§ 11.1.b - Legge 16 giugno 1960, n. 614.
Modificazioni all'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:16/06/1960
Numero:614


Sommario
Art. unico.      Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma:


§ 11.1.b - Legge 16 giugno 1960, n. 614.

Modificazioni all'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

(G.U. 5 luglio 1960, n. 163).

 

     Art. unico.

     Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni".