§ 27.8.9 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:28/02/1986
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3.  
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 


§ 27.8.9 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(G.U. 28 febbraio 1986, n. 49).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1.

     1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.

     2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

     3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

     4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate che vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.

     5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

     7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

     8. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

     Art. 2. [1]

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 3.

     1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

     2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale [2]. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

     Art. 4.

     1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

     2. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge;

gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.

     3. Non può comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.

     4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative.

     5. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

     7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.

     8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

 

     Art. 5.

     1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.

     5. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     6. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonché l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento - compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - deve essere rapportato a tali tariffe minime.

     8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttività, secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.

     9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, presenterà all'ente proprietario. I più significativi parametri di produttività identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno su tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.

     10. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     11. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.

     12. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986.

     13. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.

     14. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     15. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento; in caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.

     16. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi è attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.

     17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.

     18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.

     19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 - è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.

     20. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle, sub nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:

Voce 3:

diritto di richiesta, lire 10.000;

per ogni nominativo fino a 500, lire 200;

per ogni ulteriore nominativo, lire 100;

Voce 13:

visura del primo nominativo, lire 5.000;

per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

     21. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:

diritto di richiesta, lire 10.000;

per ogni nominativo fino a 500, lire 400;

per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

     22. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.

     23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione Calabria.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 6.

     1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

     2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;

anno 1987: miliardi 350;

anno 1988: miliardi 350,

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

     3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

     5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, è iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

     6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.

     7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.

     8. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

     9. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.

     10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

     11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

     a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

     b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

     c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

     d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché degli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

     f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;

     g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;

     h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonché le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.

     12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'art. 53 del decreto del Presidente della repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.

     13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione illustrativa:

     1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

     2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

     3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

     4) delle procedure di assunzione in corso;

     5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 21;

     6) delle assunzioni anche temporanee, ritenute indispensabili.

     14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

     15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.

     16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

     17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenuto conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1, al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.

     23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:"Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti".

     24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

     Art. 7.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

     3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base dei provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

 

     Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, è sostituito dal seguente:

"Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".

 

     Art. 9.

     1. Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE

 

     Art. 10.

     1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

     3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

     4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

     5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente:

lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

     6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

     7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.

     8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 745 miliardi per l'anno 1986;

lire 613 miliardi per l'anno 1987;

lire 632 miliardi per l'anno 1988.

     9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.

     10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

     11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 50 miliardi per l'anno 1986;

lire 40 miliardi per l'anno 1987;

lire 40 miliardi per l'anno 1988.

     12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione della indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

     13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

     14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

     15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonché la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.

     17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

     18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

     19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

     20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonché al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

     21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.

     22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

     23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

     24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

Titolo VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

 

     Art. 11.

     1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

     2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

     4. [3]

     5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

     6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.

     7. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

     8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, è elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

     9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

     10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

     11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

     12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

     13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

     14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

     15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

     16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

     1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

     2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

     a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

     b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale [4].

     17. [5].

     18. [6].

     19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;

ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;

EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

     20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

     22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

     23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

     24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

     25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 12 febbraio 1982, n. 46.

     26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

     27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

     28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

     29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

     30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalità, due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dai seguenti:"La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:a) reimpiego degli indennizzi;b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;c) gravi infermità o menomazioni;d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia è in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".

     32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 è elevata a lire 87 miliardi.

     33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

     34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

     2. Le disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.

     3. Per l'anno 1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

     4. E' altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

     5. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.

     6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuove ente è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.

     7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

 

Titolo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

     2. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo negli anni successivi.

     3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     4. E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.

     6. [L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo integrativo affinché l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988] [7].

     7. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.

     8. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

     10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

     11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988.

     12. Il finanziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla L. 3 aprile 1980, n. 115.

13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'art. 6 della L. 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

 

     Art. 14.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

     2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

     3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

     4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della L. 26 aprile 1983, n. 130.

     5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

     a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

     b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

     7. [Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della L. 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia] [8].

     8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

     9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2 [9].

     10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

     a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

     b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), L. 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

     c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

     11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

     12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

     13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a cinquanta unità.

     14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree di intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.

     2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

     a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

     c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

     d) le tecnologie che vengono utilizzate;

     e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

     3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

     4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

     5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

     6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

     a) il soggetto concessionario;

     b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;

     c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);

     d) l'utizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

     e) il tempo di esecuzione;

     f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

     g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

     7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     8. I pagamenti d'acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

     9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL TERRITORIOE PER CALAMITA' NATURALI

 

     Art. 16.

     1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

     2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi del precedente comma 1.

     3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1986, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

     4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

     5. E' autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.

     6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

     7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi.

     8. Per fare fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.

     9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.

     10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 1315 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

     13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

     14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

     16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

 

     Art. 17.

     1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

     3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.

 

     Art. 18.

     1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.

     2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, è così sostituito:

"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".

     3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale riferiti ai servizi dati in concessione.

     4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.

     5. Le aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e le loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilità sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

     Art. 19.

     1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

     2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

     3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione.

     5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

     7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

     8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

 

     Art. 20.

     1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1° gennaio 1988.

     2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1° gennaio 1988.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

     4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

     5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

     6. La riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale.

 

     Art. 21.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

     a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

     b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

 

     Art. 22.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

     a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

     b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;

     c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

     d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

     e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 50.000 nè superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

     f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo in misura pari a lire 470.000 [10] annue.

     2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20.000.

     3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

     2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

     3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

     5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

     6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

     7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

     8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

 

     Art. 24.

     1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

     2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

     3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

     4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

     6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

 

     Art. 25.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

     2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.

     3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

 

     Art. 26.

     1. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misure pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

 

     Art. 27.

