§ 58.4.14 - D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:13/05/1987
Numero:268


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Piano occupazionale
Art. 3.  Progetti finalizzati
Art. 4.  Rapporto di lavoro a termine
Art. 5.  Norme per l'accesso
Art. 6.  Mobilità
Art. 7.  Pari opportunità
Art. 8.  Produttività
Art. 9.  Progetti pilota
Art. 10.  Organizzazione del lavoro
Art. 11.  Orario di lavoro
Art. 12.  Orario flessibile
Art. 13.  Turnazioni
Art. 14.  Part-time
Art. 15.  Permessi - Recuperi
Art. 16.  Lavoro straordinario
Art. 17.  Riposo compensativo
Art. 18.  Formazione e aggiornamento professionale
Art. 19.  Diritto allo studio
Art. 20.  Struttura organizzativa
Art. 21.  Strutture organizzative degli enti
Art. 22.  Profili professionali
Art. 23.  Tabelle di equiparazione
Art. 24.  Uffici informazioni e reclami
Art. 25.  Livelli di contrattazione
Art. 26.  Composizione delle delegazioni
Art. 27.  Materie di contrattazione decentrata
Art. 28.  Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 29.  Informazione
Art. 30.  Attività sociali, culturali, ricreative
Art. 31.  Trattenute per scioperi brevi
Art. 32.  Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro
Art. 33.  Stipendi
Art. 34.  Indennità
Art. 35.  Scaglionamento degli aumenti delle indennità
Art. 36.  Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e consorzi industriali
Art. 37.  Destinazione acconto art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83
Art. 38.  Clausola di garanzia
Art. 39.  Passaggi di qualifica
Art. 40.  Principi generali
Art. 41.  Mobilità dei dirigenti
Art. 42.  Responsabilità dei dirigenti
Art. 43.  Accesso alle qualifiche dirigenziali
Art. 44.  Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni
Art. 45.  Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale
Art. 46.  Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 47.  Coordinatori di diritto
Art. 48.  Personale dei corsi di formazione professionale
Art. 49.  Primo inquadramento
Art. 50.  Personale delle istituzioni scolastiche ed educative
Art. 51.  Personale insegnante delle scuole materne
Art. 52.  Personale educativo asili nido
Art. 53.  Personale non docente
Art. 54.  Organismi di gestione sociale
Art. 55.  Norme di salvaguardia
Art. 56.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 57.  Compensi ISTAT
Art. 58.  Lavoro elettorale
Art. 59.  Eventi straordinari e calamità nazionali
Art. 60.  Bilinguismo
Art. 61.  Documentazione dello stato di infermità
Art. 62.  Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia
Art. 63.  Case da gioco
Art. 64.  Trattamento a regime
Art. 65.  Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 66.  Equo indennizzo
Art. 67.  Patrocinio legale
Art. 68.  Mensa
Art. 69.  Professionisti legali
Art. 70.  Vice segretari nei comuni e province
Art. 71.  Area di vigilanza
Art. 72.  Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore
Art. 73.  Arricchimento professionale
Art. 74.  Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercio
Art. 75.  Accordo intercompartimentale
Art. 76.  Verifica
Art. 77.  Norma finale e di rinvio
Art. 78.  Copertura finanziaria
Art. 79.  Entrata in vigore


§ 58.4.14 - D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. [1]

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

(G.U. 11 luglio 1987, n. 160, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

 

Capo II

OCCUPAZIONE

 

          Art. 2. Piano occupazionale

     1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

     sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

     riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione.

     3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

     4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

     realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

     attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

     incrementare l'efficienza e la produttività degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.

 

          Art. 3. Progetti finalizzati

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

     3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

     4. Per le camere di commercio i progetti finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonché ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attività produttiva.

     5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati può essere istituito presso le camere di commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sarà perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale.

     6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:

     incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata;

     reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le organizzazioni sindacali.

     7. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 4. Rapporto di lavoro a termine

     A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1a e la 4a qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro [2]

     B) Rapporto di lavoro stagionale.

     2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

     3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 [3]

     4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

     a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

     b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge[4].

     5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93[5].

