§ 77.2.4c - Legge 1 dicembre 1966, n. 1086.
Riapertura del termine indicato nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:01/12/1966
Numero:1086


Sommario
Art. unico.      Il termine previsto dall'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto [...]


§ 77.2.4c - Legge 1 dicembre 1966, n. 1086. [1]

Riapertura del termine indicato nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere.

(G.U. 21 dicembre 1966, n. 320).

 

 

     Art. unico.

     Il termine previsto dall'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.