     1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono così modificate:

     a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1° marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

     b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanità sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanità e dalle regioni.

     3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

     Art. 28.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. E' soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

     2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 60.000.

     3. [11].

     4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

     5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

     6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonché le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

 

     Art. 29.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonché, se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali, possono prevedere:

     a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

     b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;

     c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristiche e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 della stessa legge.

     2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali.

     3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.

 

     Art. 30.

     1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non può superare le lire 30.000 per ricetta.

     2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 è fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

     Art. 31.

     1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso [12].

     3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

     4. [13].

     5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

     6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

     8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'lRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

     9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 [14].

     10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000; frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno . Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento [15].

     11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

     12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

     13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.

     14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

     15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è cosi ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

     16. Fino al 31 dicembre 1987, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250 [16].

     17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

 

Titolo XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 32.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

     3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

     4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

     5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.

     6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

     7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

     8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".

     9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

     10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".

     11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".

     12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:

"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".

     13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente:

"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".

     14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

     15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

     16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

     17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.

     18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

     19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.

     20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

     21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

     23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.

     24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad intervento di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

     25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

     26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

 

     Art. 33. [17]

 

     Art. 34.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

 

     Art. 35. [18]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1° giugno e 1° dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

     3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.

 

     Art. 36.

     1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

     2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

     Art. 37.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 38.

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

 

 

Tabelle A, B, C, D

(Omissis).

 

Tabella E

Tasse universitarie e scolastiche [19]

DENOMINAZIONE

IMPORTO

A)

Università e Istituti superiori.

 

1)

Tassa di immatricolazione

50.000

2)

Tassa annuale di iscrizione

120.000

3)

Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali

120.000

4)

Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio

120.000

 

Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale

240.000

 

Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio

240.000

 

Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto

Importo dell'anno precedente +10%

5)

Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso.

 

B)

I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse

 

 

1) Tassa di esame di ammissione

da 10.000 a 11.700

 

2) Tassa di immatricolazione

da 10.000 a 11.700

 

3) Tassa di frequenza di ciascun anno

da 35.000 a 41.500

 

II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

 

 

1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole

da 25.000 a 29.300

 

2) Tassa di immatricolazione

da 50.000 a 58.600

 

3) Tassa di frequenza di ciascun anno

da 120.000 a 140.700

C)

Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.

 

 

1) Tassa di iscrizione

da 10.000 a 11.700

 

2) Tassa di frequenza

da 25.000 a 29.300

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

A)

Università e istituti superiori.

 

1)

Tassa di laurea o di diploma

150.000

B)

I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse

 

 

1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze

da 25.000 a 29.300

 

II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

 

 

1) Tassa di diploma

da 150.000 a 175.900

C)

Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.

 

 

1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi

da 25.000 a 29.300

 

2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione

da 20.000 a 23.400

 

Tabella E - Tasse universitarie e scolastiche [20]

DENOMINAZIONE

IMPORTO

A)

Università e Istituti superiori.

 

1)

Tassa di immatricolazione

50.000

2)

Tassa annuale di iscrizione

120.000

3)

Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali

120.000

4)

Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio

120.000

 

Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale

240.000

 

Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio

240.000

 

Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto

Importo dell'anno precedente +10%

5)

Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso.

 

B)

I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse

 

 

1) Tassa di esame di ammissione

10.000

 

2) Tassa di immatricolazione

10.000

 

3) Tassa di frequenza di ciascun anno

35.000

 

II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

 

 

1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole

25.000

 

2) Tassa di immatricolazione

50.000

 

3) Tassa di frequenza di ciascun anno

120.000

C)

Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.

 

 

1) Tassa di iscrizione

10.000

 

2) Tassa di frequenza

25.000

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

A)

Università e istituti superiori.

 

1)

Tassa di laurea o di diploma

150.000

2)

Tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

250.000

B)

I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse

 

 

1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze

25.000

 

II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

 

 

1) Tassa di diploma

150.000

C)

Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.

 

 

1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi

25.000

 

2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione

20.000

 

Tabella F - Determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti

 

Reddito familiare

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli ed oltre

fino ai limiti di reddito previsti al comma 1

60.000

120.000

180.000

240.000

fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,25

30.000

90.000

150.000

210.000

fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,50

_

60.000

120.000

180.000

fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,75

_

_

90.000

150.000

fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 2

_

_

_

120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

 

Tabella G - Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia

 

Settori

Aliquota %

Agricoltura

0,683

Industria, Artigianato, Personale marittimo navigante, Gente dell'aria , Lavoratori dello spettacolo, Lavoratori dei giornali quotidiani,

2,22

Commercio (e assimilati), Dipendenti da proprietari di fabbricati, Servizi di culto

2,44 (1)

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati

2,55

Trasporti

2,72 (2)

Cooperative (3)

_

(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n. 1.

(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1987, n. 61 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, secondo capoverso, secondo periodo, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti dall'art. 2, D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato.

[3] Comma abrogato dall'art. 21 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[4] Comma così modificato dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 361.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 361.

[7] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[8] Comma rettificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60 e abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1986, n. 910.

[10] Comma già modificato dall' art. 9 della L. 11 marzo 1988, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. unico del D.M. 5 luglio 1989.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1987, n. 443.

[12] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[13] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 1987 n. 431 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8; e, per effetto dell'art. 27, L. 11 marzo 1983, n. 87, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 1987 n. 431 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8; e, per effetto dell'art. 27, L. 11 marzo 1983, n. 87, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8.

[16] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[17] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1987, n. 61 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla regione Sicilia. Con sentenza 2 marzo 1987, n. 62 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" della regione Trentino-Alto Adige.

[19] Tabella così modificata dall'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990.

[20] Per una modifica della presente tabella vedi il D.P.C.M. 18 maggio 1990.