     6. Al personale di cui ai precedenti punti A) e B) è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

     7. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13a mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

          Art. 5. Norme per l'accesso [6]

     1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, numero 13.

     3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

     4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

     6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

     7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8.

     9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

     12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al comma 10.

     13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno di rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.

     17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

     18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

     19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

     20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

     21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

     22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.

     23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984.

 

          Art. 6. Mobilità

     1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

     2. La regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, Unione province d'Italia, Unione nazionale comunità montane e Unione camere di commercio il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3. Sulla base delle predette determinazioni, gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale, corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

     4. La regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

     7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli enti del comparto, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

     8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

     9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

     11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

     12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

     13. Gli enti destinatari del presente decreto trasmettono alle rispettive regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

     14. L'ente regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

     15. Le camere di commercio trasmetteranno altresì l'elenco di cui al precedente tredicesimo comma al Ministero dell'industria che, con gli stessi termini e modalità di cui ai commi precedenti, provvederà alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale.

     16. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

     17. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

     18. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     19. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

     20. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

     21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

     23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

     24. Nelle regioni a statuto speciale la tenuta dell'albo sulla mobilità di comparto è affidata al commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.

 

          Art. 7. Pari opportunità

     1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

     2. Per consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

Capo III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

          Art. 8. Produttività

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:

     dai fondi straordinari dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

     da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma;

     dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nelle quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario degli enti è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione complessiva di progetti di produttività e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvederà altresì allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

     all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi degli enti.

     4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15 dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approverà.

     In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unità organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

     6. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata.

     7. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.

 

          Art. 9. Progetti pilota

     1. Le regioni e gli enti destinatari del presente decreto d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuteranno le loro specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 al fine di predisporre i progetti-pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

 

          Art. 10. Organizzazione del lavoro [7]

     1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

     3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:

     a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

     b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";

     c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;

     e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro;

     g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

     h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio.

 

          Art. 11. Orario di lavoro

     1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

     migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

     più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     rispetto dei carichi di lavoro e dei flussi sugli organici;

     ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     5. L'orario settimanale di lavoro, può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     6. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

     d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

     9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.

     11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

 

          Art. 12. Orario flessibile

     1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

     4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

     5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente art. 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

     6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto se alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

          Art. 13. Turnazioni

     1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

     5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

     6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     7. La tariffa orario del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     5% per la fascia oraria diurna;

     20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

     30% per la fascia festiva notturna,

     le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

     8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

     9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

 

          Art. 14. Part-time

     1. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 o dalle rispettive leggi regionali e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

          Art. 15. Permessi - Recuperi

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

     7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

 

          Art. 16. Lavoro straordinario

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

     4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

     25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

     18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;

     7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.

     5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

     6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.

     7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

     al 15% per il lavoro straordinario diurno;

     al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

     10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

     11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

     12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

     13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari e per i consorzi di sviluppo industriale.

 

          Art. 17. Riposo compensativo

     1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

          Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale

     1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.

     2. Gli enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.

     3. Annualmente, le regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli istituti autonomi case popolari, i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

     4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

     8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

          Art. 19. Diritto allo studio

     1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

     2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

     3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.

 

Capo IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ENTI

 

          Art. 20. Struttura organizzativa [8]

     1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:

     a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;

     b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;

     c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;

     d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa -- ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione.

 

          Art. 21. Strutture organizzative degli enti

     1. [9].

     2. [10].

     3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi[11].

     4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale[12].

     5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale [13] .

     6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale[14].

     7. Per quanto concerne la tipologia delle comunità montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

 

          Art. 22. Profili professionali [15]

 

          Art. 23. Tabelle di equiparazione

     1. In fase di prima applicazione, il personale dipendente dalle camere di commercio, dagli istituti autonomi case popolari e dai consorzi di sviluppo industriale e relative associazioni e federazioni nazionali è inquadrato in base alle seguenti tabelle:

