-macchinisti;

     lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

     lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, in sostituzione dei massimali attualmente in vigore.

     Le rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1° luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzione.

     Ai titolari di rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'art. 24, quarto comma, del citato R.D. n. 1765 del 1935 come modificato dalla presente legge.

     Le rendite liquidate ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi anteriormente al 1° luglio 1962, sono riliquidate in base alla retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 12, lettera b), della presente legge.

     Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla L. 3 marzo 1949, n. 52, modificata dalla L. 3 aprile 1958, n. 499.

     Nei casi nei quali la rendita originaria sia stata liquidata su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'art. 40 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è riliquidata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale retribuzione convenzionale la rendita sarà riliquidata considerando come retribuzione effettiva la retribuzione convenzionale in base alla quale è stata liquidata la rendita originaria.

 

          Art. 18.

     Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo art. 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date.

     Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettivamente indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

 

          Art. 19.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

     con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;

     con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;

     con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;

     con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000;

     con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000.

     Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

 

          Art. 20.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

     con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;

     con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidate in capitale, lire 5.000;

     con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 13.000;

     con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;

     con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 30.000.

     Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

 

          Art. 21.

     Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania.

     La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento, da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, al decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e alle leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33.

     Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza, quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 499, modificata con legge 4 febbraio 1960, n. 62.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o non ad altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

     Le rendite di infortunio di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire 370.000.

     Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, della ulteriore rendita spettante, calcolata sulla anzidetta retribuzione annua di lire 370.000.

     Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

 

          Art. 23.

     La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

     Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

     La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

     La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.

 

          Art. 24.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 3, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 sopra citato.

 

          Art. 25.

     Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962, e per gli anni successivi, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti.

     Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sarà determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro, in misura non superiore al 20 per cento.

     I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore.

 

          Art. 26.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

 

          Art. 27.

     Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.

     Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

     Tale contributo è commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

 

          Art. 28.

     Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

 

          Art. 29.

     Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1° luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1962, si applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1° luglio 1962 e con decorrenza da tale data.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e art. 9 della legge 3 aprile 1958, n. 499, modificato dall'articolo unico, lettera b), della legge 4 aprile 1960, n. 62, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposto.

 

          Art. 30.

     Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

     Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti. [2]

     Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 

          Art. 31.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio "in itinere" in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso d'interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro. [3]

     Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purché il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.

     Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

 

ALLEGATO A

 

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1.000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1.000 lire di retribuzione annua

11

50,00

55

37

57,50

213

12

50,20

60

38

58,00

220

13

50,40

66

39

59,00

230

14

50,60

71

40

60,00

240

15

50,80

76

41

61,00

250

16

51,00

82

42

62,00

260

17

51,20

87

43

63,00

271

18

51,40

93

44

64,00

282

19

51,60

98

45

65,00

292

20

51,80

104

46

66,00

304

21

52,00

109

47

67,00

315

22

52,20

115

48

68,00

326

23

52,40

121

49

69,00

338

24

52,60

126

50

70,00

350

25

52,80

132

51

72,00

367

26

53,00

138

52

74,00

385

27

53,20

144

53

76,00

403

28

53,40

150

54

78,00

421

29

53,60

155

55

80,00

440

30

54,00

162

56

82,00

459

31

54,50

169

57

84,00

479

32

55,00

176

58

86,00

499

33

55,50

183

59

88,00

519

34

56,00

190

60

90,00

540

35

56,50

198

61

92,00

561

36

57,00

205

62

94,00

583

63

96,00

605

82

100,00

820

64

98,00

627

83

100,00

830

65

100,00

650

84

100,00

840

66

100,00

660

85

100,00

850

67

100,00

670

86

100,00

860

68

100,00

680

87

100,00

870

69

100,00

690

88

100,00

880

70

100,00

700

89

100,00

890

71

100

710

90

100

900

72

100

720

91

100

910

73

100

730

92

100

920

74

100

740

93

100

930

75

100

750

94

100

940

76

100

760

95

100

950

77

100

770

96

100

960

78

100

780

97

100

970

79

100

790

98

100

980

80

100

800

99

100

990

81

100

810

100

100

1.000

 

 

ALLEGATO B

Tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni annue (periodo 1957-1961)

 

Tabella I

Periodo 1937-1942

Anno di avvenimento dell'infortunio

Coefficiente di rivalutazione

1937

118,30

1938

113,51

1939

103,38

1940

86,68

1941

80,64

1942

70,52

 

