§ 11.1.a - Legge 21 marzo 1958, n. 335.
Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:21/03/1958
Numero:335


Sommario
Art. 1.      All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità [...]
Art. 2.      L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge
Art. 3.      Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subìto una riduzione della capacità [...]
Art. 4.      L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante
Art. 5.      L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi
Art. 6.      Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione
Art. 7.      Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il [...]
Art. 8.      Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del [...]
Art. 9.      I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente
Art. 10.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono [...]
Art. 11.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 7, deve accertare, in sede amministrativa, [...]
Art. 12.      Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non [...]
Art. 13.      Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi
Art. 14.      Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le [...]
Art. 15.      Con le stesse forme richieste per la nomina del presidente in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare [...]
Art. 16.      Il bilancio consuntivo dell'associazione, deliberato dal comitato centrale e corredato della relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del [...]
Art. 17.      Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse [...]
Art. 18.      Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, [...]
Art. 19.      Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]


§ 11.1.a - Legge 21 marzo 1958, n. 335.

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

(G.U. 17 aprile 1958, n. 93).

 

 

     Art. 1.

     All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

     L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

     Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

          Art. 4.

     L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

     a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

     b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

     c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

     d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

     e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

     Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

     Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

     Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

     L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

 

          Art. 5.

     L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

     1) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

     2) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

     3) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1) e 2) in eccedenza a quelli fissati nei punti 1) e 2) predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà.

     4) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

     5) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

     6) rendita del proprio patrimonio.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la presidenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle risultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1) e 2) del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

     Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti, fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

     I versamenti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

     La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si la luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni. [1]

 

          Art. 6.

     Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

     Sono organi dell'Associazione:

     il presidente;

     il Comitato centrale;

     il Consiglio nazionale;

     il Collegio dei sindaci;

     il Consiglio provinciale.

 

          Art. 7.

     Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

     Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltrechè dal presidente che lo presiede, è composto:

     da due vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

     da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     da un rappresentante del Ministero dell'interno;

     da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

     Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

     Il Consiglio nazionale e composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

     I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 8.

     Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

     Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

     I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere. convocati, con voto consultivo.

 

          Art. 9.

     I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

     sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella Provincia;

     un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi;

     un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo ufficio;

     un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro destinato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

     Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

     Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

     I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

     Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

 

          Art. 12.

     Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

 

          Art. 13.

     Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

     I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

 

          Art. 14.

     Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

 

          Art. 15.

     Con le stesse forme richieste per la nomina del presidente in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in casi di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del presidente, del comitato centrale e del Consiglio nazionale.

     Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

 

          Art. 16.

     Il bilancio consuntivo dell'associazione, deliberato dal comitato centrale e corredato della relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

 

          Art. 17.

     Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

     La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

 

          Art. 18.

     Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione della presente legge.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 16 giugno 1960, n. 614.