A) Tabella di equiparazione per le camere di commercio

Qualifiche D.P.R. n. 665/84

Nuove qualifiche

1ª qualifica

1ª qualifica

2ª qualifica

2ª qualifica

3ª qualifica

3ª qualifica

4ª qualifica

4ª qualifica

5ª qualifica

5ª qualifica

6ª qualifica

6ª qualifica

7ª qualifica

7ª qualifica

8ª qualifica

8ª qualifica

8ª qualifica bis

1ª qualifica dirigenziale

B) Tabella di equiparazione fra IACP e consorzi di sviluppo industriale e regioni

IACP e consorzi industriali

Regioni

Portieri e custodi

1ª qualifica funzionale

I Fascia funzionale

2ª qualifica funzionale

II Fascia funzionale

3ª qualifica funzionale

III Fascia funzionale

4ª qualifica funzionale

 

5ª qualifica funzionale

IV Fascia funzionale

6ª qualifica funzionale

V Fascia funzionale

7ª qualifica funzionale

VI Fascia funzionale

8ª qualifica funzionale

VII Fascia funzionale

1ª qualifica dirigenziale

 

     2. La commissione di cui al precedente art. 22 provvederà ad individuare per personale dipendente dagli IACP, loro consorzi ed Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari e dei consorzi di sviluppo industriale i profili professionali definiti in relazione alle qualifiche di inquadramento.

 

          Art. 24. Uffici informazioni e reclami

     1. Gli enti destinatari del presente decreto, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, possono istituire, nel rispetto dei limiti delle piante organiche, uffici di informazione all'utenza e presentazione reclami.

 

Capo V

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

          Art. 25. Livelli di contrattazione

     1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;

     b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;

     c) a livello di singolo ente;

     d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente (regione, provincia, comune, consorzio, ecc.).

     2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

     3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 26. Composizione delle delegazioni

     1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

     dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

     dell'UPI per le province e loro consorzi;

     dell'UNCEM per le comunità montane;

     dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio;

     degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

     da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

     dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

     da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

     da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

     3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi. [16]

     4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni.

 

          Art. 27. Materie di contrattazione decentrata

     1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed al presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

     le "pari opportunità";

     i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

     la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

     la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

     le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.

     2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni[17].

     3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio[18]. .

     4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti[19]. .

     5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione[20]. .

     6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti[21]. .

     7. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione[22]. .

 

          Art. 28. Procedure di raffreddamento dei conflitti

     1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente decreto dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

     2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della funzione pubblica.

     3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto recepito nel presente decreto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

     4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

          Art. 29. Informazione

     1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

     2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

     4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

     8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 25 saranno definite le modalità e i tempi dell'informazione.

 

          Art. 30. Attività sociali, culturali, ricreative

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività, le amministrazioni possono iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

 

          Art. 31. Trattenute per scioperi brevi

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

          Art. 32. Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

     A) Visite mediche di controllo

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     1 bis. Le Amministrazione devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodo di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili. [23]

     1 ter. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera B), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità. [24]

     B) Accertamento in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro

     2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

     3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

     4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     C) Libretto sanitario

     5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. Il libretto sanitario deve essere istituito dalle Amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.[25].

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 33. Stipendi

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare del presente accordo sono così determinati:

 

Qualifica

Dall'1-1-1986

Dall'1-1-1987

(compreso quello del 1986)

Dall'1-1-1998

(compreso quello del 1986 e 1987)

1

150.000

325.000

500.000

2

240.000

520.000

800.000

3

294.000

637.000

980.000

4

324.000

702.000

1.080.000

5

396.000

858.000

1.320.000

6

492.000

1.066.000

1.640.000

7

582.000

1.261.000

1.940.000

8

858.000

1.859.000

2.860.000

9

810.000

1.755.000

2.700.000

10

900.000

1.950.000

3.000.000

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al punto 10 dell'accordo 29 aprile 1983 per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti ed all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, n. 665, nonché quelli previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 aprile 1983 relativi agli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale (contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 maggio 1983) sono così modificati:

     Qualifica 1: 3.800.000

     Qualifica 2: 4.460.000

     Qualifica 3: 5.000.000

     Qualifica 4: 5.650.000

     Qualifica 5: 6.640.000

     Qualifica 6: 7.500.000

     Qualifica 7: 8.700.000

     Qualifica 8: 12.000.000

     1ª qual. dirigenziale 9: 13.900.000

     2ª qual. dirigenziale 10: 17.000.000

     3. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

     4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     5. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