Tabella II

Anno 1943

Mese di avvenimento dell'infortunio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Gennaio

69,99

70,16

69,10

70,16

69,63

Febbraio

69,81

69,99

67,85

69,99

68,74

Marzo

69,81

69,81

66,26

69,63

67,68

Aprile

69,63

69,45

65,01

69,10

66,43

Maggio

69,45

68,74

63,24

68,74

65,19

Giugno

68,21

67,68

61,10

68,03

63,59

Luglio

65,90

66,43

58,80

67,32

61,99

Agosto

63,41

65,19

56,31

66,61

60,22

Settembre

60,75

63,59

54,18

65,72

58,26

Ottobre

58,26

61,82

52,05

64,83

56,66

Novembre

55,78

59,86

50,09

63,95

55,24

Dicembre

53,29

57,55

48,14

62,70

53,82

 

Tabella III

Anno 1944

Mese di avvenimento dell'infortunio

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Gennaio

50,98

55,60

46,18

61,28

52,40

Febbraio

48,67

53,29

44,41

60,04

51,34

Marzo

46,01

50,62

42,63

58,26

50,09

Aprile

42,99

47,96

40,85

56,31

48,85

Maggio

39,79

44,94

39,08

54

47,25

Giugno

37,12

42,28

37,30

51,51

45,65

Luglio

34,82

38,55

35,35

48,85

43,34

Agosto

32,86

35,70

33,57

46,01

41,57

Settembre

31,44

32,51

31,80

42,99

39,79

Ottobre

30,37

30,20

30,02

39,79

37,48

Novembre

29,49

28,24

28,42

37,30

35,70

Dicembre

28,42

26,47

27

35,17

34,28

 

Tabella IV

Anno 1945

Mese di avvenimento dell'infortunio

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Gennaio

27,53

25,40

25,76

33,22

33,39

Febbraio

26,64

24,34

24,69

31,62

32,33

Marzo

25,76

23,27

23,62

30,20

31,26

Aprile

24,87

22,20

22,74

28,78

30,02

Maggio

24,34

21,32

21,85

27,53

28,78

Giugno

23,45

20,61

20,96

26,29

27,71

Luglio

22,74

19,72

20,25

25,22

25,93

Agosto

22,03

18,83

19,54

24,16

24,34

Settembre

21,32

18,12

18,83

23,09

22,56

Ottobre

20,61

17,23

18,30

22,03

20,96

Novembre

19,72

16,52

17,59

20,96

19,72

Dicembre

19,01

15,81

17,05

19,89

18,47

 

Tabella V

Anno 1946

Mese di avvenimento dell'infortunio

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Gennaio

18,30

15,28

16,70

19,01

17,59

Febbraio

17,59

14,92

16,34

18,12

16,70

Marzo

16,87

14,92

15,99

17,05

15,99

Aprile

16,16

14,74

15,63

16,34

15,28

 

Tutta l'Italia

Maggio

14,39

Giugno

13,32

Luglio

11,72

Agosto

10,48

Settembre

9,41

Ottobre

8,70

Novembre

7,99

Dicembre

7,46

 

Tabella VI

Mese di avvenimento dell'infortunio

Anno 1947

Gennaio

6,93

Febbraio

6,39

Marzo

5,68

Aprile

5,15

Maggio

4,97

Giugno

4,62

Luglio

4,26

Agosto

3,91

Settembre

3,55

Ottobre

3,20

Novembre

2,84

Dicembre

2,66

 

Tabella VII

Mese di avvenimento dell'infortunio

Anno 1948

Gennaio

2.54

Febbraio

2,42

Marzo

2,20

Aprile

2,20

Maggio

2,13

Giugno

2,04

Luglio

1,97

Agosto

1,92

Settembre

1,88

Ottobre

1,85

Novembre

1,85

Dicembre

1,85

 

Tabella VIII

Mese di avvenimento dell'infortunio

Anno 1949 - 1961

 

 

1949

1,7763

1950

1,7071

1951

1,5407

1952

1,4637

1953

1,4327

1954

1,3786

1955

1,2933

1956

1,2342

1957

1,1850

1958

1,1352

1959

1,1136

1960

1,0585

1961 e oltre

1,0000

 


[1] Con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1965 dall'art. unico della L. 11 marzo 1965, n. 158.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1965 dall'art. unico della L. 11 marzo 1965, n. 158 e prorogato al 30 giugno 1967 dall'art. unico della L. 1 dicembre 1966, n. 1086.