§ 2.1.24 – L. 20 febbraio 1950, n. 64.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:20/02/1950
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di sei giorni, [...]
Art. 2.      Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate [...]
Art. 3.      Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo [...]
Art. 4.      Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3, le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini
Art. 5.      Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3, si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla [...]
Art. 6.      Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. [...]
Art. 7.      Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5, assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 [...]
Art. 8.      Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo [...]
Art. 9.      Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, [...]
Art. 10.      Alla lettera c) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, [...]
Art. 11.      Agli effetti della determinazione del fabbisogno di ciascun esercizio di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà assunto, quale [...]
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, e relativi regolamenti, le quali siano contrarie [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950


§ 2.1.24 – L. 20 febbraio 1950, n. 64. [1]

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(G.U. 16 marzo 1950, n. 63).

 

     Art. 1.

     Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

     per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire 700;

     per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire 400.

     Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525 [2].

     Salvo quanto disposto nel comma precedente, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.

     Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

 

          Art. 2.

     Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria [3].

     Le indennità liquidate agli infortunati ed alle infortunate di età non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne.

     Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno.

     Per i casi di inabilità permanente, assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000 [4].

 

          Art. 3.

     Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformità delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno.

     Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:

     a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

     b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

     c) lire 150.000 in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

     d) lire 120.000 negli altri casi [5].

     Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire 20.000 per ogni ascendente, fino al massimo di due, viventi a carico del defunto [6].

     Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque [7].

     L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto [8].

 

          Art. 4.

     Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3, le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3, si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando la inabilità permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa.

 

          Art. 6.

     Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e dei regolamenti di esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennità.

 

          Art. 7.

     Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5, assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928.

 

          Art. 8.

     Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo moglie o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'art. 2 può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su proprii fondi, e purchè siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquanta anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabilite, entro quattro mesi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Consiglio dei Ministri.

     Il valore capitale della rendita o di parte di essa sarà calcolato in base ai valori unitari di capitalizzazione stabiliti in apposita tariffa approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

 

          Art. 9.

     Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa secondo le norme della lettera b) del predetto art. 7. Ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura sono estese le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 marzo 1949, n. 52.

 

          Art. 10.

     Alla lettera c) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è sostituita la seguente:

     "c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita".

 

          Art. 11.

     Agli effetti della determinazione del fabbisogno di ciascun esercizio di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà assunto, quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte, l'ammontare delle rate di rendita che dovranno essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, e relativi regolamenti, le quali siano contrarie alle norme della presente legge o con esse incompatibili.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 gennaio 1963, n. 15.