     6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale secondo la seguente tabella di equiparazione:

 

Ordinamento

Contratti IACP e consorzi di sviluppo industriale

1ª qualifica funzionale

Portieri

2ª qualifica funzionale

1ª fascia funzionale

3ª qualifica funzionale

2ª fascia funzionale

4ª qualifica funzionale

3ª fascia funzionale

5ª qualifica funzionale

-

6ª qualifica funzionale

4ª fascia funzionale

7ª qualifica funzionale

5ª fascia funzionale

8ª qualifica funzionale

6ª fascia funzionale

1ª qualifica dirigenziale

7ª fascia funzionale

 

     7. Le indennità di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 10 dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983, per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti nelle misure di seguito riportate:

     2ª qualifica: 60.000

     3ª qualifica: 120.000

     4ª qualifica: 120.000

     5ª qualifica: 120.000

     6ª qualifica: 360.000

     7ª qualifica: 360.000

     8ª qualifica: 500.000

     vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

 

          Art. 34. Indennità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennità annua lorda di L. 1.080.000 [26] per dodici mesi.

     Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall'art. 26, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

     Detta indennità non assorbe invece le indennità eventualmente spettanti di reperibilità e turnazione.

     Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n. 65/86 compete una indennità annua lorda di L. 480.000 [27] per dodici mesi;

     b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 [28] per dodici mesi;

     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale è attribuita una indennità per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi.

     Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale è attribuita una indennità di funzione per le posizioni previste dalle leggi regionali di organizzazione o dai regolamenti degli enti di L. 4.600.000 per dodici mesi.

     Per le qualifiche dirigenziali delle camere di commercio, tali indennità sono ridotte del 40%;

     d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

     Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio.

     La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

     e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle regioni e degli I.A.C.P.;

     f) l'indennità di rischio di cui all'allegato b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 ed all'allegato b) dell'accordo delle regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (dodici mensilità);

     g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo delle regioni, è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

     h) è confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83[29];

     i) ai dipendenti delle camere di commercio la gratificazione annuale del 1988 è ridotta delle seguenti somme:

     1ª qualifica: -

     2ª qualifica: 60.000

     3ª qualifica: 120.000

     4ª qualifica: 120.000

     5ª qualifica: 120.000

     6ª qualifica: 360.000

     7ª qualifica: 360.000

     8ª qualifica: 500.000

     ex 8ª bis o 1ª dir.: 750.000

     La restante parte è corrisposta in dodicesimi a decorrere dal 1° luglio 1988 a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli II.AA.CC.PP., loro consorzi regionali e A.N.I.A.C.A.P. l'importo della quattordicesima mensilità di cui all'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1983-85 per gli II.AA.CC.PP. e 1982-84 per i consorzi industriali depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 33, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

 

          Art. 35. Scaglionamento degli aumenti delle indennità

     1. L'aumento della indennità di vigilanza decorre in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

     2. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 34 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

     3. Le altre indennità di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 e al punto 10 dell'accordo regionale del 1983, nonché l'indennità di funzione dei dirigenti dei consorzi industriali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1984, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di sviluppo industriali l'indennità di funzione mensile e pensionabile di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente l'indennità di cui al primo comma, lettera c), del precedente art. 34, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

     5. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985, dal 1° gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:

     III fascia: 120.000 annue

     IV fascia: 360.000 annue

     V fascia: 360.000 annue

     VI fascia: 500.000 annue

     VII fascia: 500.000 annue

     il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo accordo.

 

          Art. 36. Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e consorzi industriali

     1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale e dagli II.AA.CC.PP. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

     2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31 dicembre 1985.

     3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

          Art. 37. Destinazione acconto art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83

     1. L'acconto di cui al decimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, al punto 12 dell'accordo per le regioni a statuto ordinario e all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità già istituita per gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

 

          Art. 38. Clausola di garanzia [30]

     1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

     2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

          Art. 39. Passaggi di qualifica

     Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

Capo VII

DIRIGENZA

 

          Art. 40. Principi generali

     1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

     2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e nelle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale del triennio 1983-85, nonché nei rispettivi regolamenti degli enti di cui al precedente art. 1.

     3. Le declaratorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e le disposizioni relative alla dirigenza, trovano applicazione anche per le camere di commercio, gli II.AA.CC.PP. e i consorzi di sviluppo industriale, in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

 

          Art. 41. Mobilità dei dirigenti

     1. L'organo competente dell'ente, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

 

          Art. 42. Responsabilità dei dirigenti [31]

     1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

     2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale.

     4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione e in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

 

          Art. 43. Accesso alle qualifiche dirigenziali [32]

     1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

     2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

     5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.

     6. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella ex qualifica ottava bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali.

     7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilità è data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125.

     8. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento nè superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

     9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

 

          Art. 44. Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni [33]

     1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.

     2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

 

          Art. 45. Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale [34]

     1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalità seguenti:

     a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente decreto;

     b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento.

 

          Art. 46. Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

     1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

     a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

     b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava bis, che viene soppressa;

     c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali [35]

     2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava bis, nonché coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava bis, con decorrenza dalla data di inquadramento.

 

          Art. 47. Coordinatori di diritto

     1. I ragionieri generali, i vice segretari generali e l'ingegnere capo dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, considerate aree metropolitane, e delle relative amministrazioni provinciali, debbono essere considerati coordinatori oltre il numero globale di cui al terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83.

 

Capo VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

          Art. 48. Personale dei corsi di formazione professionale

     1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province, comunità montane, comuni e loro consorzi è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

     4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove -- scritte ed orali -- a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere[36].

     5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

     6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalità di cui al precedente art. 27.

     7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta, può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

 

          Art. 49. Primo inquadramento

     1. Il personale docente di cui al precedente art. 48 che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

     3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

     4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.

 

          Art. 50. Personale delle istituzioni scolastiche ed educative

     1. Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, per il personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali, e dagli altri enti di cui al precedente art. 1, nonché per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dagli enti locali di cui al precedente art. 1, ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti professionali ecc.) anche con funzioni di attività integrative, si stabilisce quanto segue:

     le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico;

     l'orario dell'attività didattica deve essere articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori);

     ulteriori 20 ore mensili costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all'attività degli organi collegiali, all'aggiornamento professionale;

     per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

 

          Art. 51. Personale insegnante delle scuole materne

     1. L'orario dell'attività didattica ed educativa (rapporto diretto insegnante-bambini) va definito in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto della normativa ministeriale per le scuole materne statali. Tale orario non può comunque superare le 30 ore settimanali e nel rispetto del predetto limite va articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.

     2. L'orario di apertura delle scuole ed il servizio degli insegnanti va definito in sede di contrattazione decentrata in relazione alle specifiche esigenze locali.

     3. Il calendario è fissato in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della normativa ministeriale, e comunque non può superare le 42 settimane annue; lo stesso dovrà prevedere le interruzioni per Natale e Pasqua.

     4. Venti ore mensili costituiscono un monte ore da destinare esclusivamente, sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

     5. Vanno disciplinati con apposito regolamento, sulla base della contrattazione decentrata, i seguenti punti:

     il numero dei bambini per ciascuna sezione che non deve essere superiore a 25;

     in presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione al numero e alla gravità dei casi e/o prevedere l'insegnante di appoggio.

     6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per ogni sezione, salvaguardando la compresenza e prevedendo la loro sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi di salute, maternità o altre cause accertate.

     7. La sostituzione dovrà essere assicurata immediatamente, tramite l'istituto della supplenza con le modalità e le norme previste per la scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di contrattazione decentrata.

 

          Art. 52. Personale educativo asili nido

     1. Il rapporto diretto educatore-bambino non deve superare di norma le 33 ore settimanali.

     2. Nel rispetto del limite predetto l'orario deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido.

     3. La possibilità di omogeneizzare il calendario annuale degli asili nido con quello delle scuole materne, sarà accertato e definito in sede di contrattazione decentrata.

     4. Il passaggio dall'attuale regime orario alle 30 ore, dall'attuale calendario alle 42 settimane, nonché alle 20 ore mensili, avverrà gradualmente secondo tempi e modi da definirsi in sede di contrattazione decentrata.

     5. Le 20 ore mensili e le restanti settimane, decurtate dal periodo di congedo ordinario e dalla sospensione per Natale e Pasqua, costituiscono un unico monte ore da destinare, sulla base di accordi decentrati, per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

     6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore a 1/6 nel quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto dell'orario giornaliero e settimanale di apertura e chiusura del servizio, garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenza a qualsiasi titolo, anche breve.

     7. In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione al numero ed alla gravità dei casi e/o prevedere il personale di appoggio.

     8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale sarà definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti.

     9. Per la realizzazione di interventi connessi alla programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa contrattazione decentrata, individueranno apposite figure tecniche di supporto e/o di coordinamento anche a livello psico-pedagogico.

 

          Art. 53. Personale non docente

     1. Gli enti dovranno definire e inserire negli appositi regolamenti attuativi il carico di lavoro del personale non docente ed i limiti di collaborazione con il restante personale della scuola e dei nidi.

 

          Art. 54. Organismi di gestione sociale

     1. Sono istituiti organismi di gestione sociale dei servizi, da definirsi con apposito regolamento, in sede di contrattazione decentrata e tenendo conto delle normative statali e regionali vigenti, sia negli asili nido che nelle scuole materne.

 

          Art. 55. Norme di salvaguardia

     1. Sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni per le quali, a livello di territorio o di ente, sia stato applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale, per tutto il periodo in cui il personale di cui trattasi esplica la funzione docente.

 

Capo IX

NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO

 

          Art. 56. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente, con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

 

          Art. 57. Compensi ISTAT

     1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 58. Lavoro elettorale

     1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 59. Eventi straordinari e calamità nazionali

     1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 60. Bilinguismo

     1. Al personale in servizio negli enti di cui al precedente art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti di cui allo stesso art. 1, in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo, aventi sede in altre regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 61. Documentazione dello stato di infermità

     1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

 

          Art. 62. Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia

     1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali dal presente decreto si applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.

     2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario, il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro - sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali - emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.

 

          Art. 63. Case da gioco

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un Sottosegretario da lui delegato e costituita da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero del tesoro, del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'ANCI, delle regioni interessate e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, provvederà a definire un regolamento tipo sui servizi speciali di controllo.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma.

     "Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la settima qualifica funzionale".

 

          Art. 64. Trattamento a regime

     1. Al personale destinatario del presente decreto iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

          Art. 65. Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale [37]

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.

 

          Art. 66. Equo indennizzo

     1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.

     2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per dipendenti civili dello Stato.

     3. Un'apposita commissione paritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederà a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema. [38]

 

          Art. 67. Patrocinio legale

     1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

          Art. 68. Mensa

     1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

     2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alle erogazioni dei servizi di mensa.

 

          Art. 69. Professionisti legali

     1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianità.

     2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

 

          Art. 70. Vice segretari nei comuni e province

     1. Laddove il regolamento dell'ente ne preveda la figura, il vice segretario coadiuva il segretario, può supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalità di legge, e di norma dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'ente.

 

          Art. 71. Area di vigilanza

     1. Le attività dell'area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella sesta qualifica funzionale di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 sono così integrate:

     I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie, predisposizioni di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Può comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.

     2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

 

          Art. 72. Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore [39]

     1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

          Art. 73. Arricchimento professionale

     1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, gli enti, previa contrattazione decentrata, potranno organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica negli enti con oltre 200 dipendenti e del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.

     3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 del precedente art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

 

          Art. 74. Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercio

     1. Al personale delle camere di commercio collocato in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti dall'amministrazione da cui dipende, solo gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica di appartenenza. La relativa spesa, a far tempo dal 1° gennaio 1987, sarà rimborsata all'amministrazione interessata dall'union camere, che provvederà a ripartire il relativo onere tra le camere di commercio, in relazione al numero dei dipendenti in servizio presso ciascuna di esse.

 

          Art. 75. Accordo intercompartimentale

     1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 28 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

     a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;

     b) disciplina del congedo ordinario;

     c) disciplina del congedo straordinario;

     d) disciplina dell'aspettativa;

     e) disciplina del trattamento di missione;

     f) disciplina del trattamento di trasferimento;

     g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

     h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.400.

     2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

 

          Art. 76. Verifica

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza ed alla pari opportunità.

     2. Sulla base dei risultati delle precedenti verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

          Art. 77. Norma finale e di rinvio

     1. Limitatamente a quelle regioni che non hanno ancora provveduto all'espletamento dei concorsi speciali conseguenti alla ristrutturazione, viene confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983-85.

     2. Per le regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, per ritardi dovuti alla definizione della legge che ha recepito l'accordo 1983-85 ed alle procedure attuative si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalità dell'accordo citato.

     3. Limitatamente alle regioni Puglia, Campania e Calabria che non hanno ancora adottato le leggi di riorganizzazione in applicazione alla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983, le indennità previste dalle lettere c) e d) del punto 10.2 (prima qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali di data certa, risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali.

     4. L'indennità di cui al comma precedente compete dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.

     5. Nell'arco di vigenza del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'accordo per le regioni 1982-84 al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, ed al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente decreto con esclusione delle disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano carattere transitorio.

     6. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 relative all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli enti e per quelle situazioni nelle quali non sono state ancora applicate (inquadramenti provvisori, ricorsi pendenti, ritardi applicativi ecc.). Esse devono comunque venire applicate prima di attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli enti che non abbiano ancora applicato i precedenti accordi (decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79, decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80) questi devono venire applicati secondo la sequenza logico-temporale con la quale sono stati approvati.

     7. Il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell'art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 è inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilità di posti, è inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1° gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si è verificata la vacanza.

     8. Il presente decreto si applica anche negli enti comunali di assistenza della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonché al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici delle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

     9. Al personale degli II.AA.CC.PP. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli articoli 86, 87 del contratto di lavoro 83-85, sino al 31 dicembre 1987.

     10. Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1169/84 per i consorzi tra enti locali.

     11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita una commissione paritetica che avrà il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un testo unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.

 

          Art. 78. Copertura finanziaria

     1. L'onere derivante dal presente accordo è valutato:

     a) per gli enti locali in lire 1.060 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 1.125 miliardi per l'anno 1988;

     b) per le regioni a statuto ordinario, per gli enti pubblici non economici da esse dipendenti e per gli istituti autonomi case popolari, in lire 156 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 154 miliardi per l'anno 1988;

     c) per le camere di commercio, in lire 12 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 12 miliardi per l'anno 1988.

     2. Al predetto onere provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

 

          Art. 79. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO A

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISASL - CONFEDIR - CONFSAL - CISAS [40] - USPPI.

     Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate e CONFAIL - FAILEL. [41]

     Capo I

     Articolo 1

     Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione - costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

     Articolo 2

     Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

     Articolo 3

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

     Articolo 4

     Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83.

     Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     Articolo 5

     Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

     cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;

     dal 23 dicembre al 7 gennaio;

     cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

     dal 10 al 20 agosto;

     tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

     il giorno del Santo patrono a livello locale;

     il giorno di pagamento degli stipendi.

     Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

     Capo II

     Articolo 6

     La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.

     Articolo 7

     Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.

     Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

     Articolo 8

     La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:

     alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

     alle associazioni degli enti;

     ai rappresentanti delle regioni.

     Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.

     Articolo 9

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

     Capo III

     Articolo 10

     La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione.

     Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

     A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.

     Si indicano come tali le seguenti attività:

     stato civile: prestazioni ridotte e limitate all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

     cimiteri: prestazioni ridotte limitate al trasporto e al ricevimento, e all'inumazione delle salme;

     vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attività di polizia mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilità delle unità a disposizione dell'autorità giudiziaria;

     giardini zoologici e fattorie: prestazioni limitate all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

     acqua, luce, gas: prestazioni ridotte per la fornitura dei servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, e reperibilità delle squadre di pronto intervento;

     mattatoi: prestazioni limitate alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

     nettezza urbana: prestazioni limitate al ritiro dei rifiuti solidi urbani dagli ospedali, case di cura e case di riposo;

     IPAB, case di riposo e IPAI: prestazioni di pronto soccorso relativo alla tutela fisica e alla confezione e distribuzione del vitto;

     cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per lo svincolo dei beni deteriorabili;

     farmacie: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

     carceri mandamentali: prestazioni limitate alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

     prestazione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

     strade, fogne, collettori, ecc.: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento.

     L'applicazione concreta di dette norme è demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.

     Articolo 11

     Il presente codice, vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

 

ALLEGATO B

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazione sindacale CISNAL.

     Organizzazioni sindacali di categoria alla stessa aderenti.

     Capo I

     Articolo 1

     Il diritto di sciopero sancito - dall'art. 40 della Costituzione - costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge 93/83, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

     Articolo 2

     La CISNAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

     Articolo 3

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

     Articolo 4

     Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83.

     Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto: in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     Articolo 5

     Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

     cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;

     dal 23 dicembre al 7 gennaio;

     cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

     dal 10 al 20 agosto;

     tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

     il giorno del Santo patrono a livello locale;

     il giorno di pagamento degli stipendi.

     Scioperi proclamati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

     Capo II

     Articolo 6

     La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.

     Articolo 7

     Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.

     Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

     Articolo 8

     La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:

     alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

     alle associazioni degli enti;

     ai rappresentanti delle regioni.

     Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.

     Articolo 9

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

     Capo III

     Articolo 10

     La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione.

     Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

     A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.

     Si indicano come tali le seguenti attività:

     stato civile: prestazioni ridotte e limitate all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

     cimiteri: prestazioni ridotte limitate al trasporto e al ricevimento e all'inumazione delle salme;

     vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attività di polizia mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilità delle unità a disposizioni dell'autorità giudiziaria;

     giardini zoologici e fattorie: prestazioni limitate all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

     acqua, luce, gas: prestazioni ridotte per la fornitura dei servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, e reperibilità delle squadre di pronto intervento;

     mattatoi: prestazioni limitate alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

     nettezza urbana: prestazioni limitate al ritiro dei rifiuti solidi urbani dagli ospedali, case di cura e case di riposo;

     IPAB, case di riposo e IPAI: prestazioni di pronto soccorso relativo alla tutela fisica e alla confezione e distribuzione del vitto;

     cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per lo svincolo dei beni deteriorabili;

     farmacie: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

     carceri mandamentali: prestazioni limitate alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

     prestazione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

     strade, fogne, collettori ecc.: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento.

     L'applicazione concreta di dette norme è demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.

     Articolo 11

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma inserito dall'art. 25 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[3]  Comma inserito dall'art. 25 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[4]  Comma inserito dall'art. 25 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[5]  Comma inserito dall'art. 25 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[6]  Articolo inserito dall'art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[7]  Articolo inserito dall'art. 27 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[8]  Articolo inserito dall'art. 28 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[9]  Comma abrogato dall'art. 50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[10]  Comma abrogato dall'art. 50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[11]  Comma inserito dall'art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[12]  Comma inserito dall'art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[13]  Comma inserito dall'art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[14]  Comma inserito dall'art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[16]  Comma inserito dall'art. 30 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[22]  Comma aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[23]  Comma inserito dall'art. 27 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[24]  Comma inserito dall'art. 27 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[25]  Comma così modificato dall'art. 27 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[26]  Importo aumentato dall' art. 45 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[27]  Importo aumentato dall' art. 45 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[28]  Importo aumentato dall' art. 45 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

[29]  Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 28 ottobre 1987, n. 252.

[30]  Articolo inserito dall'art. 31 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[31]  Articolo inserito dall'art. 32 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[32]   Articolo inserito dall'art. 33 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[33]   Articolo inserito dall'art. 34 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[34]  Articolo inserito dall'art. 35 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[35]  Comma inserito dall'art. 36 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[36]  Comma inserito dall'art. 37 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[37]   Articolo inserito dall'art. 38 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[38]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 28 ottobre 1987, n. 252.

[39]   Articolo inserito dall'art. 39 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[40]  Sigla così rettificata con avviso pubblicato nella G U n. 252, 28 ottobre 1987.

[41]  Periodo così rettificato con avviso pubblicato nella G U n. 252, 28 ottobre 1987.